ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  numero  5,
 della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli
 scarichi  delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,
 legge 10 maggio 1976, n. 319)), promosso con ordinanza emessa  il  30
 gennaio  1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di
 Armando Borello, iscritta al n. 366 del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 29, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 25  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Armando Borello, imputato della  contravvenzione  prevista  e  punita
 dall'art.  21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Asti,
 con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993, su  eccezione  del  pubblico
 ministero  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 25 e 117 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
 numero  5,  della  legge  regionale  Piemonte  26  marzo  1990, n. 13
 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
 civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319));
      che la norma  censurata,  meramente  descrittiva,  definisce  lo
 spandimento  sul  terreno  come  "l'operazione di smaltimento ai fini
 agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi",
 e prevede che "tale smaltimento, inteso come fase di trattamento  dei
 reflui  rientra  nell'ambito  di applicazione del d.P.R. 10 settembre
 1982, n. 915";
      che  il  Pretore  ritiene  la  questione  rilevante,   dovendosi
 stabilire   nel  caso  sottoposto  al  suo  esame  se  debba  trovare
 applicazione una norma di legge regionale  che  fa  richiamo  ad  una
 legge  statale  in materia di rifiuti (d.P.R. n. 915 del 1982), anche
 ai fini sanzionatori penali, in una  fattispecie  che  sembra  invece
 rientrare  nell'ambito  delle  previsioni dell'art. 21 della legge n.
 319 del 1976;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e'  intervenuta  la  Regione
 Piemonte,  concludendo  per la manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale;
    Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca una esposizione
 del fatto che chiarisca se  lo  spandimento  sul  suolo  dei  liquami
 rientrasse  o  meno  nella  normale  pratica  agronomica,  in modo da
 rendere possibile il riscontro concreto sui termini della  questione,
 essendosi il giudice rimettente limitato a riportare le richieste del
 pubblico  ministero  dopo  avere  indicato il titolo del reato per il
 quale si procedeva;
      che,  essendo  carente  la  motivazione  sulla   rilevanza,   la
 questione  va dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n.
 324 del 1992, n. 456 e 326 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;