ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 37, primo
 comma,  n.  5  e  44  del  regio  decreto  8  gennaio  1931,  n.  148
 (Coordinamento  delle  norme  sulla disciplina giuridica dei rapporti
 collettivi del lavoro con quelle sul trattamento  giuridico-economico
 del  personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
 in regime di concessione), promosso  con  l'ordinanza  emessa  il  13
 maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel
 procedimento  civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e la s.p.a.
 E.T.P., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto che il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
 con ordinanza emessa il 13 maggio 1993, nel corso di un  procedimento
 promosso   con  ricorso  della  Federazione  nazionale  autonoma  dei
 lavoratori dei  trasporti,  associata  alla  Confederazione  Autonoma
 Sindacati   italiani   (F.N.A.L.T.   -   C.A.S.I.L.),  nei  confronti
 dell'E.T.P.  s.p.a.,  e  volto  ad  ottenere  la   dichiarazione   di
 antisindacalita'  del comportamento con cui l'azienda aveva comminato
 la  sanzione  disciplinare  della  retrocessione,   con   conseguente
 trasferimento,  nei  confronti di un proprio dipendente, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37, primo comma,
 n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio  1931,  n.  148  (Coordinamento
 delle  norme  sulla  disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
 lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico  del  personale
 delle  ferrovie,  tranvie e linee di navigazione interna in regime di
 concessione),  nella  parte in cui prevedono la sanzione disciplinare
 della  retrocessione  per  i  lavoratori  dipendenti  di  aziende  di
 trasporto ferroviario, tranviario e marittimo interno;
      che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le norme denunciate
 sarebbero in contrasto con il principio della tutela  del  lavoro  in
 tutte   le  sue  forme,  di  cui  all'art.  35,  primo  comma,  della
 Costituzione, significativo anche della tutela della corretta ed equa
 utilizzazione della capacita' lavorativa,  che  si  estrinseca  nella
 qualifica;   nonche'   con   l'art.   3   della   Costituzione,   per
 l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  con  tutti  gli  altri
 lavoratori  dipendenti,  per  i  quali la legge (art. 2103 del codice
 civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio  1970,  n.
 300;  art.  7,  quarto  comma,  prima parte, della stessa legge), non
 prevede la possibilita' di perdite della  qualifica  raggiunta  quale
 particolare tipo di sanzione disciplinare;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile  o  in quanto sollevata dal giudice a quo nel corso del
 medesimo procedimento nel quale lo stesso  aveva  sollevato  identica
 questione, dichiarata manifestatamente inammissibile con ordinanza n.
 458  del 1992 di questa Corte, ovvero in quanto il giudice rimettente
 deve ritenersi carente di giurisdizione, come  gia'  affermato  dalla
 richiamata  ordinanza  della Corte; e chiedendo, in subordine, che la
 questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che il giudice rimettente aveva  gia'  sollevato,  nel
 corso  del  medesimo  giudizio,  identica  questione  di legittimita'
 costituzionale;
      che questa Corte, con  ordinanza  n.  458  del  1992,  ne  aveva
 dichiarato la manifesta inammissibilita' per difetto di giurisdizione
 del giudice a quo;
      che  nessuna  rilevanza ha il motivo ora prospettato dal giudice
 rimettente, secondo  cui  l'ente  convenuto  (E.T.P.  s.p.a.),  lungi
 dall'essere  un ente provinciale di trasporti e' una privata societa'
 per azioni a capitale esclusivamente privato, che gestisce in  regime
 di  concessione  alcune  linee  di  trasporto  pubblico,  atteso  che
 l'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 si  applica  al
 personale  dei  pubblici  servizi  di  trasporto  anche se esercitati
 dall'industria privata, e che  a  norma  dell'art.  58  del  medesimo
 Allegato  la  giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico
 di detto personale e' devoluta al giudice amministrativo (sentenza n.
 208 del 1984);
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dal  Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, va
 dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 268 del 1990;
 n. 536 del 1988; n. 197 del 1983; n. 140 del 1973);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;