IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con atto di citazione del 21 aprile 1993 ed iscritta al n.  5312  del
 ruolo  generale  affari  civili  contenziosi dell'anno 1993 da Sidari
 Giuseppe,  Cavellini  Paoloantonio  e  Cinco  Marco,  con  l'avv.  T.
 Castelli,   attori,  contro  ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli
 odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto.
    Rilevato che gli attori, iscritti  al  primo  anno  di  laurea  in
 medicina  e  chirurgia  negli  anni  accademici  1983/1984 (Sidari) e
 1984/1985  (Cavellini  e  Cinco),  laureatisi  nel  1992,   abilitati
 all'esercizio  della professione di medico chirurgo, in data 8 giugno
 1992 (Sidari), il 16 giugno 1992 (Cinco) e 19 giugno 1992 (Cavellini)
 chiesero l'iscrizione all'albo dei medici ed  anche  a  quello  degli
 odontoiatri;
    Rilevato  che  le domande di iscrizione all'albo degli odontoiatri
 furono rigettate dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
 della provincia di Brescia "in quanto superati i termini di cui  alla
 legge  n. 471/1988", il cui articolo unico dispone che "i laureati in
 medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea  negli
 anni   accademici   1980-1981,   1981-1982,   1982-1983,   1983-1984,
 1984-1985,  abilitati  all'esercizio professionale, hanno facolta' di
 optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri  ..  entro  il  31
 dicembre 1991";