IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con atto di citazione del 21 aprile 1993 ed iscritta al n. 5312 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1993 da Sidari Giuseppe, Cavellini Paoloantonio e Cinco Marco, con l'avv. T. Castelli, attori, contro ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, contumace, convenuto. Rilevato che gli attori, iscritti al primo anno di laurea in medicina e chirurgia negli anni accademici 1983/1984 (Sidari) e 1984/1985 (Cavellini e Cinco), laureatisi nel 1992, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, in data 8 giugno 1992 (Sidari), il 16 giugno 1992 (Cinco) e 19 giugno 1992 (Cavellini) chiesero l'iscrizione all'albo dei medici ed anche a quello degli odontoiatri; Rilevato che le domande di iscrizione all'albo degli odontoiatri furono rigettate dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia "in quanto superati i termini di cui alla legge n. 471/1988", il cui articolo unico dispone che "i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri .. entro il 31 dicembre 1991";