IL PRETORE
     Sciogliendo  la  riserva  formulata nel procedimento n. 1657/1993
 R.G.L. promosso  da:  Alfieri  Lidia  con  l'avv.  D.  Piazza  contro
 l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv.
 D. Liveri, ha pronunciato la  seguente  ordinanza  osservando  quanto
 segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso depositato il 15 ottobre 1993 e diretto al pretore di
 Parma in funzione di giudice  del  lavoro  la  sig.ra  Alfieri  Lidia
 conveniva  in  giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 (I.N.P.S.) e premesso:
      che essa e' titolare di pensione I.N.P.S. cat. IO n. 60009936  a
 far  tempo  dal novembre 1974, nonche' di altro trattamento I.N.P.S.,
 cat. SO/art., n. 03146734 con decorrenza ottobre  1981,  quest'ultimo
 non integrato al minimo;
      che  essa  ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in
 data 9  agosto  1990  di  adeguamento  al  minimo  della  prestazione
 indiretta  e  conseguente riliquidazione della pensione SO/art., come
 da numerose pronunce della  Corte  costituzionale,  nella  specie  in
 forza delle sentenze nn. 34/1981 e 81/1989;
      che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa
 era  stata  avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria,
 essendosi gia' verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R.
 n. 639/1970;
      che  erano  stati  gia'  presentati  tutti  i  ricorsi  in  sede
 amministrativa;
      che,   pur  tenendo  conto  dello  ius  superveniens  costituito
 dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992,
 circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa
 ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo  sulla
 pensione  SO/art.,  sia  pure nella misura c.d. "cristallizzata" come
 riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione  e  della
 Corte costituzionale;
    Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al
 pagamento  delle  maggiori  somme  derivanti dall'applicazione in suo
 favore dell'art. 6, settimo  comma,  della  legge  n.  638/1983  alla
 pensione  SO/art.,  mediante  integrazione  al minimo della medesima,
 nella misura "cristallizzata" alla  data  del  1  ottobre  1983,  con
 pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.
    Dopo  la  notifica  del  ricorso  e  del decreto, l'I.N.P.S. si e'
 costituito in giudizio a mezzo di memoria  difensiva,  eccependo,  in
 via  preliminare,  la  decadenza  di  carattere  sostanziale prevista
 dall'art. 6 della legge n. 166/1991,  di  conversione  del  d.l.  n.
 103/1991  e dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge
 14 novembre 1992, n. 438.
    Nel merito, l'Istituto ha eccepito la  infondatezza  della  doppia
 integrazione  al minimo sia pure nella misura "cristallizzata" di uno
 dei due trattamenti.
    Nelle  more  del  giudizio,  e'  sopravvenuta la legge 24 dicembre
 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto  del  tenore  dell'art.  11,
 ventiduesimo  comma,  alla  stregua  del  quale  i  titolari  di piu'
 pensioni non  hanno  piu'  titolo  alla  conservazione  della  doppia
 integrazione  al  minimo, sia pure nella misura "cristallizzata", per
 cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di
 costituzionalita' da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO