IL PRETORE
    Letta  la richiesta del p.m. in data 14 agosto 1993 osserva quanto
 segue:
    Entrambe le perizie psichiatriche hanno evidenziato che il Guerra,
 imputato  del  reato  di  maltrattamenti  nei  confronti  del   padre
 adottivo,  era  totalmente  incapace  di  intendere  e  di volere nel
 momento in cui commise i fatti ed inoltre che non e'  allo  stato  in
 grado di partecipare coscientemente al processo.
    Deve  convenirsi  con  il p.m. circa l'inapplicabilita' al caso di
 specie  dell'art.  129  del  c.p.p.,  che  infatti  non  prevede   la
 possibilita' di proscioglimento per mancanza d'imputabilita', al pari
 dell'art.  469 del c.p.p., norma di riferimento, essendo stato emesso
 decreto di citazione a giudizio.
    Non e'  del  resto  applicabile  l'art.  425  del  c.p.p.  dettato
 esclusivamente   per   l'udienza   preliminare  che  non  esiste  nel
 procedimento pretorile.
    Come  rettamente  evidenziato  dal  p.m.,  solo  con  la  sentenza
 pronunziata  a  seguito  del  dibattimento ai sensi dell'art. 530 del
 c.p.p. sembra possibile addivenire al proscioglimento del Guerra  per
 vizio  totale  di  mente,  ma per assurdo tale pronunzia e' possibile
 solo all'esito del dibattimento che  nel  caso  di  specie  e'  stato
 rifissato per la data del 15 novembre 1994.
    Nel  caso in esame inoltre non sembrano emergere ragionevoli dubbi
 circa la oggettiva responsabilita' del Guerra, come e'  emerso  dalle
 dichiarazioni   dell'anziano   genitore   adottivo,   e  dalle  altre
 acquisizioni istruttorie.
    Appare allora sussistere una evidente situazione di stallo che  si
 traduce  nella  giuridica  impossibilita'  di procedere senza meno al
 proscioglimento  per  l'acclarato  vizio   totale   di   mente,   con
 ingiustificata   disparita'   di   trattamento  rispetto  alle  altre
 situazioni contemplate dal combinato disposto dagli artt. 469 e  129,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  per  le quali e' prevista una immediata
 definizione del procedimento.
    Cio' appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Eguale contrasto si ravvisa poi con  riferimento  alla  situazione
 dell'imputato  di  un reato di competenza del tribunale per il quale,
 essendo stato  accertato  il  vizio  di  mente,  puo'  subito  essere
 pronunciata dal g.i.p. sentenza di non luogo a procedere per mancanza
 di  imputabilita',  ai  sensi  dell'art.  425 del c.p., mentre eguale
 potere non e' dato al g.i.p. presso la pretura o al pretore  in  sede
 predibattimentale.
    La questione appare inoltre rilevante nel presente giudizio, anche
 in  considerazione  della situazione di stasi processuale determinata
 dall'art. 71, primo comma, del c.p.p., la cui letterale  applicazione
 non  consentirebbe  di  revocare  la  gia'  disposta  sospensione del
 procedimento - come proposto dal p.m. in alternativa  alla  questione
 di  illegittimita'  costituzionale  -  atteso che allo stato non deve
 essere pronunciata sentenza di proscioglimento,  possibilita'  questa
 che si presentera' solo dopo la non vicina data per la quale e' stata
 disposta la citazione a giudizio.