Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 710 del 7 febbraio 1994, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 8 febbraio 1994 (rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep. n. 17061), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro al Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, terzo comma; dell'art. 3, primo e quarto comma; dell'art. 1, primo comma, lett. b) e dell'art. 7 del testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994). F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1 statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), di urbanistica (art. 8, n. 5), di artigianato (art. 8, n. 9), di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche (art. 8, n. 13), di miniere cave e torbiere (art. 8, n. 14), di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16), di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19), di agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi antigrandine e bonifica (art. 8, n. 21), di opere idrauliche della III, IV e V categoria (art. 8, n. 24). Inoltre la provincia autonoma di Bolzano ha competenza concorrente in materia di commercio (art. 9, n. 3), incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8), utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9) e igiene e sanita' (art. 9, n. 10). 2. - Tali competenze hanno trovato la loro disciplina attuativa in una serie di norme di attuazione dello statuto, fra le quali riportiamo quelle piu' importanti, e precisamente: il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione che al capo IV, art. 8, dispone: "Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie; omissis; c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi; omissis; e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni"; il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia di minime proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste; il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che dispone all'art. 1: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto" e dall'art. 5: "In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa della acque dall'inquinamento"; il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di igiene e sanita', con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito della materia igiene e sanita', anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malettie professionali, e il funzionamento e la gestione delle istituzioni ed enti sanitari; il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228. 3. - La provincia autonoma ha esercitato le sue competenze ed ha organicamente disciplinato con proprie leggi l'esercizio delle proprie funzioni in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro, dando a tutto il settore una disciplina ben definita con una serie di leggi provinciali, e in particolare con le leggi 6 settembre 1973, n. 61; 29 luglio 1986, n. 21; 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche; 24 giugno 1976, n. 23; 12 agosto 1977, n. 33; 12 marzo 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66; 4 giugno 1973, n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19 giugno 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63; 20 giugno 1980, n. 22; 27 ottobre 1988, n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992, n. 30; 20 gennaio 1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4; 1 luglio 1993, n. 13; 10 novembre 1993, n. 22. In sostanza nella provincia autonoma di Bolzano il settore de quo ha trovato una sua precisa regolamentazione legislativa ed amministrativa, la quale ha dato - come e' incontestato - frutti del tutto positivi. 4. - Le attribuzioni delle provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze provinciali vengono non solo compromesse, ma sovvertite dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61. Particolarmente lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano e' quella parte della normativa impugnata che tende ad istituire un'agenzia provinciale alla quale la provincia autonoma dovrebbe - fra l'altro - conferire tutte le funzioni di interesse provinciale indicate nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge impugnato con individuazione dettagliata delle funzioni, dei mezzi operativi e delle risorse nonche' dell'organo provinciale di vigilanza. Altrettanto lesiva e' l'attribuzione all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente del potere di svolgere attivita', di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia provinciale interferendo nell'autonomia (in particolare in quella organizzativa e gestionale) della provincia stessa. Quindi la provincia autonoma impugna tali disposizioni per i seguenti motivi di DIRITTO I. - Violazione da parte dell'art. 1, terzo comma; dell'art. 3, primo e quarto comma; dell'art. 1, primo comma, lett. b) e dell'art. 7 del testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e di tutte le norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 1. - Il referendum popolare del 18 aprile 1993 aveva abrogato quelle norme della legge n. 833 del 1978 che affidavano alle unita' sanitarie locali i controlli in materia ambientale. Con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e con la legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, lo Stato ha disciplinato ex novo la materia, attribuendo una serie di competenze (fra cui anche le attivita' tecniche di controllo e di vigilanza) ad un'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e, con certi limiti, ad agenzie regionali. Inoltre, non tenendo conto del fatto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva in materia, ha istituito "agenzie provinciali" peraltro controllate e vigilate dalla "agenzia nazionale". 2. - La nostra impugnativa del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", riguarda in particolare le seguenti disposizioni: l'art. 1, terzo comma, prevede che "l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 3, ciascuna nell'ambito della attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione della associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo"; l'art. 3, primo comma, prevede che: "Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art. 1 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'art. 1. Le agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale"; l'art. 3, quarto comma, dispone che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al primo comma, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ( a), per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 ( b). Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali"; l'art. 7, infine, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative". 3. - L'obbligo di istituire "agenzie provinciali" e i limiti ad esse imposti sono lesivi delle competenze della provincia autonoma di Bolzano. Si tenga conto in particolare che le funzioni che dovrebbero essere attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto convertito, rientrano, per la maggior parte nella sfera di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano (in parte minore nella competenza concorrente). Ai sensi dell'art. 1 alle agenzie sono devolute le attivita' nei seguenti settori: " a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; d) nella formulazione alle autorita' amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilita' delle sostanze inquinanti; gli standard di qualita' dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, della aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero; e) nella cooperazione con l'agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (Eurostat), nonche' con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale; f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e all'attivita' di auditing in campo ambientale; g) nella verifica della congruita' e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonche' nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale; h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente; i) nell'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; l) nei controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni; m) negli studi e nelle attivita' tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale; n) in qualsiasi altra attivita' collegata alle competenze in materia ambientale". Si tratta di attivita' e competenze che sono attribuite alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano, in quanto rientrano indistintamente nelle competenze di cui all'art. 8, n. 5) urbanistica e piani regolatori; n. 6) tutela del paesaggio; n. 9) artigianato; n. 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; n. 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; n. 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; n. 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; n. 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; n. 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria. Ai sensi dell'art. 9 statuto di autonomia la provincia autonoma ha invece competenze secondarie nella materie di 3) commercio; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Sempre ai sensi dell'art. 14, terzo comma, dello statuto "l'utilizzazione delle acque pubbliche" da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato. In forza dell'art. 16 statuto alla provincia nelle materie suddette, spetta anche la relativa potesta' amministrativa ed in forza dell'art. 54, n. 5 dello statuto e' devoluto alla giunta provinciale altresi' tutto il settore della vigilanza e tutela sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali. 4. - Le competenze della provincia autonoma di Bolzano sono disciplinate da una serie di specifiche norme di attuazione allo statuto, che hanno trovato puntuale applicazione ed esecuzione, e precisamente: d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione che al capo IV, art. 8, dispone: "Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie; omissis; c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi; omissis; e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e seconda categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto della norme in vigore per le grandi derivazioni"; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia di minime proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche, all'art. 1 dispone che: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto" e dall'art. 5: "In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del damanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento"; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di igiene e sanita', con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito della materia igiene e sanita', anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e il funzionamento e la gestione delle istituzioni ed enti sanitari; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228. 5. - Nella materia de qua la provincia autonoma di Bolzano ha esercitato appieno le competenze attribuite, emanando una serie di leggi specifiche in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento del paesaggio, che qui di seguito si riportano (esse si danno per interamente trascritte) e alle quali la provincia autonoma di Bolzano ha dato piena esecuzione: l.p. 25 luglio 1970, n. 16: Tutela del paesaggio e successive modifiche; l.p. 28 giugno 1972, n. 13: Norme per la protezione della flora alpina; l.p. 4 giugno 1973, n. 12: Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici chiusi di lavoro; l.p. 13 agosto 1973, n. 27: Norme per la protezione della fauna; l.p. 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi; l.p. 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi; d.p.g.p. 28 giugno 1977, n. 30: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi; l.p. 12 agosto 1977, n. 33: Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili; l.p. 20 novembre 1978, n. 66: Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore; l.p. 20 giugno 1980, n. 22: Disciplina della gestione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto di comuni e loro consorzi; l.p. 2 gennaio 1981, n. 1: Disciplina del servizio sanitario provinciale; l.p. 12 marzo 1981, n. 7: Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali; l.p. 20 gennaio 1984, n. 2: Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale; l.p. 29 luglio 1986, n. 21: Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti; l.p. 8 maggio 1990, n. 10: Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico; l.p. 19 giugno 1991, n. 18: Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli eco-sistemi vegetali; l.p. 13 gennaio 1992, n. 1: Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale; l.p. 7 luglio 1992, n. 27: Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale; l.p. 16 giugno 1992, n. 18: Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici; l.p. 29 luglio 1992, n. 30: Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali; l.p. 19 febbraio 1993, n. 4: Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; l.g. 2 luglio 1993, n. 13: Provvedimenti in materia di tutela del lavoro. E' ovvio che l'obbligo di istituire "l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente" e di subire le limitazioni previste dal decreto convertito (compreso la dettagliata imposizione delle funzioni, dei mezzi operativi, delle risorse, del controllo, della vigilanza, ecc.) viola le competenze provinciali nelle materie sopraelencate, in quanto si sostituisce e si sovrappone all'autonomia provinciale ed alle scelte operate dalla provincia autonoma ed agli organi da essa preposti a tale settore ed a tali attivita'. II. - Violazione da parte dell'art. 1, primo comma, lett. b), del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonche' degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La disposizione di cui all'art. 1, primo comma, lett. b), nella parte in cui prevede che l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) svolgera' "le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3" (leggasi dell'agenzia provinciale di Bolzano) e' anche sotto altro profilo lesiva delle attribuzioni e dei diritti autonomi spettanti alla ricorrente. L'attribuzione all'ente "ANPA" del diritto di esercitare "funzioni di indirizzo e coordinamento" nei confronti della provincia autonoma di Bolzano in materia dove la stessa ha la competenza primaria e secondaria sopraccitata appare in contrasto con le premesse dell'art. 8 (con riferimento all'art. 4) dello statuto, con gli artt. 1, secondo comma, e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e con i principi dell'ordinamento. Certo, non e' costituzionalmente legittimo che un ente, per giunta costituito quale "agenzia nazionale", possa dare disposizioni di "indirizzo e coordinamento" alla provincia autonoma di Bolzano (ovvero ad "agenzie provinciali" attraverso le quali lo Stato cerca di superare l'autonomia) in materie riservate in via primaria alla provincia stessa. III. - Violazione da parte dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonche' degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. L'art. 1, terzo comma, impugnato prevede che "l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 3, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al primo comma del presente articolo". Questa norma e' viziata di illegittimita' costituzionale anche sotto altro profilo. La provincia autonoma di Bolzano, infatti, ha competenza esclusiva anche in materia di artigianato (art. 8, n. 9 statuto), di fiere e mercati (art. 8, n. 12), di miniere, acque termali, cave e torbiere (art. 8, n. 14), di turismo ed industria alberghiera (art. 8, n. 20), di agricoltura (art. 8, n. 21) ed ha competenza concorrente in materia di commercio (art. 9, n. 3), esercizi pubblici (art. 9, n. 7) e incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8). Inoltre alla provincia autonoma competono anche le attribuzioni concernenti l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Non solo, ma essa ha gia' organicamente disciplinato l'esercizio delle proprie funzioni in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro (leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61; 29 luglio 1986, n. 21; 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche; 24 giugno 1976, n. 23; 12 agosto 1977, n. 33; 12 marzo 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66; 4 giugno 1973, n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19 giugno 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63; 20 giugno 1980, n. 22; 27 ottobre 1988, n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992, n. 30; 20 gennaio 1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4; 1 luglio 1993, n. 13; 10 novembre 1993, n. 22) ed essa ha dato esecuzione anche alle norme di attuazione in materia sociale disciplinate dai dd.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; 1 novembre 1973, n. 689; 28 marzo 1975, n. 471 e 26 gennaio 1980, n. 197 (art. 4). IV. - Violazione da parte dell'art. 7 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. L'art. 7 del decreto-legge impugnato dispone che "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative". Questa norma e' in palese contrasto con gli artt. 1 e 2 delle "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento" (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). Infatti, anche se le disposizioni del decreto-legge impugnate fossero legittime sotto il profilo costituzionale (il che non e'), le stesse non possono trovare comunque - per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992 - diretta applicazione in povincia di Bolzano.