Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 710 del
 7 febbraio 1994, rappresentata  e  difesa,  tanto  unitamente  quanto
 disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 8 febbraio 1994 (rogata
 dall'avv.    Giovanni    Salghetti    Drioli,    ufficiale    rogante
 dell'amministrazione  provinciale,  rep.  n.  17061),  dagli   avv.ti
 proff.ri  Roland  Riz  e  Sergio  Panunzio,  presso il qual'ultimo e'
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3,  contro  al
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica,  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1,  terzo  comma;  dell'art.  3,  primo  e  quarto  comma;
 dell'art. 1, primo comma, lett.  b)  e  dell'art.  7  del  testo  del
 decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496,  convertito  con legge 21
 gennaio  1994,   n.   61,   recante   "Disposizioni   urgenti   sulla
 riorganizzazione  dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia
 nazionale per la protezione  dell'ambiente"  (Gazzetta  Ufficiale  27
 gennaio 1994).
                               F A T T O
    1.  -  La provincia autonoma di Bolzano ha competenza esclusiva in
 materia di ordinamento degli uffici provinciali e  del  personale  ad
 essi  addetto  (art.  8,  n.  1 statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670), di urbanistica (art. 8, n. 5), di artigianato (art. 8,
 n. 9),  di  tutela  del  paesaggio  (art.  8,  n.  6),  di  opere  di
 prevenzione  e di pronto soccorso per calamita' pubbliche (art. 8, n.
 13), di miniere cave e torbiere (art. 8, n.  14),  di  alpicoltura  e
 parchi  per  la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16),
 di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo  di
 aziende speciali (art. 8, n. 19), di agricoltura, foreste, patrimonio
 zootecnico  ed  ittico,  servizi  antigrandine e bonifica (art. 8, n.
 21), di opere idrauliche della III, IV e V categoria (art. 8, n. 24).
    Inoltre la provincia autonoma di Bolzano ha competenza concorrente
 in materia di commercio (art. 9, n. 3), incremento  della  produzione
 industriale  (art.  9,  n.  8),  utilizzazione delle acque pubbliche,
 escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9)  e
 igiene e sanita' (art. 9, n. 10).
    2. - Tali competenze hanno trovato la loro disciplina attuativa in
 una  serie  di  norme  di  attuazione  dello  statuto,  fra  le quali
 riportiamo quelle piu' importanti, e precisamente:
      il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia  di  trasferimento
 alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e
 patrimoniali dello Stato e della regione che  al  capo  IV,  art.  8,
 dispone:  "Oltre  ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono
 trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i  beni  dello  Stato
 appartenenti alle seguenti categorie;
       omissis;
        c)  beni  attinenti  all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce
 nude ed altri improduttivi;
      omissis;
        e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige  e  Drava,
 nei  tratti  classificati  di  prima  e seconda categoria e del fiume
 Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze,  i  ghiacciai  e
 laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva
 e  montana,  le  opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini
 montani e le opere idrauliche,  fermo  restando  il  regime  previsto
 dalle norme in vigore per le grandi derivazioni";
      il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia di minime proprieta'
 culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;
      il  d.P.R.  22  marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed
 opere  pubbliche,  che   dispone   all'art.   1:   "Le   attribuzioni
 dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di  urbanistica,  di
 edilizia  comunque  sovvenzionata,  di  utilizzazione   delle   acque
 pubbliche,  di  opere  idrauliche,  di  opere di prevenzione e pronto
 soccorso per calamita'  pubbliche,  di  espropriazione  per  pubblica
 utilita',  di  viabilita',  acquedotti e lavori pubblici di interesse
 provinciale, esercitate sia  direttamente  dagli  organi  centrali  e
 periferici  dello  Stato  sia  per  il  tramite di enti e di istituti
 pubblici  a  carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e quelle gia'
 spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
 esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di  Trento  e
 di  Bolzano  ai  sensi  e  nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del
 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con
 l'osservanza delle norme del presente decreto"  e  dall'art.  5:  "In
 relazione  al  trasferimento  alle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui  all'art.  8,
 lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
 n.  115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
 alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti
 la polizia idraulica e la difesa della acque dall'inquinamento";
      il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di igiene e sanita',
 con successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26  gennaio
 1980,  n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito della
 materia igiene e sanita', anche le attribuzioni concernenti  l'igiene
 e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
 delle  malettie professionali, e il funzionamento e la gestione delle
 istituzioni ed enti sanitari;
      il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, in  materia  di  artigianato,
 incremento  della produzione industriale, cave e torbiere, commercio,
 fiere e mercati, con successive modifiche ed integrazioni di  cui  al
 d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.
    3.  -  La provincia autonoma ha esercitato le sue competenze ed ha
 organicamente  disciplinato  con  proprie  leggi  l'esercizio   delle
 proprie  funzioni  in  materia  di tutela dell'ambiente e del lavoro,
 dando a tutto il settore una disciplina ben definita con una serie di
 leggi provinciali, e in particolare con le leggi 6 settembre 1973, n.
 61; 29 luglio 1986, n.  21;  25  luglio  1970,  n.  16  e  successive
 modifiche;  24  giugno  1976,  n. 23; 12 agosto 1977, n. 33; 12 marzo
 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66;  4  giugno
 1973,  n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19 giugno
 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63;  20  giugno  1980,  n.  22;  27
 ottobre  1988,  n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27; 2
 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992, n. 30;  20
 gennaio  1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4; 1
 luglio 1993, n. 13; 10 novembre 1993, n. 22.
   In sostanza nella provincia autonoma di Bolzano il settore  de  quo
 ha   trovato   una   sua   precisa  regolamentazione  legislativa  ed
 amministrativa, la quale ha dato - come e' incontestato - frutti  del
 tutto positivi.
    4.  -  Le  attribuzioni  delle  provincia  autonoma  di  Bolzano e
 l'esercizio   delle   competenze   provinciali   vengono   non   solo
 compromesse,  ma sovvertite dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
 e dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.
    Particolarmente lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma
 di Bolzano e' quella parte della normativa  impugnata  che  tende  ad
 istituire  un'agenzia  provinciale  alla  quale la provincia autonoma
 dovrebbe - fra l'altro - conferire tutte  le  funzioni  di  interesse
 provinciale  indicate  nell'art.  1,  primo  comma, del decreto-legge
 impugnato con individuazione dettagliata delle  funzioni,  dei  mezzi
 operativi   e   delle  risorse  nonche'  dell'organo  provinciale  di
 vigilanza.
    Altrettanto  lesiva e' l'attribuzione all'agenzia nazionale per la
 protezione  dell'ambiente  del  potere  di  svolgere  attivita',   di
 indirizzo   e   coordinamento   tecnico  nei  confronti  dell'agenzia
 provinciale interferendo nell'autonomia  (in  particolare  in  quella
 organizzativa e gestionale) della provincia stessa.
    Quindi  la  provincia  autonoma  impugna  tali  disposizioni per i
 seguenti motivi di
                                DIRITTO
    I. - Violazione da parte dell'art. 1, terzo  comma;  dell'art.  3,
 primo  e quarto comma; dell'art. 1, primo comma, lett. b) e dell'art.
 7 del testo del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 8, primo comma, cifre 1, 5,
 6, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8,  9  e  10;
 14,  terzo comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5;
 68 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
 n.   670   e  di  tutte  le  norme  di  attuazione  relative  a  tali
 disposizioni, nonche' dell'art. 2 del decreto  legislativo  16  marzo
 1992, n. 266.
    1.  -  Il  referendum  popolare  del 18 aprile 1993 aveva abrogato
 quelle norme della legge n. 833 del 1978 che affidavano  alle  unita'
 sanitarie locali i controlli in materia ambientale.
    Con  il  decreto-legge  4 dicembre 1993, n. 496, e con la legge di
 conversione 21 gennaio 1994, n. 61, lo Stato ha disciplinato ex  novo
 la  materia,  attribuendo  una  serie di competenze (fra cui anche le
 attivita'  tecniche  di  controllo  e  di  vigilanza)  ad  un'agenzia
 nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente e, con certi limiti, ad
 agenzie regionali.   Inoltre, non tenendo  conto  del  fatto  che  le
 province  autonome  di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva in
 materia, ha istituito "agenzie provinciali"  peraltro  controllate  e
 vigilate dalla "agenzia nazionale".
    2.  -  La nostra impugnativa del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
 496,  convertito  con  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,   recante
 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
 e    istituzione    dell'agenzia    nazionale   per   la   protezione
 dell'ambiente", riguarda in  particolare  le  seguenti  disposizioni:
 l'art.  1,  terzo  comma,  prevede  che  "l'agenzia  nazionale per la
 protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie  regionali  e
 delle province autonome di cui all'art. 3, ciascuna nell'ambito della
 attribuzioni  stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere
 forme  di  consultazione  della   associazioni   imprenditoriali   di
 categoria  e  delle  organizzazioni sindacali nelle materie di cui al
 primo comma del presente articolo"; l'art. 3,  primo  comma,  prevede
 che:  "Per  lo  svolgimento delle attivita' di interesse regionale di
 cui all'art. 1 e delle ulteriori attivita' tecniche  di  prevenzione,
 di  vigilanza  e  di  controllo ambientale, eventualmente individuate
 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le
 medesime  regioni  e  province  autonome  con  proprie  leggi,  entro
 centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
 conversione   del   presente  decreto,  istituiscono  rispettivamente
 agenzie regionali e provinciali, attribuendo  ad  esse  o  alle  loro
 articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e
 immobili,  le  attrezzature  e  la  dotazione finanziaria dei presidi
 multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la
 dotazione finanziaria  dei  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali
 adibiti  alle  attivita'  di  cui  all'art. 1. Le agenzie regionali e
 provinciali   hanno   autonomia   tecnico-giuridica,  amministrativa,
 contabile e sono poste sotto  la  vigilanza  della  presidenza  della
 giunta provinciale o regionale"; l'art. 3, quarto comma, dispone che:
 "Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, con le
 leggi di cui al primo comma, provvedono a  definire  l'organizzazione
 nonche'  la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie
 delle  agenzie,  con  l'osservanza,  per  quanto  riguarda  l'aspetto
 sanitario,  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7  del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni  (
 a), per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della
 Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 ( b). Esse stabiliscono le modalita'
 di  consulenza  e di supporto all'azione delle province, dei comuni e
 delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi  territoriali
 dell'agenzia   e   fissano   le   modalita'   di  integrazione  e  di
 coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di  attivita'
 con  i  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali"; l'art. 7, infine,
 prevede che: "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
 regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
 relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse
 di apposite normative".
    3.  -  L'obbligo  di istituire "agenzie provinciali" e i limiti ad
 esse imposti sono lesivi delle competenze della provincia autonoma di
 Bolzano.
    Si tenga conto in  particolare  che  le  funzioni  che  dovrebbero
 essere  attribuite  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto convertito,
 rientrano, per la maggior parte nella sfera di  competenza  esclusiva
 della provincia autonoma di Bolzano (in parte minore nella competenza
 concorrente).
    Ai  sensi  dell'art. 1 alle agenzie sono devolute le attivita' nei
 seguenti settori:  " a) nella promozione, nei  confronti  degli  enti
 preposti,   della   ricerca   di  base  e  applicata  sugli  elementi
 dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle  condizioni
 generali  e  di  rischio,  sulle forme di tutela degli ecosistemi; b)
 nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e  nella  integrale
 pubblicazione  di  tutti  i  dati  sulla situazione ambientale, anche
 attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio
 ambientale in raccordo con i  servizi  tecnici  nazionali;  c)  nella
 elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella
 diffusione  dei  dati  sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione,
 verifica e promozione di programmi di divulgazione  e  formazione  in
 materia    ambientale;   d)   nella   formulazione   alle   autorita'
 amministrative  centrali  e  periferiche   di   proposte   e   pareri
 concernenti:  i  limiti  di accettabilita' delle sostanze inquinanti;
 gli standard di qualita'  dell'aria,  delle  risorse  idriche  e  del
 suolo;  lo  smaltimento  dei  rifiuti; le norme di campionamento e di
 analisi dei limiti di accettabilita' e degli standard di qualita'; le
 metodologie per il rilevamento dello stato  dell'ambiente  e  per  il
 controllo  dei  fenomeni  di  inquinamento  e  dei fattori di rischio
 nonche' gli interventi per la tutela, il risanamento  e  il  recupero
 dell'ambiente,  della  aree naturali protette, dell'ambiente marino e
 costiero; e) nella cooperazione con l'agenzia europea dell'ambiente e
 con l'Istituto statistico delle Comunita' europee (Eurostat), nonche'
 con le  organizzazioni  internazionali  operanti  nel  settore  della
 salvaguardia  ambientale;  f)  nella promozione della ricerca e della
 diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili,  di  prodotti  e
 sistemi  di  produzione  a  ridotto  impatto ambientale anche al fine
 dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione  del  marchio
 CEE  di  qualita'  ecologica  e  all'attivita'  di  auditing in campo
 ambientale; g) nella verifica  della  congruita'  e  della  efficacia
 tecnica  delle  disposizioni  normative in materia ambientale nonche'
 nella  verifica  della  documentazione  tecnica,  che  accompagna  le
 domande  di  autorizzazione,  richiesta  dalle leggi vigenti in campo
 ambientale; h) nei controlli di fattori fisici, chimici  e  biologici
 di  inquinamento  acustico,  dell'aria,  delle acque e del suolo, ivi
 compresi  quelli  sull'igiene  dell'ambiente;  i)  nell'attivita'  di
 supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed
 alla  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi ad
 attivita' produttive; l) nei  controlli  ambientali  delle  attivita'
 connesse  all'uso  pacifico  dell'energia nucleare e nei controlli in
 materia di protezione  dalle  radiazioni;  m)  negli  studi  e  nelle
 attivita'   tecnico-scientifiche  di  supporto  alla  valutazione  di
 impatto ambientale; n) in qualsiasi altra  attivita'  collegata  alle
 competenze in materia ambientale".
    Si  tratta  di  attivita'  e  competenze  che sono attribuite alla
 competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano,  in  quanto
 rientrano indistintamente nelle competenze di cui all'art. 8,
      n. 5) urbanistica e piani regolatori;
      n. 6) tutela del paesaggio;
      n. 9) artigianato;
      n.  13)  opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita'
 pubbliche;
      n. 14) miniere, comprese le acque minerali  e  termali,  cave  e
 torbiere;
      n.  16)  alpicoltura  e  parchi  per la protezione della flora e
 della fauna;
      n. 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione  a
 mezzo di aziende speciali;
      n.  21)  agricoltura,  foreste  e  corpo  forestale,  patrimonio
 zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi  agrari  e
 stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
      n. 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria.
    Ai sensi dell'art. 9 statuto di autonomia la provincia autonoma ha
 invece  competenze  secondarie  nella  materie  di  3)  commercio; 8)
 incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque
 pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo  idroelettrico;  10)
 igiene  e sanita', ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
 Sempre  ai  sensi  dell'art.   14,   terzo   comma,   dello   statuto
 "l'utilizzazione  delle acque pubbliche" da parte dello Stato e della
 provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in  base
 ad  un  piano  generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello
 Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato.    In  forza
 dell'art.  16  statuto  alla provincia nelle materie suddette, spetta
 anche la relativa potesta' amministrativa ed in forza  dell'art.  54,
 n. 5 dello statuto e' devoluto alla giunta provinciale altresi' tutto
 il settore della vigilanza e tutela sui consorzi e sugli altri enti o
 istituti locali.
    4.  -  Le  competenze  della  provincia  autonoma  di Bolzano sono
 disciplinate da una serie di  specifiche  norme  di  attuazione  allo
 statuto,  che  hanno  trovato  puntuale applicazione ed esecuzione, e
 precisamente:
      d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle
 province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  dei  beni  demaniali  e
 patrimoniali  dello  Stato  e  della  regione che al capo IV, art. 8,
 dispone: "Oltre ai beni di cui al capo I del presente  decreto,  sono
 trasferiti  alle  province  di Trento e di Bolzano i beni dello Stato
 appartenenti alle seguenti categorie;
       omissis;
        c) beni attinenti all'agricoltura e  foreste,  pascoli,  rocce
 nude ed altri improduttivi;
       omissis;
        e)  il  demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava,
 nei tratti classificati di prima e  seconda  categoria  e  del  fiume
 Isarco,  compresi  comunque  gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e
 laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva
 e montana, le opere di sistemazione  idraulico-forestale  dei  bacini
 montani  e  le  opere  idrauliche,  fermo restando il regime previsto
 della norme in vigore per le grandi derivazioni";
      d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, in materia  di  minime  proprieta'
 culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;
      d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere
 pubbliche,    all'art.    1    dispone    che:    "Le    attribuzioni
 dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di  urbanistica,  di
 edilizia   comunque   sovvenzionata,  di  utilizzazione  delle  acque
 pubbliche, di opere idrauliche, di  opere  di  prevenzione  e  pronto
 soccorso  per  calamita'  pubbliche,  di  espropriazione per pubblica
 utilita', di viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse
 provinciale,  esercitate  sia  direttamente  dagli  organi centrali e
 periferici dello Stato sia per il  tramite  di  enti  e  di  istituti
 pubblici  a  carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e quelle gia'
 spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono
 esercitate, per il rispettivo territorio dalle province di  Trento  e
 di  Bolzano  ai  sensi  e  nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del
 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con
 l'osservanza delle norme del presente decreto"  e  dall'art.  5:  "In
 relazione  al  trasferimento  alle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano del damanio idrico ai sensi e nei limiti di cui  all'art.  8,
 lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
 n.  115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
 alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti
 la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento";
      d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in materia di  igiene  e  sanita',
 con  successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio
 1980, n. 197, che devolve alla provincia autonoma, nell'ambito  della
 materia  igiene e sanita', anche le attribuzioni concernenti l'igiene
 e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
 delle malattie professionali, e il funzionamento e la gestione  delle
 istituzioni ed enti sanitari;
      d.P.R.  31  luglio  1978,  n.  1017,  in materia di artigianato,
 incremento della produzione industriale, cave e torbiere,  commercio,
 fiere  e  mercati, con successive modifiche ed integrazioni di cui al
 d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.
    5.  -  Nella  materia  de  qua la provincia autonoma di Bolzano ha
 esercitato appieno le competenze attribuite, emanando  una  serie  di
 leggi specifiche in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento del
 paesaggio,  che  qui  di  seguito  si  riportano  (esse  si danno per
 interamente trascritte) e alle quali la provincia autonoma di Bolzano
 ha dato piena esecuzione:
      l.p. 25 luglio 1970, n. 16: Tutela del  paesaggio  e  successive
 modifiche;
      l.p.  28 giugno 1972, n. 13: Norme per la protezione della flora
 alpina;
      l.p. 4 giugno 1973, n. 12: Provvedimenti  contro  l'inquinamento
 dell'aria in ambiente aperto ed in edifici chiusi di lavoro;
      l.p. 13 agosto 1973, n. 27: Norme per la protezione della fauna;
      l.p.  6  settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da
 inquinamenti  e  per  la  disciplina  della  raccolta,  trasporto   e
 smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi;
      l.p. 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle acque da
 inquinamenti e per la disciplina degli scarichi;
      d.p.g.p.  28 giugno 1977, n. 30: Regolamento di esecuzione della
 legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per  la  tutela  del
 suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e
 smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi;
      l.p.  12  agosto  1977,  n.  33:  Disciplina per l'estrazione di
 minerali e fossili;
      l.p.   20   novembre   1978,   n.   66:   Provvedimenti   contro
 l'inquinamento prodotto da rumore;
      l.p.  20  giugno  1980,  n.  22: Disciplina della gestione degli
 impianti di trattamento delle acque  di  rifiuto  di  comuni  e  loro
 consorzi;
      l.p.  2  gennaio  1981,  n. 1: Disciplina del servizio sanitario
 provinciale;
      l.p. 12 marzo 1981, n.  7:  Disposizioni  e  interventi  per  la
 valorizzazione dei parchi naturali;
      l.p.  20 gennaio 1984, n. 2: Servizi provinciali di medicina del
 lavoro e di igiene e sicurezza ambientale;
      l.p. 29 luglio 1986, n. 21: Interventi  urgenti  in  materia  di
 smaltimento dei rifiuti;
      l.p.  8 maggio 1990, n. 10: Norme sulla circolazione con veicoli
 a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;
      l.p. 19 giugno 1991, n. 18: Disciplina della raccolta dei funghi
 a tutela degli eco-sistemi vegetali;
      l.p. 13 gennaio 1992, n. 1: Norme sull'esercizio delle  funzioni
 in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale;
      l.p.  7  luglio  1992,  n.  27:  Istituzione  della procedura di
 valutazione dell'impatto ambientale;
      l.p. 16 giugno 1992, n. 18: Norme generali  per  la  prevenzione
 degli incendi e per gli impianti termici;
      l.p.  29  luglio  1992,  n. 30: Nuove norme sulla gestione delle
 unita' sanitarie locali;
      l.p. 19 febbraio 1993, n. 4:  Nuove  norme  in  materia  di  uso
 razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
 fonti rinnovabili di energia;
      l.g.  2  luglio  1993, n. 13: Provvedimenti in materia di tutela
 del lavoro.
    E' ovvio che l'obbligo di istituire "l'agenzia provinciale per  la
 protezione  dell'ambiente"  e  di  subire le limitazioni previste dal
 decreto  convertito  (compreso  la  dettagliata   imposizione   delle
 funzioni,  dei  mezzi  operativi, delle risorse, del controllo, della
 vigilanza,  ecc.)  viola  le  competenze  provinciali  nelle  materie
 sopraelencate, in quanto si sostituisce e si sovrappone all'autonomia
 provinciale  ed  alle scelte operate dalla provincia autonoma ed agli
 organi da essa preposti a tale settore ed a tali attivita'.
    II. - Violazione da parte dell'art. 1, primo comma, lett. b),  del
 d.l.  4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994,
 n. 61, degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6,  9,  13,
 14,  16,  19,  21 e 24; 9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; 14, terzo
 comma; 16, primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68  e  107
 del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e
 delle norme di attuazione relative a tali disposizioni, nonche' degli
 artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    La disposizione di cui all'art. 1, primo comma,  lett.  b),  nella
 parte  in  cui  prevede  che  l'agenzia  nazionale  per la protezione
 dell'ambiente  (ANPA)  svolgera'  "le  attivita'   di   indirizzo   e
 coordinamento  tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3"
 (leggasi dell'agenzia provinciale di Bolzano) e'  anche  sotto  altro
 profilo  lesiva  delle  attribuzioni e dei diritti autonomi spettanti
 alla ricorrente.
    L'attribuzione all'ente "ANPA" del diritto di esercitare "funzioni
 di indirizzo e coordinamento" nei confronti della provincia  autonoma
 di  Bolzano  in  materia  dove  la stessa ha la competenza primaria e
 secondaria sopraccitata appare in contrasto con le premesse dell'art.
 8 (con riferimento all'art.  4)  dello  statuto,  con  gli  artt.  1,
 secondo  comma,  e  2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e
 con i principi dell'ordinamento.
    Certo, non e' costituzionalmente legittimo che un ente, per giunta
 costituito quale "agenzia  nazionale",  possa  dare  disposizioni  di
 "indirizzo  e  coordinamento"  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano
 (ovvero ad "agenzie provinciali" attraverso le quali lo  Stato  cerca
 di  superare  l'autonomia)  in materie riservate in via primaria alla
 provincia stessa.
    III. - Violazione da parte dell'art. 1, terzo comma, del  d.l.  4
 dicembre  1993,  n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61,
 degli artt. 8, premesse e primo comma, cifre 1, 5, 6, 9, 13, 14,  16,
 19,  21  e  24;  9, primo comma, cifre 3, 8, 9 e 10; terzo comma; 16,
 primo e quarto comma; 54, primo comma, cifra 5; 68 e 107 del  decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme
 di attuazione relative a tali disposizioni, nonche' degli artt. 1 e 2
 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  266.    L'art.  1,  terzo
 comma,  impugnato  prevede che "l'agenzia nazionale per la protezione
 dell'ambiente di cui all'art.  1  e  le  agenzie  regionali  e  delle
 province  autonome  di  cui  all'art.  3,  ciascuna nell'ambito delle
 attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a  prevedere
 forme   di   consultazione   delle  associazioni  imprenditoriali  di
 categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie  di  cui  al
 primo  comma  del  presente  articolo".    Questa norma e' viziata di
 illegittimita'  costituzionale  anche  sotto  altro  profilo.      La
 provincia autonoma di Bolzano, infatti, ha competenza esclusiva anche
 in  materia di artigianato (art. 8, n. 9 statuto), di fiere e mercati
 (art. 8, n. 12), di miniere, acque termali, cave e torbiere (art.  8,
 n.  14),  di  turismo  ed  industria  alberghiera (art. 8, n. 20), di
 agricoltura (art. 8, n. 21) ed ha competenza concorrente  in  materia
 di  commercio  (art.  9,  n.  3),  esercizi pubblici (art. 9, n. 7) e
 incremento della produzione industriale (art. 9, n. 8).  Inoltre alla
 provincia  autonoma  competono  anche  le  attribuzioni   concernenti
 l'igiene e la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni sul
 lavoro  e  delle  malattie  professionali.  Non solo, ma essa ha gia'
 organicamente disciplinato  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  in
 materia  di  tutela  dell'ambiente  e del lavoro (leggi provinciali 6
 settembre 1973, n. 61; 29 luglio 1986, n. 21; 25 luglio 1970, n. 16 e
 successive modifiche; 24 giugno 1976, n. 23; 12 agosto 1977,  n.  33;
 12 marzo 1981, n. 7; 8 maggio 1990, n. 10; 20 novembre 1978, n. 66; 4
 giugno  1973, n. 12; 28 giugno 1972, n. 13; 13 agosto 1973, n. 27; 19
 giugno 1991, n. 18; 6 settembre 1973, n. 63; 20 giugno 1980,  n.  22;
 27  ottobre 1988, n. 41; 16 giugno 1992, n. 18; 7 luglio 1992, n. 27;
 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche; 29 luglio 1992,  n.  30;
 20 gennaio 1984, n. 2; 13 gennaio 1992, n. 1; 19 febbraio 1993, n. 4;
 1  luglio  1993,  n.  13;  10  novembre  1993, n. 22) ed essa ha dato
 esecuzione  anche  alle  norme  di  attuazione  in  materia   sociale
 disciplinate  dai  dd.P.R. 22 marzo 1974, n. 280; 1 novembre 1973, n.
 689; 28 marzo 1975, n. 471 e 26 gennaio 1980, n. 197 (art.  4).
    IV. - Violazione da parte dell'art. 7 del d.l. 4  dicembre  1993,
 n.  496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, degli artt. 1 e
 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    L'art. 7 del decreto-legge impugnato dispone che "Le  disposizioni
 del  presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
 nelle province autonome di Trento e di Bolzano,  compatibilmente  con
 le   norme  dei  rispettivi  statuti  e  con  le  relative  norme  di
 attuazione, fino all'adozione  da  parte  delle  stesse  di  apposite
 normative".
  Questa norma e' in palese contrasto con gli artt. 1 e 2 delle "Norme
 di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
 concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
 regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
 coordinamento" (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).
    Infatti, anche se  le  disposizioni  del  decreto-legge  impugnate
 fossero legittime sotto il profilo costituzionale (il che non e'), le
 stesse  non possono trovare comunque - per gli effetti degli articoli
 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992 - diretta  applicazione  in
 povincia di Bolzano.