IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento di cui
 all'intestazione;
    Sentite le parti;
    Premesso che a carico di Bartolomeo Coppola, il p.m. ha chiesto il
 rinvio  a  giudizio  in ordine al reato "di cui agli artt. 81 cpv del
 c.p. 73 del d.P.R.  n.  309/1990  per  avere,  in  esecuzione  di  un
 medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto al fine di spaccio
 grammi 6,609 di cocaina e grammi 2,609 di eroina. In Noventa Padovana
 (Padova) il 21 giugno 1993";
    Premesso  che nel corso dell'udienza preliminare, tramite apposita
 contestazione, il p.m. ha elevato per il Coppola anche  l'imputazione
 di  "cui  all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e ss.
 modificazioni perche', essendo sottoposto a  procedimento  penale  n.
 1034/93  r.g.n.r.  per  il  delitto  di  cui  art.  73  del d.P.R. n.
 309/1990,   risultava   essere   titolare   o   comunque   avere   la
 disponibilita'  di  denaro contante per L. 15.200.000, di un libretto
 di deposito  risparmio  nominativo  acceso  c/o  filiale  di  Noventa
 Padovana  Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con saldo di circa L.
 16.000.000 nonche' di immobile sito in  Corezzola  (Padova)  beni  di
 valore  sproporzionato  al reddito dichiarato o comunque alla propria
 attivita'  economica  e  dei  quali  non  giustificava  la  legittima
 provenienza.  In Padova e provincia dal 31 marzo 1993 al 29 settembre
 1993"; e cio' a seguito del ritrovamento, nel  corso  della  medesima
 perquisizione  domiciliare  che  ha  portato  al  ritrovamento  della
 sostanza stupefacente, del denaro e del libretto di deposito  di  cui
 all'imputazione   nonche'  della  considerazione  della  sproporzione
 rispetto  alla   capacita'   economica   del   Coppola   del   valore
 dell'immobile  pure  ivi  citato  (beni tutti sottoposti a sequestro)
 (anche per tale imputazione il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio);
    Premesso che la difesa del Coppola ha eccepito  la  illegittimita'
 costituzionale della norma di cui al predetto art.  12-quinquies;
    Premesso  che in sede odierna si e' proceduto alla separazione del
 procedimento riguardante il capo B) qui considerato;
    Ritenuto che le perplessita' circa la legittimita'  costituzionale
 della  normativa  suddetta  manifestate  a  livello dottrinario hanno
 trovato riscontro in quanto esposto, in particolare, nell'ordinanza 7
 aprile 1993 della  Cassazione  il  cui  contenuto  appare  pienamente
 condividibile;
    Ritenuto   che   rispetto   a   quanto  ivi  esposto  non  assume,
 naturalmente,  rilievo  particolare  l'ulteriore  snodarsi  dell'iter
 normativo,  culminato,  allo stato, nella legge di conversione n. 461
 del 15 novembre c.a.;
    Ritenuto in particolare che appare indubitabile il  punto  da  cui
 prende  le  mosse  la  citata ordinanza del s.c. e cioe' che si e' in
 presenza di "un reato 'proprio' nel quale soggetto attivo e' chiunque
 si venga a trovare nella particolare posizione personale di  imputato
 ..  per  alcuni  fatti  illeciti  che si ritiene siano stati commessi
 dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non  sottoposti
 alla  verifica  del  giudice circa la loro effettiva sussistenza e la
 loro riferibilita' al soggetto, la cui responsabilita'  in  relazione
 ai  fatti  che gli si addebitano in ogni caso non si e' accertata con
 sentenza definitiva nel momento nel quale  sorge  il  sospetto  e  si
 consolida  la condotta descritta come illecita che viene ancorata ..,
 ad una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel  corso
 del procedimento";
    Ritenuto   altresi'  che  non  puo'  dimenticarsi  come  la  Corte
 costituzionale con sentenza n. 11/1968 rilevo' come  l'art.  708  del
 c.p. sfuggiva ai profilati rilievi di incostituzionalita' quanto alle
 persone  nei  cui  confronti  era  stata accertata definitivamente la
 responsabilita'  in  ordine  alla  commissione  di  reati  contro  il
 patrimonio dato (e solo dato) che alla accertata situazione oggettiva
 del  possesso  dei  beni  si  accompagnava  proprio  la   particolare
 condizione soggettiva caratterizzante la persona nei cui confronti si
 sia  accertata  (definitivamente)  la  responsabilita'  per pregressi
 reati;
    Rilevato che appare, viceversa, indubitabile che nel caso che  qui
 interessa  manca  una  condizione  della  persona che lo diversifichi
 effettivamente e significativamente  da  chiunque  altro  abbia  beni
 sproporzionati    alla    capacita'    economica   in   quanto   tale
 diversificazione non pare poter consistere solo nella  condizione  di
 imputato  che,  per  definizione, e' una condizione provvisoria e sub
 iudice, e che non pare poter legittimamente giustificare sulla  sfera
 di  una  persona  nessun  effetto  diverso  da  quelli specificamente
 previsti dall'ordinamento (es. misure cautelari);
    Ritenuto che le norme costituzionali che appaiono  vulnerate  sono
 quantomeno   quelle   di   cui   all'art.   3  (per  l'ingiustificata
 differenziazione che si viene a creare) e quella di cui all'art.  27,
 secondo  comma  (per  il pregnante e non razionale significato che si
 attribuisce alla condizione di imputato);
    Ritenuto che sulla base di quanto sopra esposto la  rilevanza  del
 giudizio  sulla  legittimita'  costituzionale della norma nel caso di
 specie appare evidente;
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;