ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  28,  secondo
 comma,  seconda  parte,  del codice di procedura penale, promosso con
 ordinanza emessa il 23 novembre 1992  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  Pretura  di Torino nel procedimento penale a
 carico di Sicurella Pietro, iscritta al n. 39 del registro  ordinanze
 1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Torino  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  28,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 consente   al  giudice  per  le  indagini  preliminari  di  sollevare
 conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in  caso  di
 contrasto con il giudice del dibattimento;
      che   ad  avviso  del  giudice  remittente  la  norma  impugnata
 determinerebbe  una  irragionevole  disparita'  di   trattamento   in
 situazioni  sostanzialmente analoghe, e, in particolare, risulterebbe
 inadeguata rispetto al  fine  di  pervenire  ad  una  piu'  sollecita
 definizione dei processi, nonche' irragionevole perche' gli eventuali
 contrasti  tra  giudici dello stesso ufficio non possono ritenersi di
 cosi' secondaria importanza da giustificare una disciplina diversa da
 quella prevista nel caso di giudici appartenenti ad uffici giudiziari
 diversi;
      che un ulteriore profilo di  illogicita'  viene  indicato  nelle
 difficolta' interpretative cui la norma darebbe luogo nel caso in cui
 il  giudice  delle  indagini  preliminari,  tenuto a rinnovare l'atto
 dichiarato nullo dal  giudice  del  dibattimento,  non  sappia  quali
 determinazioni  assumere,  in  mancanza  di specifiche indicazioni da
 parte di quest'ultimo;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,   rappresentato   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,
 concludendo per la manifesta infondatezza della questione sulla  base
 delle ordinanze n. 13 del 1992 e n. 241 del 1991 di questa Corte;
    Considerato che questa Corte ha gia' avuto piu' volte occasione di
 esaminare,  non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione,
 ma anche in riferimento al principio  espresso  dall'art.  101  della
 Costituzione,  la  norma  impugnata,  e  di rilevare che il principio
 dell'indipendenza  dei  giudici comporta, nel sistema processuale, la
 previsione   di    disposizioni    preordinate    al    coordinamento
 dell'esercizio     delle     funzioni    giurisdizionali,    mediante
 l'individuazione della competenza e la determinazione  degli  effetti
 degli  atti  processuali,  anche  in relazione all'attivita' di altra
 autorita'  giudiziaria,  allo  scopo  di  perseguire   finalita'   di
 giustizia  e,  come  nel caso della norma in esame, di pervenire alla
 sollecita definizione del processo (cfr. ord. n. 241 del 1991);
      che detto rilievo non solo vale ad escludere che la norma limiti
 l'esercizio della funzione giurisdizionale  oltre  il  termine  della
 stretta soggezione del giudice alla legge, ma a riconoscerne anche la
 ragionevolezza  in  quanto, in uno sviluppo logico delle diverse fasi
 processuali,   non   pone   alcuna   discriminazione   tra   funzioni
 giurisdizionali  distinte  (cfr.  ord. n. 13 del 1992), ma si limita,
 coerentemente, a stabilire, in caso di contrasto, la prevalenza della
 decisione  del  giudice  della   fase   dibattimentale   su   quella,
 antecedente, del giudice dell'udienza preliminare;
      che,  inoltre,  la  disciplina  processuale sui conflitti mira -
 come reso esplicito dalla stessa Relazione ministeriale - a  regolare
 la  sfera  della  giurisdizione  e  della  competenza  e  non anche i
 dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; casi  in  cui
 l'interesse  ad  una  sollecita  definizione  del  processo  e' stato
 ritenuto preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato
 dalla statuizione di  un  altro  giudice,  almeno  nel  caso  in  cui
 quest'ultimo sia quello dibattimentale;
      che,  alla  luce  di  dette  considerazioni,  nell'ordinanza  di
 rimessione non si rinvengono rilievi idonei a pervenire a conclusioni
 diverse da quelle gia' espresse nelle ordinanze nn. 13, 69 e  71  del
 1992  e  254  del  1991,  anche  sotto  il  profilo dell'art. 3 della
 Costituzione,   sicche'   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.