LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  da  Ripa
 Rinaldo   in   data   6   dicembre   1983,  avverso  silenzio-rifiuto
 sull'istanza di  rimborso  imposta  Irpef  indennita'  fine  servizio
 I.N.A.D.E.L. e E.N.P.A.S.;
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio, in assenza del ricorrente;
    Udito il relatore dott. C. Tosi;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  commissione,  sul  ricorso  proposto da Ripa Rinaldo in data 6
 dicembre 1983, avverso il silenzio-rifiuto  in  ordine  alla  propria
 istanza  di rimborso inoltrata all'intendenza di finanza di Forli' in
 data 11 agosto 1983, al fine di  ottenere  il  rimborso  dell'imposta
 Irpef  trattenuta  sulla  liquidazione dell'indennita' premio di fine
 servizio I.N.A.D.E.L., corrispostagli  nel  dicembre  1982,  e  sulla
 liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., corrispostagli
 in data 4 luglio 1983;
    Considerato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza 12 giugno
 1973, n. 82, e con sentenza 25 luglio 1979, n. 115, ha  ritenuto  che
 l'indennita'  di  buonuscita  e l'indennita' premio di servizio hanno
 entrambe, precipuamente, una funzione  previdenziale  e  differiscono
 percio',  quanto  alla struttura normativa ed alle finalita', da ogni
 altra indennita' ed in particolare dell'indennita' di  anzianita'  la
 quale ha, viceversa, natura retributiva;
    Visto  l'art.  2,  n. 19, della legge di delega 9 ottobre 1971, n.
 825,  il  quale  sottopone  a  tassazione  separata  "le   indennita'
 spettanti   all'atto   della   cessazione   del  rapporto  di  lavoro
 subordinato"  e  ritenuto  che   tale   disposizione   si   riferisce
 evidentemente  a  quelle indennita' che traggono direttamente origine
 da detto rapporto (in particolare all'indennita'  di  anzianita'),  e
 che   avendo  percio'  natura  retributiva  (in  quanto  retribuzione
 differita), costituiscono, a differenza delle  indennita'  di  natura
 previdenziale, reddito tassabile;
    Visti  gli  artt.  12,  lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n.
 597/1973, i quali sottopongono ad identico trattamento tributario, in
 quanto  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,  l'indennita'  di
 anzianita' e le indennita' di previdenza;
    Ritenuto che emergono fondati dubbi di legittimita' costituzionale
 dei  citati  artt.  12,  lett.  e),  46, secondo comma, del d.P.R. n.
 597/1973, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di
 delega rispetto alla  citata  legge  n.  825/1971,  ed  in  relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  essi  assoggettano  ad
 identico trattamento tributario  due  tipi  d'indennita'  (quella  di
 anzianita',  ora  denominata  di  fine rapporto di lavoro subordinato
 privato, e quella di previdenza) aventi natura e funzioni differenti;
 ritenuto pertanto che la questione, rilevante ai fini  del  decidere,
 va rimessa alla Corte costituzionale;