LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Ripa Rinaldo in data 6 dicembre 1983, avverso silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso imposta Irpef indennita' fine servizio I.N.A.D.E.L. e E.N.P.A.S.; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio, in assenza del ricorrente; Udito il relatore dott. C. Tosi; RITENUTO IN FATTO La commissione, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo in data 6 dicembre 1983, avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla propria istanza di rimborso inoltrata all'intendenza di finanza di Forli' in data 11 agosto 1983, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta Irpef trattenuta sulla liquidazione dell'indennita' premio di fine servizio I.N.A.D.E.L., corrispostagli nel dicembre 1982, e sulla liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., corrispostagli in data 4 luglio 1983; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza 12 giugno 1973, n. 82, e con sentenza 25 luglio 1979, n. 115, ha ritenuto che l'indennita' di buonuscita e l'indennita' premio di servizio hanno entrambe, precipuamente, una funzione previdenziale e differiscono percio', quanto alla struttura normativa ed alle finalita', da ogni altra indennita' ed in particolare dell'indennita' di anzianita' la quale ha, viceversa, natura retributiva; Visto l'art. 2, n. 19, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale sottopone a tassazione separata "le indennita' spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato" e ritenuto che tale disposizione si riferisce evidentemente a quelle indennita' che traggono direttamente origine da detto rapporto (in particolare all'indennita' di anzianita'), e che avendo percio' natura retributiva (in quanto retribuzione differita), costituiscono, a differenza delle indennita' di natura previdenziale, reddito tassabile; Visti gli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973, i quali sottopongono ad identico trattamento tributario, in quanto redditi soggetti a tassazione separata, l'indennita' di anzianita' e le indennita' di previdenza; Ritenuto che emergono fondati dubbi di legittimita' costituzionale dei citati artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla citata legge n. 825/1971, ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto essi assoggettano ad identico trattamento tributario due tipi d'indennita' (quella di anzianita', ora denominata di fine rapporto di lavoro subordinato privato, e quella di previdenza) aventi natura e funzioni differenti; ritenuto pertanto che la questione, rilevante ai fini del decidere, va rimessa alla Corte costituzionale;