ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 16  febbraio  1987,  n.  81  (Delega  legislativa  al  Governo  della
 Repubblica  per  l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
 dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n.  12
 (ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
 settembre  1988,  n.  449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
 dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a  quello  a
 carico  di  imputati  minorenni),  promosso con ordinanza emessa l'11
 gennaio  1993  dal  Pretore  di  Torino  -  sezione   distaccata   di
 Moncalieri,  nel  procedimento  penale a carico di Mulassano Mauro ed
 altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  30,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Torino  -  sezione  distaccata  di
 Moncalieri,   ha   sollevato,   in   riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
 della  legge  16  febbraio  1987 n. 81, nonche' dell'art. 72, primo e
 secondo comma, del R.D.  30  gennaio  1941  n.  12  (come  sostituito
 dall'art.  22  del  d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), "nella parte in
 cui prevede  che  le  funzioni  di  pubblico  ministero  nell'udienza
 dibattimentale  pretorile possano essere svolte, per delega specifica
 e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la  Pretura,  da
 uditori giudiziari";
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la norma costituzionale
 risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987
 non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi; condizione  -
 questa   -   fondamentale   per   una  legittima  delega  al  Governo
 dell'esercizio della funzione legislativa;
      che e' intervenuta  nel  giudizio  l'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato che questione identica, sollevata dallo stesso Pretore
 e' stata gia' esaminata da questa Corte e  dichiarata  manifestamente
 infondata con ordinanza n. 468 del 1993;
      che  in  detta decisione si e' rilevato come sia sufficiente che
 la nuova  disciplina  si  collochi  all'interno  del  nuovo  processo
 penale, ne attui le finalita' e costituisca il coerente sviluppo e la
 concreta  attuazione  dei  criteri  e  dei  principi ispiratori della
 riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991),  e  che,  inoltre,  possono
 utilmente  dedursi  principi  e  criteri  direttivi dagli artt. 2 e 3
 della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle  direttive
 che  hanno  per  oggetto  l'ordinamento  giudiziario.  E  cioe' dalla
 direttiva n. 68,  la  quale  prevede  che  le  funzioni  di  pubblico
 ministero  in  udienza  siano esercitate con piena autonomia, e dalla
 direttiva n. 103, secondo cui il processo  davanti  al  pretore  deve
 svolgersi  con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con
 la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero  e
 di giudice;
      che  pertanto  anche  la  presente  questione, non essendo stati
 dedotti  argomenti  ulteriori  rispetto  a   quelli   esaminati,   va
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;