IL PRETORE Sciogliendo la formulata riserva, letti gli atti di causa, osserva quanto segue; Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 settembre 1993 Angelucci Concezio proponeva opposizione avanti a questo pretore avverso l'ordinanza ingiunzione n. 659/1993 del 26 luglio 1993 con la quale il vice prefetto vicario della provincia di Chieti le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 400.000, oltre spese di procedimento, a titolo di sanzione pecuniaria per l'infrazione di cui all'art. 142, ottavo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Deduceva innanzitutto la decadenza dell'amministrazione dal potere di esigere la somma suddetta per essere stata evidenziata violazione notificata ad essa esponente tardivamente; instava altresi', in via subordinata, affinche' il giudicante sollevasse questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "il prefetto ( . ..) se ritiene fondato l'accertamento emette ( . ..) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore a doppio del minimo edittale per ogni singola violazione ( . ..)"; Rileva il giudicante che la questione, oltre ad essere rilevante come appresso chiarito, non appare manifestamente infondata, sulla base delle seguenti considerazioni; Ritenuto che l'opposizione innanzi all'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, puo' essere esperita solo avverso l'ordinanza ingiunzione resa dal prefetto a seguito del ricorso amministrativo di cui all'art. 203 del d.lgs. cit., da promuovere nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; Rilevato che dunque il previo esperimento del predetto ricorso amministrativo costituisce una sorta di presupposto processuale dell'ordinario giudizio dinanzi all'amministrazione giudiziaria; Considerato peraltro che l'opposizione dinanzi all'amministrazione giudiziaria, nel consentire il controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e dunque la verifica del rispetto, da parte di quest'ultima, del principio di legalita', costituisce il solo strumento attraverso il quale, nella materia de qua, e' consentito al cittadino-contravventore di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (cio' anche in considerazione della circostanza che l'amministrazione giudiziaria e' attribuita, in subiecta materia, una giurisdizione "piena", cioe' estesa alla tutela degli interessi legittimi; Preso atto che, a norma dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992 il rigetto del ricorso amministrativo esperito dinanzi al prefetto comporta l'irrogazione, da parte di quest'ultimo, di una sanzione pari al doppio del minimo edittale; Considerato che, viceversa, la sanzione da pagare in tutti i casi in cui il nuovo codice della strada stabilisce la sola sanzione pecuniaria e' pari al minimo fissato dalle singole norme (art. 202), se detto pagamento interviene nei 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, ovvero e' pari alla meta' del massimo, se il pagamento interviene dopo la scadenza del termine suddetto senza che sia stato presentato ricorso al prefetto (art. 203, terzo comma, del d.lgs. citato); Considerato che dunque il contravventore, in base alle suesposte premesse, ha a disposizione le seguenti opzione: 1) pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo "edittale"; 2) non pagare entro i 60 giorni, senza peraltro promuovere alcun ricorso amministrativo (e dunque pagare una somma pari alla meta' del massimo "edittale": in tal caso egli non potra' percorrere la via giurisdizionale per non aver proposto il ricorso amministrativo nel termine di 60 giorni predetto; 3) non pagare entro 60 giorni ma promuovere ricorso amministrativo al prefetto: in tale caso se il ricorso viene accolto, nulla quaestio: se viene viceversa rigettato il contravventore, finalmente, potra' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria avverso una ordinanza ingiunzione, resa per l'appunto dal prefetto, che pero' lo avra' condannato a pagare una somma raddoppiata rispetto a quella originariamente comminatagli; Rilevato che, in conseguenza, per poter percorrere la via giurisdizionale, a tutti garantita dall'art. 24 della Costituzione, il contravventore deve "passare" attraverso il raddoppio della sanzione originaria: cio' che dunque non solo inibisce l'azione ma rende vieppiu' disagevole la "resistenza" in giudizio avverso l'irrogazione di una sanzione in tal guisa maggiorata; Considerato che tale assetto normativo incide anche sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ove si consideri che solo chi trovasi in piu' agiate condizioni economiche puo' rischiare la via giurisdizionale proponendo, previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove rigettato, a determinare il raddoppio della sanzione; Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante ai fini del decidere, posto che l'eccezione di tardivita' della notificazione della violazione appare icto oculi infondata (la notifica reca data 14 maggio 1933 a fronte di una violazione accertata il 3 maggio 1993 e che, in caso di soccombenza, l'opponente si vedrebbe condannato a pagare una sanzione pari al doppio di quella originariamente comminatagli.