IL PRETORE
    Sciogliendo la formulata riserva, letti gli atti di causa, osserva
 quanto segue;
    Con  ricorso  depositato  in cancelleria in data 20 settembre 1993
 Angelucci Concezio proponeva  opposizione  avanti  a  questo  pretore
 avverso  l'ordinanza ingiunzione n. 659/1993 del 26 luglio 1993 con
 la quale il vice prefetto vicario della provincia di Chieti le aveva
 ingiunto  il  pagamento della somma di L. 400.000, oltre spese di
 procedimento, a titolo di sanzione pecuniaria per l'infrazione di cui
 all'art. 142, ottavo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
    Deduceva innanzitutto la decadenza dell'amministrazione dal potere
 di esigere la somma suddetta per essere stata evidenziata  violazione
 notificata  ad  essa esponente tardivamente; instava altresi', in via
 subordinata,  affinche'  il  giudicante   sollevasse   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30
 aprile  1992,  n.  285,  per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 24 della
 Costituzione, nella parte in cui prevede che "il prefetto ( . ..)  se
 ritiene  fondato l'accertamento emette ( . ..) ordinanza motivata con
 la quale ingiunge il pagamento di una somma  determinata  nel  limite
 non   inferiore  a  doppio  del  minimo  edittale  per  ogni  singola
 violazione ( . ..)";
    Rileva il giudicante che la questione, oltre ad  essere  rilevante
 come  appresso  chiarito,  non appare manifestamente infondata, sulla
 base delle seguenti considerazioni;
    Ritenuto    che    l'opposizione    innanzi    all'amministrazione
 giudiziaria,  di  cui all'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
 puo' essere esperita solo avverso l'ordinanza  ingiunzione  resa  dal
 prefetto a seguito del ricorso amministrativo di cui all'art. 203 del
 d.lgs.   cit.,   da   promuovere  nel  termine  di  60  giorni  dalla
 contestazione o notificazione della violazione;
    Rilevato che dunque il previo  esperimento  del  predetto  ricorso
 amministrativo  costituisce  una  sorta  di  presupposto  processuale
 dell'ordinario giudizio dinanzi all'amministrazione giudiziaria;
    Considerato peraltro che l'opposizione dinanzi all'amministrazione
 giudiziaria, nel consentire il controllo giurisdizionale  sugli  atti
 della  pubblica amministrazione e dunque la verifica del rispetto, da
 parte di quest'ultima, del principio  di  legalita',  costituisce  il
 solo  strumento  attraverso  il  quale,  nella  materia  de  qua,  e'
 consentito al cittadino-contravventore di agire in  giudizio  per  la
 tutela  dei  propri  diritti  o  interessi  legittimi  (cio' anche in
 considerazione della circostanza che l'amministrazione giudiziaria e'
 attribuita, in subiecta materia,  una  giurisdizione  "piena",  cioe'
 estesa alla tutela degli interessi legittimi;
    Preso  atto  che,  a norma dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992 il
 rigetto del  ricorso  amministrativo  esperito  dinanzi  al  prefetto
 comporta  l'irrogazione,  da  parte  di quest'ultimo, di una sanzione
 pari al doppio del minimo edittale;
    Considerato che, viceversa, la sanzione da pagare in tutti i  casi
 in  cui  il  nuovo  codice  della  strada stabilisce la sola sanzione
 pecuniaria e' pari al minimo fissato dalle singole norme (art.  202),
 se  detto  pagamento  interviene  nei  60  gg.  dalla contestazione o
 notificazione  della  violazione,  ovvero  e'  pari  alla  meta'  del
 massimo,  se  il  pagamento  interviene  dopo la scadenza del termine
 suddetto senza che sia stato presentato  ricorso  al  prefetto  (art.
 203, terzo comma, del d.lgs. citato);
    Considerato  che  dunque il contravventore, in base alle suesposte
 premesse, ha a disposizione le seguenti opzione:
      1) pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo "edittale";
      2) non pagare entro i 60 giorni, senza peraltro promuovere alcun
 ricorso amministrativo (e dunque pagare una somma pari alla meta' del
 massimo "edittale": in tal caso egli non  potra'  percorrere  la  via
 giurisdizionale  per  non aver proposto il ricorso amministrativo nel
 termine di 60 giorni predetto;
     3)  non  pagare   entro   60   giorni   ma   promuovere   ricorso
 amministrativo al prefetto: in tale caso se il ricorso viene accolto,
 nulla  quaestio:  se  viene  viceversa  rigettato  il contravventore,
 finalmente, potra' adire l'autorita'  giudiziaria  ordinaria  avverso
 una ordinanza ingiunzione, resa per l'appunto dal prefetto, che pero'
 lo  avra' condannato a pagare una somma raddoppiata rispetto a quella
 originariamente comminatagli;
    Rilevato  che,  in  conseguenza,  per  poter  percorrere  la   via
 giurisdizionale,  a  tutti garantita dall'art. 24 della Costituzione,
 il  contravventore  deve  "passare"  attraverso  il  raddoppio  della
 sanzione  originaria:  cio'  che dunque non solo inibisce l'azione ma
 rende  vieppiu'  disagevole  la  "resistenza"  in  giudizio   avverso
 l'irrogazione di una sanzione in tal guisa maggiorata;
    Considerato  che tale assetto normativo incide anche sul principio
 di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ove si consideri
 che solo chi  trovasi  in  piu'  agiate  condizioni  economiche  puo'
 rischiare  la via giurisdizionale proponendo, previamente, un ricorso
 amministrativo destinato, ove rigettato, a determinare  il  raddoppio
 della sanzione;
    Ritenuto,  infine,  che  la questione appare rilevante ai fini del
 decidere, posto che l'eccezione  di  tardivita'  della  notificazione
 della  violazione  appare icto oculi infondata (la notifica reca data
 14 maggio 1933 a fronte di una violazione accertata il 3 maggio  1993
 e  che,  in caso di soccombenza, l'opponente si vedrebbe condannato a
 pagare  una  sanzione  pari  al  doppio  di  quella   originariamente
 comminatagli.