LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata il 20 luglio 1990 da: comune di Venezia, in persona del sindaco in carica (del G.M. del 6 aprile 1990, n. 2051) coi proc. dom. in Venezia avvocati Giulio Gidoni e Giancarlo Mascarin, S. Marco, 3906/A e col patrocinio degli stessi e dell'avv. prof. Victor Uckmar per mandato in citazione, appellante, contro l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliataria ex lege, appellata. Oggetto: Riforma della sentenza 2 novembre 1989-19 giugno 1990 del tribunale di Venezia. In punto restituzione imposte. Causa trattata all'udienza del 16 dicembre 1993. Premesso che, con sentenza n. 99/1990 del 2 novembre 1989-19 gennaio 1990, il tribunale di Venezia - sostanzialmente, sul presupposto che le entrate derivanti dalla gestione della locale casa da gioco non potevano ritenersi sottratte all'imposta sugli spettacoli, non essendo ipotizzabile alcuna forma di abrogazione o deroga alla normativa del d.P.R. n. 640/1972 - ha respinto la domanda con cui il comune di Venezia aveva chiesto che, previo accertamento che - ex art. 19 del d.l. n. 318/1986, convertito in legge n. 488/1986 - le predette entrate non erano soggette all'imposta sugli spettacoli (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640), fosse condannata l'amministrazione finanziaria dello Stato a restituirgli la somma di L. 2.497.656.980, oltre agli interessi; Rilevato che il predetto comune di Venezia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e, quindi, per sentir accogliere la sua domanda; Considerato che l'amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame e, in particolare - oltreche' chiederne la reiezione nel merito - ha eccepito preliminarmente, per la prima volta (anche in via di appello incidentale: cfr. conclusioni) l'improponibilita' dell'azione de qua, per mancato esperimento dei ricorsi di cui all'art. 38 del citato d.P.R. n. 640/1972 e la decadenza dagli stessi; O S S E R V A L'art. 38 del predetto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, fra l'altro, stabilisce che "le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato", avverso il quale e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni sessanta dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le L. 150.000. L'art. 39 del medesimo d.P.R. n. 640/1972 prevede che "avverso le decisioni definitive di cui al prcedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di giorni novanta dalla data di notificazione della decisione" ed aggiunge (secondo comma) che, qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche "prima della notificazione della decisione stessa". Inoltre, l'art. 40 del citato d.P.R. n. 640/1972 contempla che il contribuente puo' chiedere il rimborso delle imposte erroneamente ed indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento. Dal contesto normativo di cui sopra emerge che, in subiecta materia, il contribuente non puo' immediatamente adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei suoi diritti (compreso quello relativo al rimborso), essendo la domanda giudiziale improponibile se non preceduta dall'esperimento dei rimedi amministrativi di cui s'e' detto prima e dalla notificazione della decisione definitiva emessa in tale sede, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza alcuna notifica della decisione ministeriale. Dal che discende che, evidentemente, il legislatore, con la riferita disciplina, ha posto una sorta di "sbarramento" all'esercizio dell'azione giurisdizionale che si configura giuridicamente come condizione di proponibilita' della stessa, non potendo il contribuente avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nonche' della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 della Costituzione, senza avere prima percorso la via amministrativa. Ma tale sistema - non profilandosi, peraltro, esigenze che possano dar ragione al differimento dell'esperibilita' immediata dell'azione giudiziaria - appare del tutto ingiustificato, soprattutto se, com'e' doveroso, si tiene conto dei principii piu' volte ribaditi dalla Corte costituzionale (cfr., da ultimo, la sentenza n. 406/1993, in tema di imposta di bollo) per cui, sebbene gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongano una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', la quale puo' essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia; tuttavia, anche nel concorso di queste circostanze, il legislatore e' sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformita' al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali. In definitiva, sulla scorta delle suddette ragioni e tenuto presente, altresi', che la questione, data la sua innegabile pregiudizialita', appare rilevante ai fini del presente giudizio dipendendo dalla sua definizione la soluzione della controversia - devesi rilevare, d'ufficio, che non manifestamente infondata appare sotto il profilo degli artt. 24 e 113 della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui figura come condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria la previa notificazione della decisione definitiva del Ministro delle finanze o la mancata decisione, da parte dello stesso, entro centottanta giorni dalla proposizione del ricorso, nei casi di controversie di cui agli artt. 38 e 40, secondo comma, del citato d.P.R. n. 640/1972.