LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  promossa  in
 appello  con  citazione  notificata  il  20 luglio 1990 da: comune di
 Venezia, in persona del sindaco in carica  (del  G.M.  del  6  aprile
 1990,  n.  2051)  coi  proc. dom. in Venezia avvocati Giulio Gidoni e
 Giancarlo Mascarin, S. Marco, 3906/A e col patrocinio degli stessi  e
 dell'avv.  prof.  Victor Uckmar per mandato in citazione, appellante,
 contro l'amministrazione delle finanze dello Stato,  in  persona  del
 Ministro   in   carica,   rappresentata   e   difesa  dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  in  Venezia,  domiciliataria   ex   lege,
 appellata.
    Oggetto: Riforma della sentenza 2 novembre 1989-19 giugno 1990 del
 tribunale  di  Venezia. In punto restituzione imposte. Causa trattata
 all'udienza del 16 dicembre 1993.
    Premesso che, con sentenza  n.  99/1990  del  2  novembre  1989-19
 gennaio   1990,  il  tribunale  di  Venezia  -  sostanzialmente,  sul
 presupposto che le entrate derivanti dalla gestione della locale casa
 da  gioco  non  potevano  ritenersi   sottratte   all'imposta   sugli
 spettacoli,  non  essendo  ipotizzabile alcuna forma di abrogazione o
 deroga alla normativa del d.P.R. n. 640/1972 - ha respinto la domanda
 con  cui  il comune di Venezia aveva chiesto che, previo accertamento
 che - ex art. 19 del  d.l.  n.  318/1986,  convertito  in  legge  n.
 488/1986  -  le predette entrate non erano soggette all'imposta sugli
 spettacoli  (d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  640),  fosse  condannata
 l'amministrazione  finanziaria dello Stato a restituirgli la somma di
 L. 2.497.656.980, oltre agli interessi;
    Rilevato che il predetto comune di  Venezia  ha  proposto  appello
 avverso  la  suddetta sentenza, chiedendone la riforma e, quindi, per
 sentir accogliere la sua domanda;
    Considerato  che  l'amministrazione  delle  finanze  dello  Stato,
 costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame e, in particolare -
 oltreche'   chiederne   la   reiezione   nel  merito  -  ha  eccepito
 preliminarmente,  per  la  prima  volta  (anche  in  via  di  appello
 incidentale: cfr. conclusioni) l'improponibilita' dell'azione de qua,
 per  mancato  esperimento  dei  ricorsi di cui all'art. 38 del citato
 d.P.R. n. 640/1972 e la decadenza dagli stessi;
                             O S S E R V A
    L'art. 38 del  predetto  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  640,  fra
 l'altro,  stabilisce  che  "le controversie relative all'applicazione
 dell'imposta, dei tributi connessi e delle soprattasse  previste  dal
 presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di
 finanza con provvedimento motivato", avverso il quale e' dato ricorso
 al  Ministro  per  le  finanze  nel  termine di giorni sessanta dalla
 notifica della decisione stessa, quando  l'ammontare  dell'imposta  e
 delle soprattasse superi le L. 150.000.
    L'art.  39 del medesimo d.P.R. n. 640/1972 prevede che "avverso le
 decisioni definitive di cui  al  prcedente  articolo,  e'  esperibile
 l'azione  giudiziaria  nel  termine  di  giorni novanta dalla data di
 notificazione della  decisione"  ed  aggiunge  (secondo  comma)  che,
 qualora  entro  centottanta  giorni  dalla  data di presentazione del
 ricorso non sia intervenuta la relativa  decisione,  il  contribuente
 puo' promuovere l'azione giudiziaria anche "prima della notificazione
 della decisione stessa".
    Inoltre,  l'art. 40 del citato d.P.R. n. 640/1972 contempla che il
 contribuente puo' chiedere il rimborso delle imposte erroneamente  ed
 indebitamente  pagate  entro  il  termine  di decadenza di tre anni a
 decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento.
    Dal contesto normativo  di  cui  sopra  emerge  che,  in  subiecta
 materia,  il  contribuente  non puo' immediatamente adire l'autorita'
 giudiziaria per la tutela dei suoi diritti (compreso quello  relativo
 al  rimborso),  essendo  la  domanda  giudiziale improponibile se non
 preceduta dall'esperimento dei  rimedi  amministrativi  di  cui  s'e'
 detto  prima  e dalla notificazione della decisione definitiva emessa
 in tale sede, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data
 di presentazione del ricorso, senza alcuna notifica  della  decisione
 ministeriale.
    Dal  che  discende  che,  evidentemente,  il  legislatore,  con la
 riferita  disciplina,   ha   posto   una   sorta   di   "sbarramento"
 all'esercizio    dell'azione   giurisdizionale   che   si   configura
 giuridicamente come condizione di proponibilita'  della  stessa,  non
 potendo  il  contribuente  avvalersi  del diritto di difesa garantito
 dall'art. 24 della Costituzione nonche' della tutela  giurisdizionale
 contro  gli  atti  della pubblica amministrazione garantita dall'art.
 113   della   Costituzione,   senza   avere  prima  percorso  la  via
 amministrativa.
    Ma tale sistema - non profilandosi, peraltro, esigenze che possano
 dar ragione al differimento dell'esperibilita' immediata  dell'azione
 giudiziaria - appare del tutto ingiustificato, soprattutto se, com'e'
 doveroso,  si  tiene  conto  dei  principii piu' volte ribaditi dalla
 Corte costituzionale (cfr., da ultimo, la sentenza  n.  406/1993,  in
 tema  di  imposta di bollo) per cui, sebbene gli artt. 24 e 113 della
 Costituzione non impongano una correlazione assoluta tra  il  sorgere
 del diritto e la sua azionabilita', la quale puo' essere differita ad
 un  momento  successivo  ove  ricorrano esigenze di ordine generale e
 superiori finalita' di giustizia; tuttavia,  anche  nel  concorso  di
 queste  circostanze,  il legislatore e' sempre tenuto ad osservare il
 limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale
 eccessivamente difficoltosa, in conformita' al principio della  piena
 attuazione    della   garanzia   stabilita   dalle   suddette   norme
 costituzionali.
    In definitiva,  sulla  scorta  delle  suddette  ragioni  e  tenuto
 presente,   altresi',  che  la  questione,  data  la  sua  innegabile
 pregiudizialita', appare rilevante  ai  fini  del  presente  giudizio
 dipendendo  dalla  sua  definizione la soluzione della controversia -
 devesi rilevare, d'ufficio, che non manifestamente  infondata  appare
 sotto il profilo degli artt. 24 e 113 della Costituzione la questione
 di costituzionalita' dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,
 nella   parte   in  cui  figura  come  condizione  di  proponibilita'
 dell'azione  giudiziaria  la  previa  notificazione  della  decisione
 definitiva  del  Ministro  delle  finanze  o la mancata decisione, da
 parte dello stesso, entro centottanta giorni dalla  proposizione  del
 ricorso,  nei casi di controversie di cui agli artt. 38 e 40, secondo
 comma, del citato d.P.R. n. 640/1972.