IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento ed, in particolare il ricorso introduttivo 18 giugno 1993, con a margine delega a trattare in data 21 giugno 1993 del Presidente del tribunale a questo giudice; RITENUTO IN FATTO che con detto ricorso la Backs Records ltd, sulla premessa di aver chiesto a questo presidente del tribunale di Firenze emanazione di decreto ingiuntivo a favore della ricorrente per pagamento di fornitura merci contro la S.r.l. Contempo internationale, mentre per mero errore materiale lo stesso (predisposto dalla creditrice) decreto era emesso contro diversa S.r.l. Contempo Records, chiedeva la correzione dell'errore materiale stesso; che questo giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29 giugno 1993; che a questa le Parti comparivano, senza possibilita' d'accordo, salvo concordare sulla fattispecie (il decreto ingiuntivo e' stato opposto dall'erronea condannata) circa l'applicabilita' dell'art. 287 del c.p.c., la ricorrente per domandare l'analogica interpretazione e la parte resistente per negarne la vigenza, essendo da detta norma per niente contemplato l'errore materiale nel decreto ingiuntivo, tanto piu' se opposto della condannata, come nella fattispecie; che, in tale situazione, il Presidente delegato si riservava di provvedere; CONSIDERATO IN DIRITTO che la richiesta correzione di decreto ingiuntivo opposto investe in pieno la norma dell'art. 287 del c.p.c., la quale, in tanto in quanto non lo contempla, impone la sua denuncia alla Corte costituzionale, anche perche', nonostante questa lacuna, la prossima "miniriforma" per niente la modifica e la migliora; che non e' difficile a chiunque prevedere un notevole sviluppo del rito monitorio, gia' alleggeritore dell'ovunque denunciata crisi del processo civile ordinario; che e' gia' comunque evidente nel giudizio d'opposizione una fomra d'impugnazione del condannato; che, pertanto, la norma, lacunosa come s'e' detto, sembra lasciare incorreggibili iniquamente i d.i. non opposti, senza che espressamente debbano dal giudice dell'opposizione essere corretti gli errori materiali di quelli opposti; che, in chiara analogia con quanto gia' previsto per le sentenze "contro le quali non sia stato proposto appello", si richiamano qui le norme costituzionali-parametro dell'art. 3 e 97 della Costituzione, che la denunciata lacuna sembra violare; che, appunto per questi motivi, la questione, pur sollevata d'ufficio, non appare ne' irrilevante (sarebbe accettabile una reiezione del ricorso, sol perche' non legislativamente previsto? Oppure un suo accoglimento che assai inciderebbe sull'instaurato giudizio dell'opposizione?).