IL TRIBUNALE
    Letti gli atti del procedimento  ed,  in  particolare  il  ricorso
 introduttivo  18 giugno 1993, con a margine delega a trattare in data
 21 giugno 1993 del Presidente del tribunale a questo giudice;
                           RITENUTO IN FATTO
      che con detto ricorso la Backs Records ltd,  sulla  premessa  di
 aver  chiesto a questo presidente del tribunale di Firenze emanazione
 di decreto ingiuntivo a favore  della  ricorrente  per  pagamento  di
 fornitura  merci contro la S.r.l. Contempo internationale, mentre per
 mero  errore  materiale  lo  stesso  (predisposto  dalla  creditrice)
 decreto  era  emesso contro diversa S.r.l. Contempo Records, chiedeva
 la correzione dell'errore materiale stesso;
      che questo giudice  fissava  per  la  comparizione  delle  parti
 l'udienza del 29 giugno 1993;
      che a questa le Parti comparivano, senza possibilita' d'accordo,
 salvo  concordare  sulla  fattispecie (il decreto ingiuntivo e' stato
 opposto dall'erronea condannata) circa l'applicabilita' dell'art. 287
 del c.p.c., la ricorrente per domandare l'analogica interpretazione e
 la parte resistente per negarne la vigenza, essendo  da  detta  norma
 per  niente  contemplato  l'errore  materiale nel decreto ingiuntivo,
 tanto piu' se opposto della condannata, come nella fattispecie;
      che,  in tale situazione, il Presidente delegato si riservava di
 provvedere;
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
      che  la  richiesta  correzione  di  decreto  ingiuntivo  opposto
 investe  in  pieno  la  norma  dell'art. 287 del c.p.c., la quale, in
 tanto in quanto non lo contempla, impone la sua denuncia  alla  Corte
 costituzionale,  anche perche', nonostante questa lacuna, la prossima
 "miniriforma" per niente la modifica e la migliora;
      che non e' difficile a chiunque prevedere un  notevole  sviluppo
 del  rito monitorio, gia' alleggeritore dell'ovunque denunciata crisi
 del processo civile ordinario;
      che e' gia' comunque evidente  nel  giudizio  d'opposizione  una
 fomra d'impugnazione del condannato;
      che,  pertanto,  la  norma,  lacunosa  come  s'e'  detto, sembra
 lasciare incorreggibili iniquamente i d.i.  non  opposti,  senza  che
 espressamente  debbano  dal  giudice dell'opposizione essere corretti
 gli errori materiali di quelli opposti;
      che, in chiara analogia con quanto gia' previsto per le sentenze
 "contro le quali non sia stato proposto appello", si  richiamano  qui
 le   norme   costituzionali-parametro   dell'art.   3   e   97  della
 Costituzione, che la denunciata lacuna sembra violare;
      che, appunto per questi  motivi,  la  questione,  pur  sollevata
 d'ufficio,  non  appare  ne'  irrilevante  (sarebbe  accettabile  una
 reiezione del ricorso, sol  perche'  non  legislativamente  previsto?
 Oppure  un  suo  accoglimento  che  assai inciderebbe sull'instaurato
 giudizio dell'opposizione?).