ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di attuazione dello
 Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  concernenti
 modifiche  alle  tabelle  organiche  degli  uffici statali siti nella
 provincia di Bolzano" promosso con ricorso della  Provincia  autonoma
 di Bolzano, notificato il 7 settembre 1993, depositato in cancelleria
 il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  gli avvocati Roland Riz e Sergio Pannunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano  e  l'avv.  dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 7
 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 nei  confronti  dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.
 291  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione
 Trentino-Alto  Adige  concernenti  modifiche  alle  tabelle organiche
 degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano) per  violazione
 degli   artt.   107   e  89  dello  Statuto  speciale  della  Regione
 Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.   670)   nonche'
 dell'accordo italo-austriaco dell'aprile 1992, relativo alla chiusura
 della controversia sul c.d. "pacchetto".
    La  ricorrente  espone  che  in  data 19 febbraio 1993 la speciale
 Commissione paritetica, istituita ai  sensi  dell'art.  107,  secondo
 comma, dello Statuto regionale per esprimere il parere sulle norme di
 attuazione dello stesso Statuto relative alle materie attribuite alla
 competenza  della  Provincia di Bolzano, aveva approvato una proposta
 di modifica dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26  luglio  1976,
 n.  752  (Norme  di  attuazione  dello Statuto speciale della Regione
 Trentino-Alto Adige in materia di proporzione  negli  uffici  statali
 siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
 pubblico impiego). Il testo approvato dalla Commissione nella  seduta
 del  19  febbraio  1993  prevedeva  che  alle modifiche delle tabelle
 relative agli organici del personale  degli  uffici  statali  situati
 nella  Provincia  di  Bolzano dovessero provvedere le amministrazioni
 centrali   competenti    "previa    intesa"    con    il    Consiglio
 d'amministrazione  del  personale dei ruoli locali di cui all'art. 22
 del citato d.P.R. n.  752 del 1976.
    In  difformita'  dalla  proposta  della  Commissione  il   decreto
 legislativo successivamente emanato, impugnato nel presente giudizio,
 ha,  invece,  stabilito  che  alle  suddette  modifiche  si  provveda
 "sentito" il Consiglio di amministrazione  di  cui  all'art.  22  del
 d.P.R. n. 752 del 1976.
    A giudizio della ricorrente, poiche' la sostituzione della "previa
 intesa"  con  il  "parere"  costituisce  una  modifica  non meramente
 formale ma sostanziale,  l'adozione  della  norma  cosi'  riformulata
 avrebbe  dovuto  essere  preceduta  -  secondo  quanto indicato dalla
 sentenza di questa Corte n. 37 del 1989 - da un nuovo esame da  parte
 della stessa Commissione paritetica.
    La   mancata  sottoposizione  del  nuovo  testo  al  parere  della
 Commissione avrebbe, pertanto, determinato, secondo la Provincia, una
 violazione del procedimento stabilito  dall'art.  107  dello  Statuto
 regionale.
    In  secondo  luogo,  lo stesso art. 107 risulterebbe violato anche
 sotto un profilo sostanziale, per avere la norma  impugnata  derogato
 alla  procedura  stabilita per la modifica delle norme di attuazione,
 nonostante che le tabelle allegate al  d.P.R.  n.  752  costituiscano
 parte integrante di tali norme.
    Infine, risulterebbe violato l'accordo italo-austriaco dell'aprile
 1992, conclusivo della controversia sul c.d. "pacchetto", ispirato al
 principio della ricerca del consenso politico tra i poteri centrali e
 le  popolazioni  interessate per ogni modifica normativa che si renda
 necessaria.
    2. - Si e' costituito in giudizio il presidente del Consiglio  dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che
 il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
    La  difesa  dello  Stato  premette  che  la  proposta  di norma di
 attuazione approvata dalla Commissione il 19 marzo 1993 non era stata
 presentata dal Governo, ma elaborata autonomamente dalla  Commissione
 stessa,  mentre  al  momento dell'esame di tale proposta da parte del
 Consiglio  dei  ministri,  nella  seduta  del  25  giugno  1993,   il
 Presidente   della  Provincia,  presente  alla  riunione,  non  aveva
 sollevato alcuna obiezione.
    In ogni caso, secondo l'Avvocatura dello Stato, non  sussisterebbe
 un interesse diretto della Provincia in ordine al fatto che un organo
 statale  sottordinato,  quale  il Consiglio di amministrazione di cui
 all'art. 22 del d.P.R. n. 752 del  1976,  debba  essere  sentito  con
 parere    vincolante    (espresso    attraverso    l'intesa)    dalla
 amministrazione centrale.
    Inoltre, il Governo poteva pur sempre decidere in maniera difforme
 dal deliberato della Commissione, purche'  quest'ultima  fosse  stata
 interpellata sul problema oggetto della modifica.
    Nel  merito  della  modifica  adottata,  l'Avvocatura  dello Stato
 afferma che la stessa risulta coerente con il principio  fondamentale
 di  gerarchia degli uffici che regola l'intera struttura del pubblico
 impiego.
    3. - In prossimita'  dell'udienza,  la  Provincia  di  Bolzano  ha
 presentato una memoria nella quale viene innanzitutto evidenziato che
 la  modifica al testo approvato dalla Commissione paritetica e' stata
 effettuata in sede di coordinamento tecnico da parte del dipartimento
 Affari  regionali  prima  della  sottoposizione  del  testo stesso al
 Consiglio dei ministri, che ha  pertanto  esaminato  e  approvato  un
 testo diverso da quello elaborato dalla Commissione paritetica.
    La  Provincia  ribadisce anche che la modifica in questione, lungi
 dal costituire un mero aggiustamento tecnico-formale, rappresenta una
 innovazione sostanziale del contenuto della proposta  e,  come  tale,
 avrebbe   dovuto   essere  sottoposta  al  parere  della  Commissione
 paritetica, secondo quanto affermato nella gia'  richiamata  sentenza
 n. 37 del 1989.
    In   ordine   alla  sussistenza  di  un  interesse  diretto  della
 Provincia, la ricorrente afferma che il Consiglio di  amministrazione
 del  personale,  pur  configurandosi  come  organo  statale,  viene a
 realizzare nella sua composizione il  principio  della  tutela  delle
 minoranze  linguistiche,  con la conseguenza che la modificazione del
 ruolo di tale organo nel procedimento di revisione  delle  tabelle  -
 quale risulta dalla sostituzione dell'intesa con un semplice parere -
 sarebbe  tale  da incidere direttamente sul sistema di garanzia delle
 minoranze linguistiche, legittimando conseguentemente la Provincia  a
 ricorrere avverso detta lesione.
    Infine,  la  Provincia insiste nel rilevare che la norma censurata
 determinerebbe anche una violazione sostanziale dell'art.  107  dello
 Statuto,  stante  il  fatto che le tabelle in questione costituiscono
 parte integrante delle norme di attuazione di cui al  d.P.R.  n.  752
 del 1976 in materia di proporzionale, e che, quindi, la loro modifica
 non potrebbe essere disciplinata secondo modalita' difformi da quelle
 statutariamente   previste   a   garanzia  della  speciale  autonomia
 provinciale.
    4. - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha  presentato
 una   memoria   nella  quale  si  sottolinea  la  diversita'  tra  la
 fattispecie giudicata dalla Corte  con  la  sent.  n.  37  del  1989,
 attinente  al  riparto  di competenze tra Stato e autonomie locali, e
 quella in esame, relativa a variazioni di  piante  organiche  interne
 all'amministrazione  statale.  Pertanto, l'innovazione introdotta con
 la norma impugnata non potrebbe essere  considerata  come  violazione
 del  precetto  statutario,  tanto piu' che la norma approvata prevede
 che delle  modifiche  alle  tabelle  organiche  sia  data  preventiva
 notizia alla Giunta provinciale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  d.P.R.  26 luglio 1976, n. 752 ha formulato le norme di
 attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
 in  materia di riserva proporzionale tra i diversi gruppi linguistici
 negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano, istituendo,  al
 primo  comma dell'art. 8, i ruoli locali del personale civile statale
 secondo le tabelle allegate allo stesso decreto. L'art.  26,  secondo
 comma, di tale decreto ha inoltre stabilito che "alle modifiche delle
 tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme
 generali  degli  organici  o  delle  carriere,  si  provvede  con  la
 procedura prevista dall'art. 107"  dello  Statuto  speciale  e  cioe'
 mediante decreti legislativi adottati dal Governo previo parere della
 speciale Commissione paritetica istituita, ai sensi del secondo comma
 dello  stesso  art.  107,  ai  fini della formulazione delle norme di
 attuazione relative alle materie  attribuite  alla  competenza  della
 Provincia di Bolzano.
    In  sede  di  revisione delle norme di attuazione di cui al d.P.R.
 752  del  1976  -   revisione,   tra   l'altro,   determinata   anche
 dall'esigenza  di  rendere  piu'  snella  la  procedura relativa alla
 modifica delle tabelle dei ruoli locali del personale  statale  -  la
 Commissione  paritetica, nella seduta del 19 febbraio 1993, approvava
 una modifica del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n.  752  cosi'
 formulata:  "alle  modifiche  delle  tabelle  di  cui  al primo comma
 dell'art. 8, rese necessarie da riforme  generali  degli  organici  o
 delle  qualifiche  funzionali,  si  provvede  con provvedimenti delle
 amministrazioni centrali competenti previa intesa con il Consiglio di
 amministrazione di cui  all'art.  22  del  presente  decreto,  previa
 informazione   della   Provincia".  Con  il  richiamo  al  meccanismo
 dell'"intesa"  la  Commissione  paritetica   mirava   chiaramente   a
 rafforzare,  nel procedimento di modifica delle tabelle, la posizione
 del Consiglio di amministrazione locale, composto, ai sensi dell'art.
 22 del d.P.R. n. 752, oltre che dal  Commissario  del  Governo  e  da
 cinque  dirigenti  dello  Stato,  anche da quattro rappresentanti del
 personale  "eletti  per  una  meta'  dagli  appartenenti  del  gruppo
 linguistico tedesco".
    Ma  il Consiglio dei ministri, nella seduta del 25 giugno 1993, su
 proposta del Ministro per gli affari regionali, approvava la modifica
 all'art. 26 in un testo diverso da quello adottato dalla  Commissione
 paritetica,  dove  la  "previa  intesa"  risultava  sostituita con il
 semplice "parere" del Consiglio di amministrazione locale.
    La norma cosi' adottata - che ha  assunto  la  sua  veste  formale
 nell'art.  2  del  d.P.R.  6  luglio  1993, n. 291 - e' stata, con il
 ricorso in esame, impugnata dalla Provincia di Bolzano  in  relazione
 ai  seguenti  profili:  a)  violazione  dell'art.  107  dello Statuto
 speciale per  vizio  procedurale,  dal  momento  che  la  Commissione
 paritetica  non  ha  avuto  la  possibilita'  di esprimere il proprio
 parere in ordine ad una modifica sostanziale apportata dal Governo al
 testo in precedenza approvato dalla stessa Commissione; b)  ulteriore
 violazione  dell'art. 107 dello Statuto speciale conseguente al fatto
 che le tabelle del  personale  degli  uffici  statali  situati  nella
 Provincia,  in  quanto  parti  integranti  delle  relative  norme  di
 attuazione, non potrebbero essere modificate altro che attraverso  la
 procedura  speciale  prevista da tale norma statutaria; c) violazione
 dell'accordo  italo-austriaco  dell'aprile   1992,   concernente   la
 chiusura  della controversia sul c.d. "pacchetto", dal momento che lo
 Stato ha modificato una norma di attuazione dello  Statuto  senza  il
 consenso  della  popolazione  interessata  ed in contrasto con quanto
 espresso dalla Commissione paritetica.
    2. - La questione e' fondata  con  riferimento  al  primo  profilo
 enunciato nel ricorso.
    Questa  Corte,  con  la sentenza n. 37 del 1989 - richiamata dalla
 ricorrente - ha gia' avuto  modo  di  precisare  che  la  Commissione
 paritetica  per  le  norme  di  attuazione  di cui all'art. 107 dello
 Statuto speciale,  per  quanto  investita  di  un  potere  consultivo
 obbligatorio  ma  non  vincolante,  "deve  essere  posta  in grado di
 esaminare ed esprimere il proprio avviso  sugli  schemi  dei  decreti
 legislativi che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si
 appresta  definitivamente  ad  adottare ai fini dell'attuazione della
 disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, se non conduce a
 escludere che il  Governo  possa  apportare,  dopo  il  parere  della
 Commissione,  varianti  di  carattere  formale  al testo dei decreti,
 impedisce invece allo stesso modificazioni o aggiunte suscettibili di
 alterare  il  contenuto  sostanziale  della  disciplina  su  cui   la
 Commissione  abbia  gia' avuto modo di manifestare il proprio parere,
 tanto piu' ove tali modificazioni vengano a  incidere  ..  sul  piano
 della  stessa  distribuzione  delle  competenze  tra  lo  Stato  ed i
 soggetti di autonomia".
    I principi ora richiamati si attagliano anche al  caso  in  esame,
 dal  momento  che  la  modifica  apportata  dal  Governo  in  sede di
 approvazione finale del testo che aveva formato  oggetto  del  parere
 della   Commissione   risulta,   con  piena  evidenza,  di  carattere
 sostanziale, essendo stata trasformata  in  un  "parere"  la  "previa
 intesa"   richiamata   nella  norma  approvata  dalla  Commissione  e
 destinata a rafforzare il  ruolo  del  Consiglio  di  amministrazione
 locale,  composto  anche da rappresentanti del personale eletti dagli
 appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
    D'altro canto, non puo' valere  il  rilievo  -  prospettato  dalla
 difesa  dello Stato - che l'eliminazione dell'"intesa" dalla norma in
 questione,  in  quanto  attinente  a  rapporti  operanti  all'interno
 dell'amministrazione  statale,  non  sarebbe  tale da incidere in una
 competenza della Provincia,  cosi'  da  giustificare  l'interesse  al
 ricorso  da  parte  della  stessa.  Nella specie, infatti, la lesione
 della competenza provinciale e l'interesse al  ricorso  non  derivano
 tanto  dal  contenuto  della  norma  denunciata  (che  ha  perso, tra
 l'altro, il suo originario valore  garantista  in  conseguenza  degli
 effetti    determinati    sulla   composizione   del   Consiglio   di
 amministrazione locale dalla riforma del pubblico impiego  introdotta
 con  il  decreto legislativo n. 29 del 1993), quanto dal modo come la
 norma e' stata approvata, in  violazione  del  procedimento  posto  a
 garanzia del ruolo e delle funzioni spettanti, ai sensi dell'art. 107
 dello  Statuto  speciale, alla Commissione paritetica per le norme di
 attuazione.
    Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al denunciato  vizio
 procedurale,  risultando,  di conseguenza, assorbiti gli altri motivi
 di censura dedotti dalla ricorrente.