IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza (oggetto: Istruzione scolastica -
 Scuole elementari private - Libri di testo gratuiti - Giurisdizione -
 Gratuita'  dell'insegnamento)  nella  causa  civile  iscritta  al  n.
 642/1991  r.g.  promossa  da.:  Bellia  Vito,  nato  a  Palermo il 18
 novembre  1953,  residente  a  Catania,  via  Faraci,   11;   Coletta
 Salvatore,  nato  a  Catania  il  15  marzo 1954, residente ad Aci S.
 Filippo, via Zio Martino, 27; Basile  Carlo,  nato  a  Catania  il  3
 gennaio  1951,  residente  ad Acicastello, via Acicastello, 71; Mazza
 Francesca, nata a Regalbuto il 19 gennaio 1951, residente  a  Gravina
 di  Catania,  via  Duca  di  Camastra, 4; quali genitori esercenti la
 potesta' sui rispettivi  figli  minori,  iscritti  presso  la  scuola
 elementare  privata  "Centro  scolastico  Licatia"  di Gravina; tutti
 rappresentati e difesi dall'avv.  S.  Mazza;  parte  attrice,  contro
 l'assessorato  dei  beni  culturali  ed  ambientali  e della pubblica
 istruzione della regione siciliana, in  persona  dell'assessore  pro-
 tempore  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura distrettuale dello
 Stato di Catania; parte convenuta;
    Vista la sentenza non definitiva di pari data;
                         OSSERVA QUANTO SEGUE
    I.1. - Secondo la tesi prospettata dagli attori genitori di  figli
 iscritti  presso  una  scuola  elementare  privata  (che non rilascia
 titoli di studio riconosciuti dallo Stato) essi avrebbero maturato un
 diritto di credito nei confronti della p.a.  avente  per  oggetto  la
 prestazione  gratuita  dei  libri  di  testo in forza della ricordata
 legge;  diritto  di  credito  di  cui  chiedono  a   questo   giudice
 l'accertamento, proprio perche' negato dalla p.a.
    I.2.  -  Per il caso che tale diritto non potesse essere affermato
 alla stregua delle  vigenti  disposizioni,  gli  attori  chiedono  in
 subordine  che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge n. 719 del 1964,  nella  parte  in  cui  agli
 alunni  delle  scuole  private  (non abilitate a rilasciare titoli di
 studio riconosciuti dallo Stato) non  estende  l'erogazione  gratuita
 dei  libri  di testo, assumendo che tale disposizione viola gli artt.
 3, 33 e 34 della Costituzione.
    I.3. - Tale questione sembra a  questo  giudice  rilevante  e  non
 manifestamente infondata per le ragioni qui di seguito esposte.
    II.1.  -  Quanto  alla rilevanza, in conformita' a quanto statuito
 nella ricordata sentenza non definitiva, va premesso che, sebbene  la
 materia  dell'istruzione  elementare  sia  devoluta  alla  competenza
 esclusiva della regione siciliana (art.  14  lett.  r)  stat.  sic.),
 l'art. 1, primo comma della legge n. 719 del 1964 si applica in detta
 regione fino a quando la competenza legislativa regionale in discorso
 non  venga  concretamente  esercitata  (cfr.  Corte costituzionale n.
 214/1985). Ovviamente cio' non comporta che  la  relativa  competenza
 amministrativa   non  sia  stata  trasferita  alla  regione;  infatti
 premesso che la competenza legislativa  in  materia  spetta  in  modo
 esclusivo  alla  Regione (la quale non legiferando non si spoglia del
 potere di farlo), vale anche qui il principio  del  parallelismo  tra
 funzione  legislativa e funzione amministrativa espresso dall'art. 20
 stat. sic. (cfr. Corte costituzionale n. 7 del 1957).
    II.2. - E' fin troppo evidente che il chiaro  dettato  del  citato
 art.  1, espressamente limitando il beneficio dei libri gratuiti agli
 alunni delle scuole statali e di quelle (non statali, ma) autorizzate
 a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, non  consente
 interpretazioni  estensive  od analogiche di sorta, neppure alla luce
 delle  disposizioni  costituzionali  richiamate  dagli attori. Con la
 riferita  dizione  letterale  il  legislatore  ha  voluto  certamente
 escludere  dal  beneficio  gli  alunni delle scuole private che, come
 quella ove sono iscritti i figli degli attori, non sono  abilitate  a
 rilasciare  titoli di studio riconosciuti dallo Stato. L'applicazione
 dell'art.  12  delle  disp.  prel.  del   c.c.   preclude   risultati
 interpretativi  in  netto  contrasto  con  la dizione letterale della
 norma, quando essa non da' luogo ad equivoci di sorta  e  denota  una
 precisa scelta del legislatore.
    II.3. - L'art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977 (emesso in attuazione
 della  legge-delega  n. 382/1975, per il trasferimento delle funzioni
 dello Stato alle regioni), nel chiarire che cosa  si  deve  intendere
 per  "assistenza  scolastica" (materia oggetto di funzione trasferita
 alle  regioni  ordinarie),  non  fa  alcuna  distinzione  tra  scuole
 pubbliche  e  private  e,  addirittura,  prevede  espressamente anche
 "l'erogazione gratuita dei libri di testo agli  alunni  delle  scuole
 elementari".
    Secondo   la   Corte   costituzionale  (sentenze  nn.  223/1984  e
 216/1985), il citato d.P.R. trova applicazione  anche  nelle  regioni
 speciali, nei casi in cui esse manchino, in base ai propri statuti ed
 alle proprie norme di attuazione, di analoghe attribuzioni, in quanto
 le  attribuzioni  delle  regioni  ordinarie  rappresentano un minimum
 rispetto alla piu' ampia sfera espressa dal regime differenziato. Ma,
 contrariamente a quanto sostenuto dagli attori,  non  puo'  ritenersi
 che  tale  disposizione  abbia abrogato implicitamente l'art. 1 della
 legge n. 719 del 1964. Ben vero innanzi tutto, il d.P.R. sopra citato
 si limita a regolare il passaggio dallo Stato alle regioni  ordinarie
 delle  funzioni  (legislative  ed  amministrative) ad esse attribuite
 dalle norme costituzionali fermo restando che  soltanto  l'emanazione
 di  leggi  regionali  che  disciplinino  le  materie  ricadenti nella
 competenza regionale  determina  la  cessazione  di  efficacia  delle
 precedenti  leggi statali disciplinanti gli stessi settori attribuite
 alla competenza regionale (il  che  non  e'  avvenuto  nella  regione
 siciliana);  in secondo luogo e per connessione, se (per mera ipotesi
 di comodo) il menzionato art. 42 avesse di per se' valore  abrogativo
 rispetto  alla  legge  n. 719 del 1964, si dovrebbe concludere che la
 legislazione statale  abbia  invaso  arbitrariamente  l'ambito  della
 competenza  legislativa  esclusiva della regione siciliana in tema di
 istruzione elementare (v. supra IV.1.). Ne' e' materia di censura  in
 se'  e per se' il fatto che la regione siciliana non abbia legiferato
 in modo differente e piu' ampio di  quanto  prevede  la  legislazione
 statale,  giacche'  proprio  dalla competenza esclusiva della regione
 deriva che essa e' libera di legiferare o non.
    II.4. - E' evidente, percio', che sulla base della  legge  n.  719
 del  1964  (non  incisa  dal d.P.R. n. 616 del 1977) gli attori, come
 statuito con la sentenza non definitiva di  pari  data,  non  possono
 utilmente  vantare  alcun diritto di credito nei confronti della p.a.
 in ordine all'attribuzione  gratuita  dei  libri  di  testo.  Il  che
 comporta  di  necessita'  che  la  questione di costituzionalita' nei
 termini sopra  precisati  e'  sicuramente  rilevante  ai  fini  della
 decisione.
    III.   -  Questione  siffatta  e',  altresi',  non  manifestamente
 infondata. All'uopo, si rende necessaria una duplice premessa,  volta
 ad  esplicitare  la  legislazione  positiva in materia ed i parametri
 costituzionali di riferimento.
    III.1.  -  Dal  primo  punto  di  vista, va precisato che, tacendo
 dell'istruzione privata o paterna, le scuole elementari sono  di  due
 tipi:  autorizzate  ovvero  "a sgravio". Le prime (artt. 238 del reg.
 gen. n. 1297 del 1928  e  125  del  d.P.R.  n.  417  del  1974)  sono
 semplicemente  autorizzate  e possono essere a frequenza gratuita, ma
 normalmente (come nel caso della scuola frequentata dai  figli  degli
 attori)  richiedono  il  pagamento di una retta di frequenza; in ogni
 caso esse non rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato. Le  seconde
 (art.  95  del  t.u.  istr.  elementare),  sono per legge a frequenza
 gratuita e rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato.
    III.2. - Nelle scuole secondarie, invece, la distinzione  e'  piu'
 articolata,  prevedendosi  non  solo  scuole soltanto autorizzate, ma
 anche scuole legalmente riconosciute e  scuole  pareggiate.  Entrambi
 questi  tipi  di scuole rilasciano titoli legalmente riconosciuti, ma
 esse non sono a frequenza necessariamente gratuita. Ne consegue  che,
 nell'ordinamento  giuridico,  non sussiste una connessione necessaria
 tra scuole a  frequenza  gratuita  e  scuole  che  rilasciano  titoli
 riconosciuti  dallo  Stato;  esistendo  scuole  private di istruzione
 secondaria a  frequenza  onerosa  che  rilasciano  titoli  di  studio
 legalmente riconosciuti.
    III.3.  -  E'  importante  notare  che  l'adempimento dell'obbligo
 scolastico (imposto dall'art.  34  della  Costituzione)  si  atteggia
 diversamente  a  seconda  che si sia scelta la scuola pubblica ovvero
 quella privata. Infatti, non sorge alcun problema con  riguardo  alle
 scuole elementari pubbliche e per quelle private c.d. "a sgravio", in
 quanto esse rilasciano titoli legalmente riconosciuti dallo Stato: in
 tali   scuole   gia'   con  la  frequenza  si  ottempera  all'obbligo
 scolastico.  Per  l'istruzione  paterna  e  per  la  scuola   privata
 semplicemente  autorizzata, invece, si possono avere due evenienze: o
 anno  per  anno  gli  alunni  si  sottopongono  da  privati   esterni
 all'esame,  che  conferisce  ad  essi  il titolo di studio legalmente
 riconosciuto; ovvero, non oltre il compimento del  quindicesimo  anno
 di  eta'  essi devono sostenere l'esame di licenza della scuola media
 (t.u. istr. elementare e legge n. 1859/1962, che  riguarda,  per,  la
 scuola media).
    Tutto  cio'  comporta  che,  se  pure  con  diverse  modalita' (di
 controllo), anche chi decide di seguire l'istruzione  privata  ovvero
 in  scuole  elementari semplicemente private adempie, o (meglio) puo'
 adempiere, l'obbligo scolastico a tutti gli effetti (compresi  quelli
 penali: art. 731 del c.p.).
    IV.  -  Con  riferimento alle norme costituzionali coinvolte nella
 decisione della questione, valgono le seguenti  considerazioni,  alle
 quali  e' opportuno premettere che trattasi di disposizioni che hanno
 dato luogo a non indifferenti problemi ermeneutici.
    IV.1. - L'art. 34 della Costituzione prevede, innanzi  tutto,  che
 l'"istruzione   inferiore,   impartita   per  almeno  otto  anni,  e'
 obbligatoria e gratuita".  Va  rimarcato  che,  a  prescindere  dallo
 stretto  collegamento  tra  gratuita'  ed  obbligatorieta',  il primo
 attributo  prescinde   da   ogni   considerazione   della   capacita'
 contributiva,   ovvero   dalla  ricchezza,  dell'alunno  e  dei  suoi
 genitori.  Il  legislatore  costituzionale,  proprio  per  assicurare
 l'obbligatorieta' dell'istruzione ed il suo effettivo adempimento, ha
 voluto sollevare da ogni corrispondente onere tutti i soggetti cui fa
 carico  tale  obbligo;  prova  ne  e'  che  l'iscrizione  alle scuole
 elementari pubbliche (ovvero a quelle private  "a  sgravio")  non  e'
 condizionata  a  situazioni  di  bisogno  ne' graduata in relazione a
 fasce  di  reddito  familiare.  Piu'  arduo  e'  stabilire  a   quali
 prestazioni si estenda la gratuita'; ma non sembra che, nell'evidente
 intento  promozionale  del  disegno costituzionale, possono rimanerne
 estranee quelle prestazioni, tra cui indubbiamente in primo luogo  la
 provvista dei libri di testo (ne' puo' pretermettersi che, proprio in
 ragione  dell'incidenza  economica  che l'acquisto dei libri di testo
 puo' comportare  per  i  bilanci  familiari,  si  spiegano  le  leggi
 calmieratrici  del  prezzo  di tali libri; leggi di cui un esempio e'
 offerto  dalla  stessa  legge  n.   719/1964),   volte   univocamente
 all'adempimento del suddetto obbligo (il problema e' stato esaminato,
 tra  l'altro,  dalla Corte costituzionale nelle decisioni nn. 7/1967,
 36/1982 e 668/1988, che non sempre hanno  ricevuto  il  plauso  della
 dottrina). Con riferimento ad esse, infatti, non sussiste alcun serio
 "pericolo"  di  confondere  quanto  e'  strettamente  necessario  per
 l'istruzione e quanto invece rappresenta il mantenimento (in  genere)
 del  minore,  dovuto da altri soggetti (ed in particolare i genitori:
 art.  30  della  Costituzione).  E'  possibile,   dunque,   enucleare
 nell'ambito  delle  prestazioni gratuite che favoriscono e consentono
 l'adempimento dell'obbligo scolastico uno standard che prescinde  dal
 reddito  della  famiglia  (il  caso  non e' nuovo. Anche nel servizio
 militare, obbligatorio ai sensi dell'art. 52 della  Costituzione,  si
 assicurano  prestazioni  gratuite, addirittura, erogazioni pecuniarie
 (si allude al c.d.  soldo  militare)  che  prescindono  completamente
 dalle  capacita'  reddituali dell'interessato. L'esempio, pur lontano
 dalla materia qui trattata,  dimostra  che  la  prestazione  gratuita
 ovvero  l'assicurazione di un determinato standard puo' rappresentare
 un modulo organizzativo prescelto  volutamente  dall'amministrazione,
 per le piu' varie ragioni).
    IV.2.  -  Non  sembra  invece  acquisire un puntuale rilievo nella
 questione in esame l'art. 33 della Costituzione nella  parte  in  cui
 impedisce  il  finanziamento  pubblico delle scuole private, giacche'
 esso riguarda la gestione delle scuole, intese  come  imprese  ovvero
 centri   organizzativi,   ma  non  gli  utenti  finali  del  servizio
 scolastico o della prestazione  assistenziale  scolastica.  In  altri
 termini,  e  per  quanto  qui  interessa, come non sarebbe violato il
 predetto divieto se si ammettessero alla fruizione gratuita dei libri
 di testo gli alunni delle  scuole  private  elementari  semplicemente
 autorizzate,  in  guisa  non  diversa  il predetto divieto non vale a
 giustificare di per se' il limite cui la disposizione di legge qui in
 esame condiziona la prestazione gratuita dei libri di testo.
    IV.3. - E' certo, poi,  che  e'  costituzionalmente  garantito  il
 diritto  dei  genitori  di scegliere, per l'assolvimento dell'obbligo
 scolastico, la scuola privata a preferenza  di  quella  pubblica.  E,
 sebbene  alla  parita' prevista dagli artt. 33 e 4 della Costituzione
 non si sia data legislativa attuazione, e' fermo nella giurisprudenza
 amministrativa, e fa parte del diritto vivente,  il  principio  della
 parita'  di  trattamento  tra  scuole  private e scuole pubbliche con
 riferimento alle provvidenze scolastiche (cfr., tra tante,  consiglio
 di  Stato,  n.  731/1984  e  n.  424/1985,  trascurando le molteplici
 decisioni dei tribunali amministrativi regionali): principio  che  si
 desume,  oltre  dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, anche che dal
 menzionato  art.  42  della  legge n. 616/1977. E proprio in forza di
 detto principio non poche regioni ordinarie hanno previsto, nel campo
 dell'assistenza scolastica, provvidenze che prescindono  dal  reddito
 dei beneficiari.
    IV.4.   -  Su  questo  complesso  ordito  normativo  (ordinario  e
 costituzionale)  si  spiega,  infine,  la  forza   del   fondamentale
 principio dettato dall'art. 3 della Costituzione.
    V.  -  Tutto cio' premesso, in duplice guisa potrebbe individuarsi
 la ragione per cui l'art. 1 della legge n. 719 del 1964 esclude dalla
 provvista gratuita  dei  libri  di  testo  gli  alunni  della  scuole
 elementari private non autorizzate a rilasciare titoli di studio.
    V.1.  -  Atteso  che  almeno  per  le  scuole  elementari sussiste
 correlazione tra frequenza gratuita e rilascio di titoli riconosciuti
 dallo Stato (v. supra sub n. III.1.), si potrebbe ipotizzare, innanzi
 tutto, che la ragione del distinguo sia da  collegare  al  fatto  che
 l'iscrizione  volontaria  presso  una  scuola  onerosa  sia indice di
 maggiore capacita' contributiva,  sicche'  non  sarebbe  giustificato
 estendere  a  tali  alunni  una  provvidenza  economica,  come quella
 consistente nella provvista gratuita dei libri di testo.
    V.2. - Ovvero, potrebbe ritenersi  razionalmente  necessitato  che
 l'ente  pubblico  si  possa  (e si debba, ai sensi dell'art. 34 della
 Costituzione), assumere l'onere economico dei libri di testo soltanto
 quando con la provvista gratuita di essi si favorisca  l'assolvimento
 dell'obbligo  scolastico,  ma  non certamente quando tale obbligo non
 venga (o possa non essere) soddisfatto.
    VI. - Entrambi questi tentativi di spiegazione lasciano margini di
 dubbio sufficienti per sottoporre al vaglio del giudice  delle  leggi
 la questione proposta.
    VI.1.    -    Ben   vero,   contrariamente   a   quanto   potrebbe
 superficialmente   apparire,   l'iscrizione   alla   scuola   privata
 (soltanto)  autorizzata ed onerosa non puo' considerarsi a priori una
 scelta "di lusso", e neppure sintomo inequivoco di maggiore capacita'
 economica, gia' alla stregua dell'id quod plerumque accidit, o se  si
 vuole  di  criteri  di normalita' statistica. I motivi che sorreggono
 scelta siffatta sono  infatti  i  piu'  disparati  ed  a  volte  sono
 strettamente  collegati ad una vera e propria necessita' dei genitori
 degli alunni, scaturente sovente anche da  carenze  riscontrabili  in
 altri  servizi  pubblici. Esemplarmente lucida e realistica sembra al
 riguardo l'argomentazione di un giudice amministrativo, che ha  cosi'
 elencato  le  "ragioni  che possono spingere alla frequenza di scuole
 private, anche a retta elevata, pur in assenza di redditi elevati: la
 necessita'  di  usufruire  di  servizi  scolastici  a  tempo   pieno,
 l'esigenza  di  assicurare  una  migliore  assistenza  ad  alunni  in
 condizioni  psico-fisiche  meno  fortunate,  ovvero  l'esercizio  del
 diritto,   costituzionalmente  tutelato,  di  ricevere  un'istruzione
 conforme al proprio credo religioso o politico" (t.a.r. Lombardia  n.
 410  del 22 febbraio 1978). D'altra parte e comunque, non solo - come
 si e' accennato (v. retro III.2.) - non sempre nel nostro ordinamento
 sussiste identita' tra scuole non abilitate a  rilasciare  titoli  di
 studio  riconosciuti  dallo  Stato  e  scuole  gratuite,  ma resta da
 dimostrare  che  la  gratuita'   dell'istruzione   (art.   34   della
 Costituzione)  possa essere subordinata al bisogno ovvero graduata in
 funzione del reddito (anziche' costituire uno  standard  sociale:  v.
 retro sub n. IV.1.).
    VI.2.  -  Neppure  e'  pienamente  convincente  l'altra  possibile
 spiegazione, che fa perno sul  collegamento  tra  la  prestazione  di
 libri gratuiti e l'idoneita' della scuola a rilasciare titoli di stu-
 dio  riconosciuti dallo Stato. Non a caso, infatti, si e' sopra ( sub
 n. III.3.)  rilevato  che  anche  chi  scelga  l'istruzione  privata,
 paterna ovvero quella che si attua mediante l'iscrizione nelle scuole
 private   elementari   soltanto  autorizzate,  puo'  dimostrare,  con
 modalita' articolate e differenziate, di  avere  adempiuto  l'obbligo
 scolastico.  Vero  e'  che  tale  differente  regime puo' dar luogo a
 qualche problema organizzativo, qualora  si  estendesse  agli  alunni
 delle  scuole private la provvista gratuita dei libri di testo, ma e'
 altrettanto innegabile che le difficolta' tecniche, probabilmente non
 insuperabili, non possono impedire il dispiegarsi  della  parita'  di
 trattamento  tra  i  soggetti  tenuti  all'assolvimento  dell'obbligo
 scolastico. Anche perche', se ci si vuole affidare  alla  rilevazione
 della  realta'  concreta,  e'  ben  noto che gli allievi delle scuole
 elementari private (soltanto autorizzate) normalmente sostengono anno
 per anno gli esami presentandosi da esterni, ed  ottenendo  cosi'  il
 titolo riconosciuto dallo Stato.
    VI.3.  -  Certamente,  dunque,  allo stato e' ben possibile che, a
 fronte dell'opzione onerosa per la scuola privata,  non  poche  volte
 necessitata  e  (quanto  meno)  adottata  per ragioni apprezzabili (e
 facenti  capo  talora  a  diritti  costituzionalmente  protetti),   i
 genitori  si  vedano  ingiustamente discriminati nel godimento di una
 prestazione pubblica (qual e' la prestazione  dei  libri  di  testo),
 volta  invece  a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. E
 tutto cio' in una materia in cui la gratuita' sembra assicurata dalla
 Costituzione  senza  distinzione  alcuna  di  capacita'   economiche,
 proprio  per  consentire  comunque,  con  l'elevazione  culturale, la
 formazione del cittadino. Il che, in conclusione, mette in  forse  la
 corrispondenza   dell'impugnata  disposizione  con  precisi  principi
 costituzionali (artt. 3, 33 e 34  della  Costituzione);  giacche'  la
 disposizione  in  esame  puo'  ritenersi in contrasto non solo con il
 principio della  gratuita'  dell'istruzione  (o  con  un  determinato
 assetto   normativo  di  essa,  quale  si  e'  venuto  a  determinare
 storicamente); non solo con il principio della liberta' di iscrizione
 presso le scuole private e con quello della parita' tra  scuole  pri-
 vate  e  scuole  pubbliche; ma anche con il fondamentale principio di
 eguaglianza, violato nella misura in cui si ritenga che la  impugnata
 norma crea un trattamento differenziato del tutto irragionevole.