IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza (oggetto: Istruzione scolastica - Scuole elementari private - Libri di testo gratuiti - Giurisdizione - Gratuita' dell'insegnamento) nella causa civile iscritta al n. 642/1991 r.g. promossa da.: Bellia Vito, nato a Palermo il 18 novembre 1953, residente a Catania, via Faraci, 11; Coletta Salvatore, nato a Catania il 15 marzo 1954, residente ad Aci S. Filippo, via Zio Martino, 27; Basile Carlo, nato a Catania il 3 gennaio 1951, residente ad Acicastello, via Acicastello, 71; Mazza Francesca, nata a Regalbuto il 19 gennaio 1951, residente a Gravina di Catania, via Duca di Camastra, 4; quali genitori esercenti la potesta' sui rispettivi figli minori, iscritti presso la scuola elementare privata "Centro scolastico Licatia" di Gravina; tutti rappresentati e difesi dall'avv. S. Mazza; parte attrice, contro l'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana, in persona dell'assessore pro- tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; parte convenuta; Vista la sentenza non definitiva di pari data; OSSERVA QUANTO SEGUE I.1. - Secondo la tesi prospettata dagli attori genitori di figli iscritti presso una scuola elementare privata (che non rilascia titoli di studio riconosciuti dallo Stato) essi avrebbero maturato un diritto di credito nei confronti della p.a. avente per oggetto la prestazione gratuita dei libri di testo in forza della ricordata legge; diritto di credito di cui chiedono a questo giudice l'accertamento, proprio perche' negato dalla p.a. I.2. - Per il caso che tale diritto non potesse essere affermato alla stregua delle vigenti disposizioni, gli attori chiedono in subordine che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 719 del 1964, nella parte in cui agli alunni delle scuole private (non abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) non estende l'erogazione gratuita dei libri di testo, assumendo che tale disposizione viola gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. I.3. - Tale questione sembra a questo giudice rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni qui di seguito esposte. II.1. - Quanto alla rilevanza, in conformita' a quanto statuito nella ricordata sentenza non definitiva, va premesso che, sebbene la materia dell'istruzione elementare sia devoluta alla competenza esclusiva della regione siciliana (art. 14 lett. r) stat. sic.), l'art. 1, primo comma della legge n. 719 del 1964 si applica in detta regione fino a quando la competenza legislativa regionale in discorso non venga concretamente esercitata (cfr. Corte costituzionale n. 214/1985). Ovviamente cio' non comporta che la relativa competenza amministrativa non sia stata trasferita alla regione; infatti premesso che la competenza legislativa in materia spetta in modo esclusivo alla Regione (la quale non legiferando non si spoglia del potere di farlo), vale anche qui il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa espresso dall'art. 20 stat. sic. (cfr. Corte costituzionale n. 7 del 1957). II.2. - E' fin troppo evidente che il chiaro dettato del citato art. 1, espressamente limitando il beneficio dei libri gratuiti agli alunni delle scuole statali e di quelle (non statali, ma) autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, non consente interpretazioni estensive od analogiche di sorta, neppure alla luce delle disposizioni costituzionali richiamate dagli attori. Con la riferita dizione letterale il legislatore ha voluto certamente escludere dal beneficio gli alunni delle scuole private che, come quella ove sono iscritti i figli degli attori, non sono abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. L'applicazione dell'art. 12 delle disp. prel. del c.c. preclude risultati interpretativi in netto contrasto con la dizione letterale della norma, quando essa non da' luogo ad equivoci di sorta e denota una precisa scelta del legislatore. II.3. - L'art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977 (emesso in attuazione della legge-delega n. 382/1975, per il trasferimento delle funzioni dello Stato alle regioni), nel chiarire che cosa si deve intendere per "assistenza scolastica" (materia oggetto di funzione trasferita alle regioni ordinarie), non fa alcuna distinzione tra scuole pubbliche e private e, addirittura, prevede espressamente anche "l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari". Secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 223/1984 e 216/1985), il citato d.P.R. trova applicazione anche nelle regioni speciali, nei casi in cui esse manchino, in base ai propri statuti ed alle proprie norme di attuazione, di analoghe attribuzioni, in quanto le attribuzioni delle regioni ordinarie rappresentano un minimum rispetto alla piu' ampia sfera espressa dal regime differenziato. Ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non puo' ritenersi che tale disposizione abbia abrogato implicitamente l'art. 1 della legge n. 719 del 1964. Ben vero innanzi tutto, il d.P.R. sopra citato si limita a regolare il passaggio dallo Stato alle regioni ordinarie delle funzioni (legislative ed amministrative) ad esse attribuite dalle norme costituzionali fermo restando che soltanto l'emanazione di leggi regionali che disciplinino le materie ricadenti nella competenza regionale determina la cessazione di efficacia delle precedenti leggi statali disciplinanti gli stessi settori attribuite alla competenza regionale (il che non e' avvenuto nella regione siciliana); in secondo luogo e per connessione, se (per mera ipotesi di comodo) il menzionato art. 42 avesse di per se' valore abrogativo rispetto alla legge n. 719 del 1964, si dovrebbe concludere che la legislazione statale abbia invaso arbitrariamente l'ambito della competenza legislativa esclusiva della regione siciliana in tema di istruzione elementare (v. supra IV.1.). Ne' e' materia di censura in se' e per se' il fatto che la regione siciliana non abbia legiferato in modo differente e piu' ampio di quanto prevede la legislazione statale, giacche' proprio dalla competenza esclusiva della regione deriva che essa e' libera di legiferare o non. II.4. - E' evidente, percio', che sulla base della legge n. 719 del 1964 (non incisa dal d.P.R. n. 616 del 1977) gli attori, come statuito con la sentenza non definitiva di pari data, non possono utilmente vantare alcun diritto di credito nei confronti della p.a. in ordine all'attribuzione gratuita dei libri di testo. Il che comporta di necessita' che la questione di costituzionalita' nei termini sopra precisati e' sicuramente rilevante ai fini della decisione. III. - Questione siffatta e', altresi', non manifestamente infondata. All'uopo, si rende necessaria una duplice premessa, volta ad esplicitare la legislazione positiva in materia ed i parametri costituzionali di riferimento. III.1. - Dal primo punto di vista, va precisato che, tacendo dell'istruzione privata o paterna, le scuole elementari sono di due tipi: autorizzate ovvero "a sgravio". Le prime (artt. 238 del reg. gen. n. 1297 del 1928 e 125 del d.P.R. n. 417 del 1974) sono semplicemente autorizzate e possono essere a frequenza gratuita, ma normalmente (come nel caso della scuola frequentata dai figli degli attori) richiedono il pagamento di una retta di frequenza; in ogni caso esse non rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato. Le seconde (art. 95 del t.u. istr. elementare), sono per legge a frequenza gratuita e rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato. III.2. - Nelle scuole secondarie, invece, la distinzione e' piu' articolata, prevedendosi non solo scuole soltanto autorizzate, ma anche scuole legalmente riconosciute e scuole pareggiate. Entrambi questi tipi di scuole rilasciano titoli legalmente riconosciuti, ma esse non sono a frequenza necessariamente gratuita. Ne consegue che, nell'ordinamento giuridico, non sussiste una connessione necessaria tra scuole a frequenza gratuita e scuole che rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato; esistendo scuole private di istruzione secondaria a frequenza onerosa che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti. III.3. - E' importante notare che l'adempimento dell'obbligo scolastico (imposto dall'art. 34 della Costituzione) si atteggia diversamente a seconda che si sia scelta la scuola pubblica ovvero quella privata. Infatti, non sorge alcun problema con riguardo alle scuole elementari pubbliche e per quelle private c.d. "a sgravio", in quanto esse rilasciano titoli legalmente riconosciuti dallo Stato: in tali scuole gia' con la frequenza si ottempera all'obbligo scolastico. Per l'istruzione paterna e per la scuola privata semplicemente autorizzata, invece, si possono avere due evenienze: o anno per anno gli alunni si sottopongono da privati esterni all'esame, che conferisce ad essi il titolo di studio legalmente riconosciuto; ovvero, non oltre il compimento del quindicesimo anno di eta' essi devono sostenere l'esame di licenza della scuola media (t.u. istr. elementare e legge n. 1859/1962, che riguarda, per, la scuola media). Tutto cio' comporta che, se pure con diverse modalita' (di controllo), anche chi decide di seguire l'istruzione privata ovvero in scuole elementari semplicemente private adempie, o (meglio) puo' adempiere, l'obbligo scolastico a tutti gli effetti (compresi quelli penali: art. 731 del c.p.). IV. - Con riferimento alle norme costituzionali coinvolte nella decisione della questione, valgono le seguenti considerazioni, alle quali e' opportuno premettere che trattasi di disposizioni che hanno dato luogo a non indifferenti problemi ermeneutici. IV.1. - L'art. 34 della Costituzione prevede, innanzi tutto, che l'"istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita". Va rimarcato che, a prescindere dallo stretto collegamento tra gratuita' ed obbligatorieta', il primo attributo prescinde da ogni considerazione della capacita' contributiva, ovvero dalla ricchezza, dell'alunno e dei suoi genitori. Il legislatore costituzionale, proprio per assicurare l'obbligatorieta' dell'istruzione ed il suo effettivo adempimento, ha voluto sollevare da ogni corrispondente onere tutti i soggetti cui fa carico tale obbligo; prova ne e' che l'iscrizione alle scuole elementari pubbliche (ovvero a quelle private "a sgravio") non e' condizionata a situazioni di bisogno ne' graduata in relazione a fasce di reddito familiare. Piu' arduo e' stabilire a quali prestazioni si estenda la gratuita'; ma non sembra che, nell'evidente intento promozionale del disegno costituzionale, possono rimanerne estranee quelle prestazioni, tra cui indubbiamente in primo luogo la provvista dei libri di testo (ne' puo' pretermettersi che, proprio in ragione dell'incidenza economica che l'acquisto dei libri di testo puo' comportare per i bilanci familiari, si spiegano le leggi calmieratrici del prezzo di tali libri; leggi di cui un esempio e' offerto dalla stessa legge n. 719/1964), volte univocamente all'adempimento del suddetto obbligo (il problema e' stato esaminato, tra l'altro, dalla Corte costituzionale nelle decisioni nn. 7/1967, 36/1982 e 668/1988, che non sempre hanno ricevuto il plauso della dottrina). Con riferimento ad esse, infatti, non sussiste alcun serio "pericolo" di confondere quanto e' strettamente necessario per l'istruzione e quanto invece rappresenta il mantenimento (in genere) del minore, dovuto da altri soggetti (ed in particolare i genitori: art. 30 della Costituzione). E' possibile, dunque, enucleare nell'ambito delle prestazioni gratuite che favoriscono e consentono l'adempimento dell'obbligo scolastico uno standard che prescinde dal reddito della famiglia (il caso non e' nuovo. Anche nel servizio militare, obbligatorio ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, si assicurano prestazioni gratuite, addirittura, erogazioni pecuniarie (si allude al c.d. soldo militare) che prescindono completamente dalle capacita' reddituali dell'interessato. L'esempio, pur lontano dalla materia qui trattata, dimostra che la prestazione gratuita ovvero l'assicurazione di un determinato standard puo' rappresentare un modulo organizzativo prescelto volutamente dall'amministrazione, per le piu' varie ragioni). IV.2. - Non sembra invece acquisire un puntuale rilievo nella questione in esame l'art. 33 della Costituzione nella parte in cui impedisce il finanziamento pubblico delle scuole private, giacche' esso riguarda la gestione delle scuole, intese come imprese ovvero centri organizzativi, ma non gli utenti finali del servizio scolastico o della prestazione assistenziale scolastica. In altri termini, e per quanto qui interessa, come non sarebbe violato il predetto divieto se si ammettessero alla fruizione gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole private elementari semplicemente autorizzate, in guisa non diversa il predetto divieto non vale a giustificare di per se' il limite cui la disposizione di legge qui in esame condiziona la prestazione gratuita dei libri di testo. IV.3. - E' certo, poi, che e' costituzionalmente garantito il diritto dei genitori di scegliere, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la scuola privata a preferenza di quella pubblica. E, sebbene alla parita' prevista dagli artt. 33 e 4 della Costituzione non si sia data legislativa attuazione, e' fermo nella giurisprudenza amministrativa, e fa parte del diritto vivente, il principio della parita' di trattamento tra scuole private e scuole pubbliche con riferimento alle provvidenze scolastiche (cfr., tra tante, consiglio di Stato, n. 731/1984 e n. 424/1985, trascurando le molteplici decisioni dei tribunali amministrativi regionali): principio che si desume, oltre dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, anche che dal menzionato art. 42 della legge n. 616/1977. E proprio in forza di detto principio non poche regioni ordinarie hanno previsto, nel campo dell'assistenza scolastica, provvidenze che prescindono dal reddito dei beneficiari. IV.4. - Su questo complesso ordito normativo (ordinario e costituzionale) si spiega, infine, la forza del fondamentale principio dettato dall'art. 3 della Costituzione. V. - Tutto cio' premesso, in duplice guisa potrebbe individuarsi la ragione per cui l'art. 1 della legge n. 719 del 1964 esclude dalla provvista gratuita dei libri di testo gli alunni della scuole elementari private non autorizzate a rilasciare titoli di studio. V.1. - Atteso che almeno per le scuole elementari sussiste correlazione tra frequenza gratuita e rilascio di titoli riconosciuti dallo Stato (v. supra sub n. III.1.), si potrebbe ipotizzare, innanzi tutto, che la ragione del distinguo sia da collegare al fatto che l'iscrizione volontaria presso una scuola onerosa sia indice di maggiore capacita' contributiva, sicche' non sarebbe giustificato estendere a tali alunni una provvidenza economica, come quella consistente nella provvista gratuita dei libri di testo. V.2. - Ovvero, potrebbe ritenersi razionalmente necessitato che l'ente pubblico si possa (e si debba, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione), assumere l'onere economico dei libri di testo soltanto quando con la provvista gratuita di essi si favorisca l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non certamente quando tale obbligo non venga (o possa non essere) soddisfatto. VI. - Entrambi questi tentativi di spiegazione lasciano margini di dubbio sufficienti per sottoporre al vaglio del giudice delle leggi la questione proposta. VI.1. - Ben vero, contrariamente a quanto potrebbe superficialmente apparire, l'iscrizione alla scuola privata (soltanto) autorizzata ed onerosa non puo' considerarsi a priori una scelta "di lusso", e neppure sintomo inequivoco di maggiore capacita' economica, gia' alla stregua dell'id quod plerumque accidit, o se si vuole di criteri di normalita' statistica. I motivi che sorreggono scelta siffatta sono infatti i piu' disparati ed a volte sono strettamente collegati ad una vera e propria necessita' dei genitori degli alunni, scaturente sovente anche da carenze riscontrabili in altri servizi pubblici. Esemplarmente lucida e realistica sembra al riguardo l'argomentazione di un giudice amministrativo, che ha cosi' elencato le "ragioni che possono spingere alla frequenza di scuole private, anche a retta elevata, pur in assenza di redditi elevati: la necessita' di usufruire di servizi scolastici a tempo pieno, l'esigenza di assicurare una migliore assistenza ad alunni in condizioni psico-fisiche meno fortunate, ovvero l'esercizio del diritto, costituzionalmente tutelato, di ricevere un'istruzione conforme al proprio credo religioso o politico" (t.a.r. Lombardia n. 410 del 22 febbraio 1978). D'altra parte e comunque, non solo - come si e' accennato (v. retro III.2.) - non sempre nel nostro ordinamento sussiste identita' tra scuole non abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e scuole gratuite, ma resta da dimostrare che la gratuita' dell'istruzione (art. 34 della Costituzione) possa essere subordinata al bisogno ovvero graduata in funzione del reddito (anziche' costituire uno standard sociale: v. retro sub n. IV.1.). VI.2. - Neppure e' pienamente convincente l'altra possibile spiegazione, che fa perno sul collegamento tra la prestazione di libri gratuiti e l'idoneita' della scuola a rilasciare titoli di stu- dio riconosciuti dallo Stato. Non a caso, infatti, si e' sopra ( sub n. III.3.) rilevato che anche chi scelga l'istruzione privata, paterna ovvero quella che si attua mediante l'iscrizione nelle scuole private elementari soltanto autorizzate, puo' dimostrare, con modalita' articolate e differenziate, di avere adempiuto l'obbligo scolastico. Vero e' che tale differente regime puo' dar luogo a qualche problema organizzativo, qualora si estendesse agli alunni delle scuole private la provvista gratuita dei libri di testo, ma e' altrettanto innegabile che le difficolta' tecniche, probabilmente non insuperabili, non possono impedire il dispiegarsi della parita' di trattamento tra i soggetti tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Anche perche', se ci si vuole affidare alla rilevazione della realta' concreta, e' ben noto che gli allievi delle scuole elementari private (soltanto autorizzate) normalmente sostengono anno per anno gli esami presentandosi da esterni, ed ottenendo cosi' il titolo riconosciuto dallo Stato. VI.3. - Certamente, dunque, allo stato e' ben possibile che, a fronte dell'opzione onerosa per la scuola privata, non poche volte necessitata e (quanto meno) adottata per ragioni apprezzabili (e facenti capo talora a diritti costituzionalmente protetti), i genitori si vedano ingiustamente discriminati nel godimento di una prestazione pubblica (qual e' la prestazione dei libri di testo), volta invece a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. E tutto cio' in una materia in cui la gratuita' sembra assicurata dalla Costituzione senza distinzione alcuna di capacita' economiche, proprio per consentire comunque, con l'elevazione culturale, la formazione del cittadino. Il che, in conclusione, mette in forse la corrispondenza dell'impugnata disposizione con precisi principi costituzionali (artt. 3, 33 e 34 della Costituzione); giacche' la disposizione in esame puo' ritenersi in contrasto non solo con il principio della gratuita' dell'istruzione (o con un determinato assetto normativo di essa, quale si e' venuto a determinare storicamente); non solo con il principio della liberta' di iscrizione presso le scuole private e con quello della parita' tra scuole pri- vate e scuole pubbliche; ma anche con il fondamentale principio di eguaglianza, violato nella misura in cui si ritenga che la impugnata norma crea un trattamento differenziato del tutto irragionevole.