ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
    Nei giudizi promossi:
       a) dalle province autonome di Bolzano e Trento con due distinti
 ricorsi,  rispettivamente  notificati  il 17 ed il 20 settembre 1993,
 depositati in Cancelleria il  21  ed  28  settembre  successivi,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del decreto del Ministro
 del tesoro emesso, di concerto con il Ministro della sanita',  il  16
 luglio   1993,  recante  "modificazioni  al  decreto  ministeriale  5
 dicembre 1991 in tema di  procedure  per  la  contrazione  di  mutui,
 rimborso  oneri  relativi  al  programma  di  edilizia sanitaria", ed
 iscritti ai nn. 34 e 35 del registro conflitti 1993;
       b) dalla provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il
 30  novembre  1993,  depositato  in  Cancelleria   il   18   dicembre
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del  Ministro  del  tesoro  emesso, di concerto con il Ministro della
 sanita', il 23 settembre 1993, recante "integrazioni e  modificazioni
 ai  decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993 concernenti
 procedure per la contrazione di mutui e rimborso di oneri relativi al
 programma di edilizia sanitaria", ed iscritto al n. 40  del  registro
 conflitti 1993.
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi  gli  avvocati  Sergio Panunzio per la provincia autonoma di
 Bolzano e Valerio  Onida  per  la  provincia  autonoma  di  Trento  e
 l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Le  province  autonome di Bolzano e Trento, con due ricorsi
 notificati rispettivamente il 17  ed  il  20  settembre  1993,  hanno
 proposto  conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del
 Consiglio dei Ministri in  relazione  al  decreto  del  Ministro  del
 tesoro  emesso,  di  concerto  con  il  Ministro della sanita', il 16
 luglio 1993, che apporta "modificazioni  al  decreto  ministeriale  5
 dicembre  1991  in  tema  di  procedure  per la contrazione di mutui,
 rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria".
    Le  ricorrenti  ritengono  che  il decreto ministeriale impugnato,
 escludendole dal  riparto  dei  finanziamenti  statali  per  i  mutui
 previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, determini una
 lesione   della  loro  autonomia  finanziaria,  amministrativa  e  di
 programmazione. La provincia di Bolzano denuncia, in particolare,  la
 violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  di cui agli artt. 8,
 numeri 10, 17 e 25; 9 e 16 dello Statuto speciale  per  il  Trentino-
 Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670) e relative norme di
 attuazione, nonche' dei principi concernenti l'autonomia  finanziaria
 provinciale  di  cui  agli  artt.  69  ss.  e 79 dello stesso Statuto
 speciale e relative norme di attuazione  (specie  in  relazione  agli
 artt.  5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del
 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e  12,  primo  comma,  del
 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).
    L'art.  20 della legge n. 67 del 1988 autorizza l'esecuzione di un
 programma pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
 edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
 pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e  soggetti  non
 autosufficienti;  gli  interventi sono finanziati mediante operazioni
 di mutuo "che le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
 sono autorizzate ad effettuare ( ..) secondo modalita' e procedure da
 stabilirsi  con  decreto  del Ministro del tesoro, di concerto con il
 Ministro della sanita'" (primo comma). In particolare, "le regioni  e
 le  province  autonome di Trento e Bolzano predispongono il programma
 degli interventi di cui chiedono il  finanziamento"  (quarto  comma).
 Sulla  base  dei  programmi  regionali  il  Ministero  predispone  il
 programma   nazionale    che    viene    sottoposto    al    Comitato
 interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE), il quale
 determina "le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di
 Trento e Bolzano possono  contrarre  nei  diversi  esercizi"  (quinto
 comma).  L'onere  di ammortamento dei mutui e' assunto a carico dello
 Stato (sesto comma).
    Fino all'emanazione del decreto impugnato, le modalita' e le  pro-
 cedure  per  l'assunzione  dei mutui in questione erano stabilite dal
 decreto del  Ministro  del  tesoro  5  dicembre  1991  (a  sua  volta
 sostitutivo  di quello precedente del 7 dicembre 1988), che prevedeva
 in modo espresso l'assegnazione dei  finanziamenti,  oltre  che  alle
 regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano.
    Le ricorrenti osservano che il decreto impugnato, nel disciplinare
 le modalita' e le procedure per la concessione dei mutui, menziona le
 regioni,  ma  non  piu' le province autonome. Il decreto ministeriale
 richiama, in premessa, l'art. 4 del decreto legislativo  n.  266  del
 1992,  secondo  il  quale  nelle  materie  di  competenza regionale o
 provinciale le amministrazioni statali non possono disporre spese ne'
 concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o  contributi
 per  attivita'  nell'ambito  del  territorio regionale o provinciale.
 L'esclusione dai finanziamenti,  disposta  dal  decreto  ministeriale
 impugnato,  viene  fatta  risalire  dalle  ricorrenti  ad  una errata
 interpretazione di questa disposizione legislativa, che sarebbe stata
 letta nel senso di impedire qualsiasi finanziamento, con onere totale
 o parziale a carico dello Stato, diretto al territorio delle province
 autonome ed incidente nelle materie  di  competenza  provinciale.  La
 finalita'   della  disposizione  sarebbe  invece  quella  di  vietare
 finanziamenti  statali  diretti  che  "saltino" le province e restino
 estranei al bilancio di queste.
    Le province chiedono quindi che la Corte dichiari che  non  spetta
 allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministero  del tesoro, escluderle dal
 riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del
 1988, con conseguente  annullamento  del  decreto  del  Ministro  del
 tesoro 16 luglio 1993.
    2.  - Nei due giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  concluso per l'inammissibilita' o per il rigetto dei
 ricorsi.
    L'Avvocatura osserva preliminarmente che non viene  contestata  la
 competenza dello Stato all'adozione, con decreto ministeriale, di una
 disciplina  delle  modalita' e delle procedure per la concessione dei
 mutui.  Si  ipotizza  invece  che  lo  Stato,  comprendendo   tra   i
 destinatari  dei  finanziamenti  le  regioni  e non anche le province
 autonome, abbia fatto un esercizio limitato, e  percio'  illegittimo,
 della   propria   competenza,   a   seguito   di   una  non  corretta
 interpretazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del  1992.
 Non  essendo  in  contestazione  la  spettanza  del potere di emanare
 l'atto impugnato, i ricorsi per conflitto di  attribuzione  sarebbero
 inammissibili.
    Nel  merito  l'Avvocatura  osserva  che  con  l'art. 4 del decreto
 legislativo n. 266 del 1992, in considerazione ed  a  garanzia  della
 piu'  accentuata  autonomia  delle  province  autonome,  si e' voluta
 evitare  qualsiasi  interferenza  dello   Stato,   anche   attraverso
 interventi   finanziari  di  settore  che  implicano  l'esercizio  di
 funzioni amministrative statali nelle materie  riservate  alle  prov-
 ince. Nel caso del decreto impugnato si tratta di interventi previsti
 da  un  programma  pluriennale  statale,  selettivo  delle  richieste
 regionali ed affidato ad organismi statali nelle  fasi  salienti  del
 procedimento. La relativa disciplina, se potesse trovare applicazione
 nelle  province  di  Trento  e  Bolzano,  violerebbe  il  divieto  di
 interventi finanziari  statali  nelle  materie  riservate  all'altrui
 competenza.
    3.  -  Con  ricorso  notificato  il  30 novembre 1993 la provincia
 autonoma  di  Trento  ha  proposto  conflitto  di  attribuzione   nei
 confronti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al
 decreto del Ministro del tesoro emesso, di concerto con  il  Ministro
 della  sanita', il 23 settembre 1993, che provvede ad "integrazioni e
 modificazioni ai decreti ministeriali 5 dicembre  1991  e  16  luglio
 1993  concernenti procedure per la contrazione di mutui e rimborso di
 oneri relativi al programma di edilizia sanitaria".
    Il decreto impugnato prevede, tra  l'altro,  che  le  disposizioni
 introdotte  dal  decreto  ministeriale 5 dicembre 1991 "continuano ad
 applicarsi ai mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.
 67,  i  cui  oneri  di  ammortamento  sono  a  carico  dello stato di
 previsione del Ministero del tesoro" (art. 1,  primo  comma);  mentre
 "le  disposizioni  recate  dal  decreto  16  luglio 1993 si applicano
 esclusivamente ai mutui di cui all'art. 4, comma 7,  della  legge  23
 dicembre  1992,  n.  500,  i  cui oneri di ammortamento sono a carico
 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica"  (art. 2, primo comma). Inoltre il decreto
 ministeriale stabilisce  che  "le  regioni  e  gli  istituti  di  cui
 all'art.  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1992, n. 412, devono
 specificare, nella istanza trasmessa per la preventiva autorizzazione
 (...), la legge di riferimento del  mutuo  ai  fini  dell'imputazione
 dell'onere di ammortamento" (art. 3).
    Le province autonome - osserva la ricorrente - sembrerebbero poter
 usufruire  dei  finanziamenti,  limitatamente alla quota di mutui con
 oneri di ammortamento a carico del Ministero del tesoro,  essendo  di
 nuovo  applicabile  il  decreto  ministeriale 5 dicembre 1991, che si
 riferisce espressamente alle province stesse.  Per  questa  parte  si
 dovrebbe   ritenere  venuta  meno  la  lesione  recata  all'autonomia
 provinciale dal decreto ministeriale 16  luglio  1993  e  cessata  la
 materia  del contendere. Restando tuttavia il dubbio che il Ministero
 continui a ritenere non piu' applicabili alle  province  autonome  le
 disposizioni  dell'art.  20  della  legge n. 67 del 1988 e quelle del
 decreto ministeriale 5 dicembre 1991 (ipotesi questa avvalorata dalla
 circostanza che anche nelle premesse dell'ultimo decreto  continua  a
 menzionarsi  l'art.  4  del  decreto legislativo n. 266 del 1992), la
 ricorrente afferma di avere interesse a chiedere che la Corte precisi
 che  le  province  autonome  usufruiscono  dei  mutui  con  onere  di
 ammortamento a carico del Ministero del tesoro.
    La  provincia  sostiene  inoltre  che,  per  i  mutui con oneri di
 ammortamento  a  carico  del  Ministero  del  bilancio,  il  decreto,
 confermando l'applicabilita' del decreto ministeriale 16 luglio 1993,
 ribadisce  e rinnova la lesione gia' recata all'autonomia finanziaria
 provinciale dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991. Anche il  nuovo
 provvedimento sarebbe pertanto illegittimo.
    Gli  oneri  di  ammortamento  della quota di mutui ai quali rimane
 applicabile il decreto ministeriale  16  luglio  1993  sono  posti  a
 carico  del  Fondo  sanitario  nazionale  di conto capitale, ai sensi
 dell'art. 4, settimo comma, della legge n.  500  del  1992,  dal  cui
 riparto  le  province autonome di Trento e Bolzano sono state escluse
 dall'art. 20, lettera e), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415.
 Ma la provincia di Trento ritiene che, trattandosi dei mutui previsti
 dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, la natura del  finanziamento
 non  dovrebbe  essere  mutata  con la imputazione dell'onere al Fondo
 sanitario nazionale di conto capitale.
    4. - Anche in quest'altro giudizio si e' costituito il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o
 comunque per l'infondatezza del ricorso.
    Richiamate   le  difese  svolte  nel  giudizio  per  conflitto  di
 attribuzione promosso in relazione al decreto ministeriale 16  luglio
 1993, l'Avvocatura osserva che il nuovo decreto e' stato adottato per
 integrare i precedenti decreti ministeriali, essenzialmente quanto ai
 tassi  da  applicare  ai mutui ed alle modalita' di imputazione della
 spesa per  le  rate  di  ammortamento.  Si  tratterebbe  pertanto  di
 modificazioni che non si riferiscono all'applicazione dell'art. 4 del
 decreto legislativo n. 266 del 1992.
    5.  - In prossimita' dell'udienza la provincia autonoma di Bolzano
 ha depositato una memoria illustrativa.
    Con riferimento alla eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso
 sollevata  dall'Avvocatura,  la  provincia  sostiene  che  la mancata
 contestazione   della   competenza   dello   Stato   a   disciplinare
 l'erogazione  dei  mutui  non  e'  sufficiente ad escludere che possa
 essere  utilizzato  lo  strumento  del  conflitto di attribuzione. Il
 conflitto  puo'  essere  sollevato  non  solo  per   rivendicare   la
 titolarita'  di competenze costituzionalmente assegnate, ma anche per
 tutelare le proprie attribuzioni che si ritengano menomate o impedite
 dall'illegittimo esercizio, da parte di altri  soggetti,  dei  poteri
 loro spettanti.
    Nel  merito la provincia ribadisce che la ratio dell'art. 4, terzo
 comma, del decreto legislativo n. 266  del  1992  non  e'  quella  di
 precludere  allo  Stato  il  trasferimento  di  risorse alle province
 autonome, ma quella di preservare l'ambito di  autonomia  provinciale
 da  ogni interferenza, vincolando lo Stato ad astenersi da interventi
 diretti di spesa nella provincia e dal destinare risorse in favore di
 altri soggetti se non della provincia stessa, alla quale spettano  le
 scelte  relative  all'impiego  ed  alla  ripartizione  delle  risorse
 all'interno del territorio provinciale.
    6. - Anche l'Avvocatura ha depositato, nei  tre  giudizi,  memorie
 illustrative,  sostenendo che l'ammissibilita' dei ricorsi e' dubbia:
 i ricorsi non  contestano,  anzi  postulano,  la  competenza  statale
 all'adozione  dei  decreti  ministeriali,  in  relazione  ai  quali i
 conflitti sono stati sollevati. Inoltre, sebbene  proposti  contro  i
 decreti,  svolgono  in realta' considerazioni relative all'art. 4 del
 decreto legislativo n. 266 del 1992, che non e' stato tempestivamente
 impugnato.
    Nel merito l'Avvocatura, dopo avere  contestato  l'interpretazione
 dell'art.  4  della  legge  n.  266 del 1992, avanzata dalle province
 ricorrenti, ricorda che la Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  la
 Costituzione  e gli Statuti speciali non definiscono ne' garantiscono
 l'autonomia finanziaria delle regioni e delle  province  autonome  in
 termini  quantitativi e che la concessione ovvero l'eliminazione o la
 riduzione di determinati  finanziamenti  rivolti  a  scopi  specifici
 rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore  statale.  Neppure
 l'art. 5 della legge n. 386 del 1989  sarebbe  idoneo  a  fungere  da
 parametro  costituzionale  tale da garantire una quantita' di risorse
 finanziarie definite direttamente o attraverso precisi criteri.
                        Considerato in diritto
    1. - Le province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno  proposto
 conflitto  di  attribuzione con due distinti ricorsi, denunciando che
 la sfera delle competenze loro riservate e' stata  lesa  dal  decreto
 del  Ministro  del  tesoro emanato, di concerto con il Ministro della
 sanita',  il  16  luglio  1993,  per  modificare  le  procedure,   in
 precedenza disciplinate dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991, per
 il   finanziamento  del  programma  di  edilizia  sanitaria  previsto
 dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria  per
 il 1988).
    Le  province  ricorrenti ritengono di essere state escluse, con il
 decreto  ministeriale  del  quale  chiedono   l'annullamento,   dalla
 ripartizione dei fondi destinati a finanziare le operazioni di mutuo,
 che  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano erano
 autorizzate  ad  effettuare,  in  base  all'art.   20   della   legge
 finanziaria per il 1988, per la esecuzione di un programma poliennale
 di   interventi   in   materia  di  ristrutturazione  edilizia  e  di
 ammodernamento  del  patrimonio  sanitario   pubblico.   La   mancata
 inclusione  delle province autonome tra i destinatari delle procedure
 di  rimborso  dei  mutui  in  questione  sarebbe  stata  disposta  in
 attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
 indicato nelle  premesse  del  decreto  ministeriale.  Ma  di  questa
 disposizione,  inserita  nel contesto delle norme di attuazione dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in  materia  di  potesta'
 statale   di  indirizzo  e  coordinamento  e  di  rapporto  tra  atti
 legislativi statali e leggi regionali e  provinciali,  sarebbe  stata
 fatta una applicazione non corretta. La norma difatti, stabilendo che
 le  amministrazioni  statali non possono disporre spese ne' concedere
 finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito  del  territorio
 regionale  o  provinciale, vieterebbe che nelle materie di competenza
 della regione o delle province autonome vi siano  erogazioni  statali
 dirette  a  soggetti che operano in quell'ambito territoriale, ma non
 impedirebbe che alle province siano assegnati finanziamenti  disposti
 da leggi di settore.
    L'esclusione   dall'accesso   ai  finanziamenti  in  questione  e'
 ritenuta dalla provincia di Bolzano lesiva delle proprie attribuzioni
 costituzionali  in  materia  di  edilizia  sovvenzionata,  di  lavori
 pubblici,  di  assistenza  e  beneficenza,  di  sanita' ed assistenza
 ospedaliera (artt. 8, n. 10, 17 e 25; 9,  n.  10;  16  dello  Statuto
 speciale  approvato  con  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670),  ed in
 contrasto con i principi di autonomia finanziaria regionale (artt. 69
 e 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione). La
 provincia di Trento ritiene che  tale  esclusione  sia  lesiva  della
 propria autonomia finanziaria, amministrativa e di programmazione.
    2.  -  La  sola  provincia  autonoma  di  Trento  ha proposto, con
 separato ricorso, conflitto di attribuzione, per  motivi  analoghi  a
 quelli  del  ricorso  precedente,  anche  in  relazione al successivo
 decreto  del  Ministro  del  tesoro  23  settembre  1993   che,   nel
 disciplinare le procedure per contrarre mutui ed ottenere il rimborso
 di oneri relativi al programma di edilizia sanitaria, ha modificato i
 decreti  ministeriali  5  dicembre  1991  e  16 luglio 1993. Anche in
 questo caso la provincia ricorrente ritiene di essere stata  esclusa,
 in  tutto o anche solo nella parte posta a carico del Fondo sanitario
 nazionale, dall'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 20  della
 legge n. 67 del 1988, rimanendo menzionato nelle premesse del decreto
 ministeriale  l'art.  4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e non
 essendo state indicate le province  autonome  come  destinatarie  dei
 contributi.
    3.  -  I tre ricorsi, avendo tutti ad oggetto decreti ministeriali
 attuativi  della  stessa  disposizione  legislativa,  concernente  il
 finanziamento  di  un  programma di edilizia sanitaria previsto dalla
 legge finanziaria per il 1988, sono evidentemente connessi e  possono
 essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
    4.  -  Deve  essere  esaminata  l'eccezione pregiudiziale proposta
 dall'Avvocatura dello Stato, che ritiene inammissibili i ricorsi,  in
 quanto  le province autonome non contestano la competenza dello Stato
 a disciplinare con decreto ministeriale le modalita' e  le  procedure
 per la concessione dei mutui, previsti dall'art. 20 della legge n. 67
 del 1988.
    L'eccezione  e'  infondata.  Secondo  il  costante orientamento di
 questa Corte, il conflitto di attribuzione puo' essere  proposto  non
 solo    per    rivendicare    la    titolarita'    di    attribuzioni
 costituzionalmente conferite, ma  anche  per  la  difesa  di  proprie
 competenze  di  natura  costituzionale  che  si suppongono menomate o
 impedite  in  seguito  all'esercizio  illegittimo  di  poteri  altrui
 (sentenze n. 473 del 1992 e n. 204 del 1991).
    5.  -  I  due  conflitti di attribuzione concernenti il decreto 16
 luglio 1993 trovano soluzione esaminando il contenuto della serie dei
 provvedimenti adottati in tempi diversi dal Ministro del  tesoro  per
 l'attuazione dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988.
    Con  un  primo  decreto  del  7  dicembre 1988, nel determinare le
 modalita' e le procedure per la concessione dei mutui previsti per il
 finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario, sono
 state espressamente menzionate accanto alle regioni anche le province
 autonome di Trento  e  Bolzano,  quali  legittimate  a  richiedere  i
 finanziamenti.   Analoga   previsione   era   contenuta  nel  decreto
 ministeriale 5 dicembre 1991  che,  apportando  modifiche  di  ordine
 tecnico al primo decreto attuativo dell'art. 20 della legge n. 67 del
 1988, rispondeva all'esigenza di procedere ad una nuova stesura delle
 disposizioni  relative  alle  modalita'  ed  alle  procedure  per  la
 concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento
 e Bolzano, espressamente e distintamente indicate nel decreto  stesso
 (in particolare agli artt. 1 e 5), erano autorizzate a contrarre. Nel
 modificare questa disciplina, il decreto ministeriale 16 luglio 1993,
 impugnato  da  entrambe  le  province autonome, procede "ad una nuova
 stesura del decreto  ministeriale  5  dicembre  1991",  omettendo  di
 comprendere,  accanto  alle  regioni,  le  province  autonome.  Ma il
 successivo decreto  ministeriale  23  settembre  1993,  "ritenuta  la
 necessita',  per  ragioni  di  carattere  ermeneutico, di integrare i
 citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993", stabilisce  che  le
 disposizioni  del  primo  di questi due decreti (destinato anche alle
 province autonome) "continuano ad applicarsi" ai mutui previsti dalla
 legge n. 67 del 1988, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello
 stato di previsione del Ministero del  tesoro  (art.  1),  mentre  le
 disposizioni  del  decreto  16  luglio  1993  (che non indicava tra i
 destinatari dei finanziamenti  le  province  autonome)  si  applicano
 (art. 2) ai mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico del Fondo
 sanitario  nazionale  di conto capitale (art. 4, settimo comma, della
 legge n. 500 del 1992). Dal  riparto  di  questo  Fondo  le  province
 ricorrenti  erano e rimangono escluse, assieme alle regioni a statuto
 speciale, in forza dell'art. 20, lettera  e),  del  decreto-legge  28
 dicembre 1989, n. 415, giacche' altrimenti si determinerebbe per tali
 regioni e province autonome un finanziamento ulteriore ed aggiuntivo,
 a  danno  delle  altre  regioni  alle quali la ripartizione del fondo
 stesso e' riservata.
   Con il  decreto  ministeriale  23  settembre  1993  risulta  dunque
 superata  la totale esclusione, denunciata dalle province ricorrenti,
 dall'accesso ai mutui ed ai finanziamenti previsti dall'art. 20 della
 legge  n.  67  del  1988.  Questa  lettura  e'  stata   ulteriormente
 avvalorata,  e  trae comunque conferma normativa, dal decreto-legge 2
 ottobre 1993, n. 396 (convertito in legge, con modificazioni, con  la
 legge  4  dicembre  1993,  n.  492),  che,  inserendo il comma 5- bis
 all'art. 20 della legge n. 67 del  1988,  espressamente  e  di  nuovo
 comprende le province autonome, unitamente alle regioni, tra gli enti
 che  possono  presentare  istanza  per  il finanziamento dei progetti
 relativi al programma di edilizia  sanitaria  in  questione.  Analoga
 previsione,  in  sede  di attuazione di questa nuova disposizione, e'
 contenuta  nella  circolare  del  Ministero  del  bilancio  e   della
 programmazione economica del 10 febbraio 1991.
    Risulta  quindi  riconosciuto  e ribadito l'accesso delle province
 autonome ai finanziamenti  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
 edilizia  sanitaria previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988,
 i cui oneri sono a carico dello stato di previsione del Ministero del
 tesoro. Sicche', in relazione al decreto ministeriale 16 luglio 1993,
 e' del tutto cessata la materia del contendere.
    6. - Le considerazioni gia' svolte e la lettura che e' stata fatta
 del decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993 fanno  ritenere
 che  il  decreto  stesso,  impugnato dalla sola provincia autonoma di
 Trento, richiamando e rinviando espressamente al  precedente  decreto
 ministeriale  5  dicembre 1991, comprenda le province autonome tra le
 destinatarie dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della  legge  n.
 67 del 1988. Per quanto concerne la possibilita' di accedere ai fondi
 a  carico  dello stato di previsione del Ministero del tesoro, cui fa
 riferimento l'art. 1 del decreto ministeriale impugnato,  il  ricorso
 muove  dunque  da  una non corretta interpretazione del provvedimento
 del quale chiede l'annullamento.
    Per quanto attiene ai mutui i cui oneri  di  ammortamento  sono  a
 carico  dello  stato di previsione del Ministero del bilancio e della
 programmazione  economica  (art.  2  del  decreto   ministeriale   23
 settembre   1993),   l'esclusione   delle   province  autonome  dalla
 ripartizione dei relativi  finanziamenti  dipende  non  gia'  da  una
 illegittima  limitazione  contenuta nel decreto impugnato, ma, per un
 verso, dall'art. 4, settimo comma, della  legge  finanziaria  per  il
 1993  (n.  500  del 1992), che stabilisce che gli oneri derivanti dai
 mutui contratti per l'edilizia sanitaria, nei limiti  di  lire  1.500
 miliardi  nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale
 di conto capitale fino all'importo massimo di  lire  290  miliardi  a
 decorrere dal 1994; per l'altro verso, dalla non partecipazione delle
 province  autonome  al  riparto del Fondo sanitario di conto capitale
 (art. 20, lettera e), del decreto-legge n. 415 del 1989).
    Il ricorso e' pertanto infondato.