ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 24 giugno 1993, depositato  in  Cancelleria  il  28  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del decreto del ministro
 delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro  e  con  quello
 delle  poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante
 "Modalita'  di  versamento,  tramite  delega  agli  uffici   postali,
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" ed iscritto al n. 22
 del registro conflitti 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice  relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  gli  avvocati  Francesco  Torre e Francesco Castaldi per la
 Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 24 giugno 1993,
 ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
 ordine al decreto del ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
 ministro   del   tesoro   e   con   quello   delle   poste   e  delle
 telecomunicazioni,  del  17  dicembre  1992,  recante  "Modalita'  di
 versamento,  tramite  delega  agli  uffici  postali, dell'imposta sul
 patrimonio netto delle imprese" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 100 del 30 aprile 1993 - nella parte in cui (art. 5)  prevede  che
 l'amministrazione  postale  debba  riversare  all'ufficio provinciale
 della cassa  regionale  siciliana  di  Palermo  il  12,60  per  cento
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata, ai sensi del
 d.l.  30  settembre  1992  n. 394, convertito con modificazioni nella
 legge  26  novembre  1992, n. 461, dalle societa' di persone operanti
 nel territorio della regione, e che la maggior quota  dell'87,40  per
 cento debba, invece, confluire alla tesoreria provinciale dello Stato
 di Palermo.
    Tale   disposizione   sarebbe,  ad  avviso  della  ricorrente,  in
 contrasto con gli artt. 36 dello  statuto  regionale  siciliano  e  2
 delle  relative norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 26
 luglio 1965, n. 1074), che attribuiscono alla regione siciliana tutte
 le entrate erariali riscosse nell'ambito del  suo  territorio,  salvo
 che  il  relativo  gettito  sia  espressamente destinato con apposite
 leggi alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari
 finalita', contingenti o continuative, dello Stato, specificate nelle
 leggi stesse.
    Si osserva in proposito nel ricorso che il d.l. 30 settembre 1992,
 n.  394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992,
 n. 461 -  che  ha  istituito  in  via  provvisoria  una  imposta  sul
 patrimonio  netto  delle  imprese  -,  non  contiene  alcuna espressa
 disposizione volta a  destinare  la  nuova  entrata  tributaria  alla
 copertura   di   oneri  connessi  al  soddisfacimento  di  specifiche
 finalita' dello Stato.  Pertanto,  l'imposta  introdotta  dal  citato
 decreto-legge  spetterebbe,  nei  limiti  del  gettito  riscosso  nel
 territorio  siciliano,  a  quella  regione.   Ne   conseguirebbe   la
 illegittimita'  dell'art.  5 del decreto ministeriale impugnato nella
 parte in cui esso applica alla nuova imposta patrimoniale  i  criteri
 di  ripartizione  del  gettito  dell'Ilor,  dettati dall'art. 3 della
 legge n. 41 del  1986  (12,6  per  cento  dei  versamenti  effettuati
 nell'ambito  della  regione  siciliana  attribuito  direttamente alla
 regione stessa, restante gettito acquisito al bilancio dello Stato).
    Tale applicazione sarebbe avvenuta con una "evidente forzatura dei
 limiti dell'attivita' regolamentare di esecuzione  fissati  dall'art.
 3,  sesto  comma, del d.l. n. 394 del 1992". Questo, infatti, dispone
 che l'imposta e' riscossa col  sistema  del  versamento  diretto  nei
 termini  e  con  le  modalita'  previste  per  il  versamento a saldo
 dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  ovvero  dell'imposta
 sul  reddito  delle  persone giuridiche, o, in mancanza, dell'imposta
 locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di  versamento  al
 concessionario  della  riscossione  ovvero  delega  ad  un'azienda di
 credito oppure all'ufficio postale.
    Le modalita' dell'esecuzione dei  versamenti  sono  stabilite  con
 decreto  del  ministro  delle finanze di concerto con il ministro del
 tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito e  di
 concerto   con  il  ministro  del  tesoro  e  quello  delle  poste  e
 telecomunicazioni  per  i  versamenti  mediante  delega  agli  uffici
 postali.
    La  impugnata  disposizione  ministeriale  non troverebbe, dunque,
 secondo la ricorrente, fondamento alcuno nel  decreto  legge  citato,
 che  non  solo  non  prevede  riserva  totale  o parziale del gettito
 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese al bilancio  statale,
 ma  non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai
 soggetti di imposta, limitandosi a menzionare le singole imposte  sui
 redditi solo quanto al sistema di versamento.
    Conseguentemente,  la  Regione  conclude  per l'annullamento della
 citata  disposizione  per  le  stesse  ragioni  per  le  quali,   con
 precedente  conflitto  (Reg.  confl.  n.  15  del  1993),  aveva gia'
 impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, che
 regola  l'ipotesi  di versamento diretto mediante delega alle aziende
 di credito dell'imposta sul patrimonio netto dovuta dalle societa' di
 persone disponendone la ripartizione tra Stato (87,40  per  cento)  e
 Regione Sicilia (12,60 per cento).
    In via subordinata, ove il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n.
 394  del  1992 fosse interpretato nel senso che l'assimilazione della
 disciplina di riscossione della nuova imposta patrimoniale  a  quella
 relativa  alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo Stato
 di una quota del tributo versato delle societa' di  persone  operanti
 nell'ambito  del  territorio  della regione pari a quella del gettito
 Ilor, la ricorrente eccepisce la illegittimita' costituzionale  della
 stessa  norma  per  violazione degli artt. 36 dello statuto regionale
 siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
    2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha concluso per  il  rigetto  del  ricorso,  osservando  che  con  il
 disposto  dell'art.  3,  n.  6  del decreto-legge n. 394 del 1992, il
 legislatore avrebbe inteso specificare  che  le  norme  sull'Ilor  si
 applicano   solo  ove  non  siano  applicabili  quelle  sull'Irpef  e
 sull'Irpeg, assimilando in  tale  modo  la  riscossione  della  nuova
 imposta,  se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle
 persone giuridiche, all'Irpeg, se dalle societa' di persone all'Ilor,
 che e' la sola imposta sui redditi  alla  quale  tali  societa'  sono
 soggette.  Pertanto,  legittimamente  il  decreto  impugnato  avrebbe
 determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato  e  regione
 siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor.
    Ne  conseguirebbe  la  conformita' della disposizione impugnata al
 dettato legislativo, secondo il quale le somme riscosse a  titolo  di
 tributo  dalle  persone  fisiche  e  dalle  persone  giuridiche vanno
 interamente alla regione, mentre quelle riscosse  dalle  societa'  di
 persone  vanno  ripartite  tra  Stato  e  regione perche' cosi' vanno
 ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor.
    Ne'   potrebbe   ravvisarsi,    secondo    l'Avvocatura,    alcuna
 irrazionalita'  nel sistema, in quanto con le somme riscosse a titolo
 di Ilor lo Stato fa fronte agli  impegni  della  finanza  derivata  a
 favore  degli  enti  territoriali  e  delle  regioni, e pertanto, con
 l'attribuzione  all'Erario  della  quota  di   imposta   patrimoniale
 riscossa  dalle  societa'  di  persone  si  e'  voluto  concorrere  a
 finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.
    Infondata sarebbe, infine, ad avviso  dell'autorita'  intervenuta,
 la   questione   di  legittimita'  costituzionale  sollevata  in  via
 subordinata dalla regione nei confronti dell'art. 3, sesto comma, del
 decreto legge n. 394 del 1992, per mancanza di contrasto con le norme
 dello  statuto  regionale  siciliano  e  delle  relative   norme   di
 attuazione  che  escludono  l'Ilor dalle imposte devolute interamente
 alla regione.
                        Considerato in diritto
   1. - Il conflitto del  quale  e'  investita  la  Corte  implica  la
 soluzione di un quesito che involge l'art. 5 del decreto del ministro
 delle  finanze  di  concerto  con il ministro del tesoro e con quello
 delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  del   17   dicembre   1992
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993). Tale
 decreto,  che  regola  le  modalita'  di  riscossione  con versamento
 tramite  delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto
 delle imprese, dispone, tra l'altro, all'art. 5 che l'amministrazione
 postale deve riversare all'ufficio provinciale della cassa  regionale
 il  12,60 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese -
 introdotta dal d.l. n. 394  del  1992  -  dovuta  dalle  societa'  di
 persone  operanti  nel  territorio  della regione siciliana, e che la
 maggior quota dell'87,40 per  cento  deve  confluire  alla  tesoreria
 provinciale  dello  Stato  di  Palermo.    Si deduce che le anzidette
 disposizioni  violerebbero  le  attribuzioni  della  Regione  Sicilia
 garantite  dagli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 delle
 relative norme di attuazione in materia finanziaria.
    2. - Della questione si e' gia' occupata la  Corte,  in  relazione
 all'ipotesi  della  riscossione  della  stessa imposta sul patrimonio
 netto delle imprese tramite delega alle aziende di credito.
    Con decisione 23 novembre 1993, n. 411, la Corte  rilevo'  che  il
 d.l.  30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella
 legge 26 novembre 1992, n.  461,  che  ha  istituito  un'imposta  sul
 patrimonio  netto  delle  imprese, all'art. 3, n. 6, dispone che tale
 imposta e' riscossa col sistema del versamento diretto nei termini  e
 con  le modalita' previste per il versamento a saldo dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito  delle
 persone  giuridiche  o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi,
 da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario  della
 riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio
 postale.  Le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e
 la trasmissione dei relativi  dati  e  documenti  all'amministrazione
 finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreti del
 ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
    Rilevo'  inoltre  la  Corte  che tale norma disciplina soltanto la
 fase della riscossione  dell'imposta,  come  si  evince  dall'insieme
 delle  sue  disposizioni,  che  regolano i termini e le modalita' dei
 versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi  decreti
 ministeriali   le   statuizioni   di  dettaglio  sul  rilascio  delle
 attestazioni di pagamento, nonche' sulle modalita'  per  l'esecuzione
 dei  versamenti  in  tesoreria  e la trasmissione dei relativi dati e
 documenti   all'amministrazione   finanziaria   per   i   conseguenti
 controlli.
    Deve,  infatti, ritenersi - osservava, al riguardo, la Corte - che
 il rinvio alle modalita' di riscossione dell'Irpef,  Irpeg  ed  Ilor,
 non puo' correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalita'
 di  ripartizione  di  tali  imposte  fra  Stato  e regioni, avendo le
 rispettive normative un diverso oggetto, che le rende  giuridicamente
 distinte  per  forza,  contenuto  e  principi.  E cio' tanto piu' con
 riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale  la  disciplina
 contenuta  nelle  norme  di  attuazione  dello  statuto esige, per la
 devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella  Regione,  esplicite
 norme di destinazione dell'imposta a finalita' particolari.
    Donde  l'illegittimita',  e il conseguente annullamento, dell'art.
 4, secondo comma, lett. a) e  b),  del  decreto  del  ministro  delle
 finanze  17  dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
 dell'8 marzo  1993),  avente  ad  oggetto  "modalita'  di  versamento
 diretto  mediante  delega  alle  aziende  di credito dell'imposta sul
 patrimonio netto dell'impresa", che attribuisce  allo  Stato  l'87,40
 per  cento  dell'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese versata
 nella Regione Sicilia dalle societa' di persone.
    2.  -  Le  anzidette considerazioni sono pienamente applicabili al
 decreto del ministro delle finanze, di concerto con il  ministro  del
 tesoro  e  con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del
 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del  30
 aprile   1993,  il  quale  regola  la  riscossione  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese attraverso delega agli uffici postali.
    Ne consegue che anche l'art. 5 di detto decreto,  nella  parte  in
 cui  attribuisce  allo  Stato  l'87,40  per  cento  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese riscossa nel territorio siciliano,  e'
 illegittimo e va annullato.
    Non  esplica  alcun rilievo nella vicenda la norma posta dall'art.
 16, diciassettesimo comma, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
 recante "interventi correttivi di finanza pubblica" la quale riserva,
 tra  l'altro,  all'erario  il gettito dell'imposta di cui al decreto-
 legge n. 394 del 1992, costituendo il  titolo  di  acquisizione  allo
 Stato del predetto gettito.
    Tale disposizione, che trova applicazione dal 1 gennaio 1994 (art.
 17),  e',  infatti,  al  di  fuori  del presente giudizio, dovendo il
 conflitto in esame essere deciso in base alla normativa preesistente,
 nella vigenza della quale e'  stato  emanato  il  decreto  impugnato,
 relativo  alle  modalita' di riscossione dell'imposta, tramite delega
 agli uffici postali.
    Pertanto, va dichiarata la non spettanza allo Stato del potere  di
 disporre  l'acquisizione  all'erario dell'87,40 per cento del gettito
 delle  imposte  sul  patrimonio  netto  delle  imprese  dovuto  dalle
 societa'  di persone operanti nel territorio della regione siciliana,
 e, conseguentemente, va annullato, per la parte relativa, l'impugnato
 decreto ministeriale.