ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 3
 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge  21  marzo
 1958,   n.  253,  concernente  la  disciplina  della  professione  di
 mediatore), in relazione  all'art.  2,  quarto  comma,  della  stessa
 legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di
 Ascoli  Piceno,  sezione  distaccata di San Benedetto del Tronto, nel
 procedimento civile vertente tra Mario Priori, da  un  lato,  e  Rita
 Sergiacomi  e  Dino  Malizia,  dall'altro,  iscritta  al  n.  606 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario
 Priori  nei  confronti  di  Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad
 oggetto la richiesta di pagamento della provvigione  per  l'attivita'
 di  mediazione  relativa alla conclusione di una vendita immobiliare,
 il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto  del
 Tronto,   con   ordinanza  emessa  il  22  luglio  1993,  accogliendo
 un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35
 e 41 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6  della  legge  3  febbraio  1989,  n.  39  (Modifiche ed
 integrazioni alla  legge  21  marzo  1958,  n.  253,  concernente  la
 disciplina  della professione di mediatore), in relazione all'art. 2,
 quarto comma, della stessa legge,  nella  parte  in  cui,  prevedendo
 l'obbligo   di  iscrizione  nei  ruoli  degli  agenti  di  affari  in
 mediazione anche per chi svolge in  modo  occasionale  o  discontinuo
 attivita'  per  la  conclusione  di  affari  relativi  ad immobili od
 aziende avendo ricevuto un  mandato  a  titolo  oneroso,  attribuisce
 soltanto  a  coloro  che  sono  iscritti  nei  ruoli  il diritto alla
 provvigione;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, ha depositato atto di
 intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.
    Considerato  che  l'ordinanza  di   rimessione   non   esamina   i
 presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non
 chiarisce,  tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato
 a  titolo  oneroso  per  lo  svolgimento  di  attivita'  volta   alla
 conclusione della vendita;
      che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la
 questione va dichiarata manifestamente inammissibile;