IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  del  ricorso  ex  art. 700 del c.p.c. proposto da
 Cargnelutti Valter nei confronti di Cargnelutti Edino e Nerina, e del
 suo reclamo ex art. 669-terdecies del c.p.c.,  sentite  le  parti  in
 camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza:
    1.  -  Cargnelutti  Valter convive con la madre 76enne, invalida e
 bisognosa di  assistenza.  Si  e'  rivolto  a  questo  tribunale  per
 ottenere  attraverso  un  provvedimento cautelare che i suoi fratelli
 Edino e Nerina siano obbligati a concorrere  nel  mantenimento  della
 madre versando un assegno oppure ospitandola periodicamente; Edino in
 particolare  dovrebbe  mettere a disposizione della madre un libretto
 di risparmio al portatore con il deposito della somma ricavata  dalla
 vendita di una casa della quale era comproprietaria.
    Sull'opposizione   dei   resistenti   il   giudice  designato  dal
 presidente del tribunale ha  pronunciato  ordinanza  di  rigetto  del
 ricorso  avverso  la quale il Cargnelutti ha proposto entro il decimo
 giorno reclamo al collegio " ex art. 178 del c.p.c."  (come  definito
 dal  suo  procuratore).  Il tribunale, composto con la partecipazione
 anche  del  giudice  che  aveva  emesso  il  provvedimento impugnato,
 ritenendo che tale reclamo fosse identificabile come  quello  di  cui
 all'art.  669-terdecies  (art.  74  della  legge 24 novembre 1990, n.
 353), constatata l'incompatibilita' del magistrato,  ha  rimesso  gli
 atti  al  presidente del tribunale: questi ha nuovamente convocato le
 parti davanti al collegio e del reclamo  si  e'  quindi  trattato  in
 camera di consiglio.
    2.  -  Come  anche  i  resistenti hanno fatto rilevare, il reclamo
 dovrebbe  essere  considerato  inammissibile   ai   sensi   dell'art.
 669/primo  terdecies  del c.p.c. secondo cui il mezzo di impugnazione
 e' consentito soltanto avverso  l'ordinanza  che  abbia  concesso  il
 provvedimento cautelare, non contro quella che lo abbia rifiutato.
    Nondimeno  appare  non  manifestamente  infondata  la questione di
 illegittimita' costituzionale della norma da applicare,  in  rapporto
 agli artt. 3, 24 della Costituzione, sollevata dal reclamante.
    3.  -  Premesso che, con tutta evidenza, la questione e' rilevante
 in quanto la norma  dovrebbe  essere  applicata  al  caso  sottoposto
 all'esame  del tribunale, non si puo' disconoscere che il legislatore
 abbia attuato una disciplina  della  reclamabilita'  in  materia  che
 contrasta  con  il principio di uguaglianza e quello del diritto alla
 tutela giurisdizionale.
    Infatti da un lato e' stato ammesso il reclamo avverso l'ordinanza
 che  abbia  disposto  il  provvedimento  cautelare,  dall'altro  tale
 reclamo e' stato implicitamente ma sicuramente escluso ove il giudice
 abbia  rigettato il ricorso. Si e' quindi ritenuta piu' meritevole di
 tutela la condizione di chi debba  subire  la  cautela  impostagli  a
 garanzia  di un diritto altrui, che non quella di chi abbia agito per
 conseguire  quella  cautela  nel  periodo  di  tempo  necessario  per
 ottenere una pronuncia giudiziale nel merito.
    4.  -  Questa  disciplina  realizza  un trattamento diverso fra le
 parti in quanto consente di impugnare una sola  delle  due  ordinanze
 possibili,  quella  che  abbia  provveduto cautelarmente, finendo per
 privilegiare la condizione del  resistente  a  danno  di  quella  del
 ricorrente  che  si  vede precludere la possibilita' di modificare la
 situazione  cui  egli   intendeva   fosse   posto   riparo,   mentre,
 all'opposto,  la  controparte  puo'  con il suo reclamo conseguire la
 modificazione o l'annullamento di cio' che era stato posto  a  tutela
 del diritto dell'altro.
    5.  - Tale disciplina non soddisfa motivi di ragionevolezza ne' si
 giustifica alla luce del principio, piu' volte affermato dal  giudice
 delle    leggi,    che    l'impugnabilita'    di   un   provvedimento
 giurisdizionale, con  mezzo  diverso  dal  ricorso  di  legittimita',
 corrisponde  a  scelta  insindacabile  del legislatore. Infatti se in
 materia il legislatore ha previsto la reclamabilita' di uno  dei  due
 provvedimenti  possibili, quello di accoglimento, tale scelta avrebbe
 dovuto comprendere qualsiasi ordinanza del giudice ed  in  tal  modo,
 nel  pieno  rispetto  della  uguaglianza  delle  parti, consentire il
 riesame pieno della questione anche in  vista  della  concessione  di
 quella cautela che il primo giudice aveva negato.
    6.  -  Non  puo'  sfuggire,  infine,  la singolarita' del problema
 quando,  come  potrebbe  accadere,  il  giudice  abbia  concesso   al
 ricorrente  molto  meno di quanto da lui richiesto, cioe' una cautela
 minima ed insufficiente a garantirgli l'effettivo soddisfacimento del
 suo diritto: in tal caso e' certamente reclamabile l'ordinanza  anche
 da  parte del ricorrente con l'effetto che egli puo' ottenere in sede
 di reclamo cio' che non gli e' stato  concesso  prima.  Non  si  vede
 allora  per  quale ragione nell'un caso al ricorrente sia negato cio'
 che a tutela del medesimo interesse nell'altro caso e' concesso.