IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Pasin Maria, Tonin Pierina e Reduce Maria ed  avente  ad
 oggetto  impugnazione  della  sentenza 26 febbraio-10 maggio 1993 del
 pretore di Belluno, uditi i procuratori delle parti ha pronunziato la
 seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 22 luglio  1988  e  2  agosto  1988  gli
 attuali  appellati  hanno  adito il pretore di Belluno in funzione di
 giudice del lavoro, esponendo di essere titolari di pensione  diretta
 e  di  reversibilita'  e  di  avere  inutilmente chiesto all'I.N.P.S.
 l'integrazione al trattamento  minimo  nella  forma  "cristallizzata"
 della  pensione  di  reversibilita'  successivamente  al 30 settembre
 1983: hanno dunque chiesto  il  riconoscimento  del  diritto  in  via
 giudiziale  in  applicazione  della  disciplina di cui all'art. 6 del
 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche dalla legge
 n. 638 del 1983.
    Con  l'impugnata  sentenza  il  pretore  ha  accolto  la  domanda,
 condannando  l'istituto  a  continuare a corrispondere la pensione di
 reversibilita' nella forma "cristallizzata" al 30 settembre 1983  con
 interessi e rivalutazione monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la  riforma della impugnata sentenza, sostenendo che la disciplina di
 cui al terzo comma del ricordato art. 6 del d.l.  n.  463/1983,  che
 limita  ad una sola pensione l'integrazione al trattamento minimo nel
 caso di bi o plurititolarita', deve trovare applicazione anche per le
 pensioni liquidate con decorrenza  anteriore  al  30  settembre  1983
 (quali  sono quelle nella titolarita' degli appellati) e non solo per
 quelle liquidate con decorrenza dal 1  ottobre  1983.  L'istituto  ha
 altresi'  appellato  il  capo di sentenza relativo alla condanna alla
 corresponsione di interessi e rivalutazione.
    Si sono costituiti gli appellati, che  hanno  chiesto  il  rigetto
 dell'appello  adducendo  a sostegno della richiesta l'interpretazione
 costante della Corte di cassazione in  tema  di  "cristallizzazione",
 interpretazione   contraria   alla   tesi  sostenuta  dall'appellante
 istituto.
    All'odierna udienza i procuratori delle parti  hanno  discusso  la
 causa.