IL TRIBUNALE
    Nel  procedimento  in  grado di appello promosso dall'I.N.P.S. nei
 confronti di Casanova Maria Anna e  Zandonella  Geltrude,  avente  ad
 oggetto impugnazione della sentenza del pretore di Belluno in data 26
 febbraio-7   maggio   1993,   uditi  i  procuratori  delle  parti  ha
 pronunziato la seguente ordinanza.
    Con ricorsi depositati il 19 aprile 1990 e 27  novembre  1990  gli
 attuali  appellati  hanno  adito il pretore di Belluno in funzione di
 giudice del lavoro, esponendo  di  essere  titolari  di  pensione  di
 reversibilita'  e  di pensione diretta e di avere inutilmente chiesto
 all'I.N.P.S.  l'integrazione  al  trattamento  minimo   nella   forma
 "cristallizzata"  della pensione di reversibilita' successivamente al
 30 settembre 1983: hanno dunque chiesto  il  riconoscimento  di  tale
 diritto  in  via  giudiziale  in applicazione della disciplina di cui
 all'art. 6 del d.l.  12  settembre  1983,  n.  463  (convertito  con
 modifiche dalla legge n. 638 del 1983).
    Con  l'impugnata  sentenza  il  pretore  ha  accolto  la  domanda,
 condannando l'istituto a continuare a corrispondere  la  pensione  di
 reversibilita'  integrata al minimo e nella forma "cristallizzata" al
 30 settembre 1983 con interessi e rivalutazione monetaria.
    Con ricorso 7 agosto 1993 ha proposto appello l'I.N.P.S. chiedendo
 la riforma della sentenza pretorile, assumendo che la  disciplina  di
 cui al terzo comma del ricordato d.l. n. 463/1983, che limita ad una
 sola  pensione  l'integrazione al trattamento minimo nel caso di bi o
 plurititolarita', deve trovare applicazione  anche  per  le  pensioni
 liquidate  con  decorrenza anteriore al 30 settembre 1983 (quali sono
 quelle nella titolarita' degli  appellati)  e  non  solo  per  quelle
 liquidate  con  decorrenza dal 1 ottobre 1983. L'istituto ha altresi'
 appellato  il  capo  di  sentenza   relativo   alla   condanna   alla
 corresponsione di interessi e rivalutazione.
    Si  sono  costituiti  gli  appellati, che hanno chiesto il rigetto
 dell'appello, portando a sostegno della  richiesta  l'interpretazione
 costante  della  Corte  di cassazione in tema di "cristallizzazione",
 interpretazione  contraria  alla   tesi   sostenuta   dall'appellante
 istituto.
    All'odierna  udienza  i  procuratori delle parti hanno discusso la
 causa.