ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile  1993
 dal  Pretore  di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia,
 nel procedimento penale a carico di Ghidini Ezio, iscritta al n.  475
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  30 aprile 1993, il Pretore di
 Brescia - Sezione distaccata di Gardone  Val  Trompia,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 507 del codice di procedura
 penale, nella parte in cui non prevede: a) che "il giudice, una volta
 disposto il nuovo mezzo di prova, debba rinviare il  dibattimento  al
 fine  di  consentire adeguatamente alla parte onerata l'esercizio del
 diritto alla controprova"; b) che  "tale  rinvio  sia  equivalente  a
 quello  previsto,  a  seconda  del  rito,  per  i  termini  minimi di
 comparizione che, nel giudizio a  quo,  sono  da  individuare  in  43
 giorni ex artt. 555-558 c.p.p.";
      che  il  remittente  premette in fatto che il pubblico ministero
 "instava ex art. 507 del codice di procedura penale per far  assumere
 come  testimone  il  perito  campionatore  non  indicato  nella lista
 depositata dal pubblico  ministero",  e  che  "questo  Pretore  prima
 ammetteva  la prova, poi ex art. 190/3 del codice di procedura penale
 revocava il provvedimento di ammissione";
      che, nel merito, il giudice a quo lamenta che la norma impugnata
 non prevede espressamente l'obbligo per il  giudice  di  rinviare  il
 dibattimento,   a   differenza   di  altre  disposizioni  in  cui  il
 legislatore ha imposto tale rinvio, osservando, peraltro,  che  nulla
 vieta  che  il  giudice possa, anche d'ufficio, rinviare, ma potrebbe
 ben darsi che il giudice, pur in presenza di un'istanza in tal senso,
 non rinvii, ovvero rinvii per un tempo concretamente non  sufficiente
 a consentire l'effettivo esercizio del diritto alla controprova;
      che,  ad  avviso  del  remittente,  la  mera facolta' - anziche'
 l'obbligo - di disporre  il  rinvio  del  dibattimento  determina  la
 violazione  del  diritto  di  difesa, in quanto l'imputato vede molto
 limitati i propri poteri di ricercare ed indicare le prove contrarie;
 del principio di eguaglianza, in quanto si  crea  una  disparita'  di
 trattamento tra imputati, a seconda che il pubblico ministero abbia o
 meno  indicato ab origine la prova; dell'art. 112 della Costituzione,
 nel caso in cui sia il pubblico ministero a non  poter  disporre  del
 tempo necessario per proporre la prova contraria;
      che osserva, infine, il giudice a quo che il rinvio non puo' non
 essere  equivalente  al  tempo che la parte aveva a disposizione dopo
 aver conosciuto le prove della controparte, e cioe' deve essere  pari
 al  termine  minimo di comparizione che, nel caso di specie, e' di 43
 giorni ex artt. 555 e 567 del codice di procedura penale;
    Considerato  che  la  questione  appare   chiaramente   priva   di
 rilevanza,  in  quanto il remittente, per il fatto di aver revocato -
 come s'e' detto - il provvedimento di ammissione della prova prima di
 emettere l'ordinanza di rimessione, ha evidentemente escluso di dover
 far applicazione, allo stato degli atti, della norma impugnata;
      che,  pertanto,  poiche'  il  problema  della concessione di una
 sospensione del dibattimento per l'esercizio del diritto  alla  prova
 contraria  puo' ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia
 ritenuto di disporre  l'assunzione  del  nuovo  mezzo  di  prova,  la
 questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica, e
 va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.