ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la societa' Finaval e la societa' Enoroma, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di un giudizio civile promosso, "oltre i sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato", dalla societa' Finaval, locatrice, nei confronti della societa' Enoroma, conduttrice, per il pagamento di somme da quest'ultima dovute, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge - e non anche per l'esercizio dell'azione volta ad ottenere somme non percepite dal locatore, sebbene legalmente a lui spettanti - il termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile; che, ad avviso del Pretore, non risulta in alcun modo giustificato il trattamento differenziato della posizione del locatore rispetto a quella del conduttore; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per l'infondatezza della questione; Considerato che il giudice a quo postula l'estensione mediante sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata per l'anzidetta ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio dell'azione da parte del locatore volta a conseguire somme non percepite ma legalmente dovutegli, sull'asserito presupposto della sostanziale omogeneita' delle due situazioni; che in realta' la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale secundum legem, e si inserisce razionalmente nella generale previsione dell'art. 2948, n. 3, del codice civile, concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per il pagamento delle pigioni; che, viceversa, la ratio dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - in coerenza con la finalita' sanzionatoria della nullita' prevista nel primo comma - e' volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure pro quota, si assume contra legem, per cui l'azione del conduttore implica la previa determinazione del canone legalmente dovuto e la sua proponibilita' e' ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso di tempo; che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro non comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono, deve escludersi la lamentata disparita' di trattamento, e la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.