ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  ottavo
 comma,   della   legge   26   luglio   1975,   n.   354  (Ordinamento
 penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile  1993  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,
 nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629
 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  23  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15
 e 29 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  18,
 ottavo  comma,  della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui
 non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorita'  procedente
 per  i  permessi  di  colloquio  debbano essere motivati e soggetti a
 reclamo";
      che  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  il   giudice
 remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia
 cautelare,  ed  alla  quale  il  pubblico  ministero ha negato, senza
 rendere noti i motivi del diniego, il permesso di  colloquio  con  la
 moglie, ha presentato istanza affinche' tale permesso venga accordato
 dal  g.i.p.  o,  in subordine, affinche' venga sollevata questione di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  18  e  11  dell'Ordinamento
 penitenziario,  e  degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento
 del codice di procedura penale, nella parte in cui  dette  norme  non
 prevedono  l'esclusiva  competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui
 tra detenuti e familiari;
      che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo  ha
 ritenuto  di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimita'
 costituzionale  prima  indicata,  perche',  in   caso   di   ritenuta
 fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere
 dichiarata  inammissibile, perche' presentata ad organo incompetente,
 ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere
 trasmessa all'organo competente per  il  controllo  ove  tale  organo
 fosse diversamente indicato";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'inammissibilita' della questione;
    Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione,
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  essere stata
 sollevata  dopo  aver  gia'   sostanzialmente   esaurito   il   thema
 decidendum, come puo' anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo
 dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;
     che,  inoltre,  l'ordinanza  propone  interpretazioni alternative
 della norma della cui costituzionalita'  si  dubita,  senza  indicare
 precisamente  a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato
 sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che  non
 consente   l'esatta   individuazione   del   petitum   effettivamente
 perseguito (v. analogamente: sentenza  n.  30/1983  e  ordinanze  nn.
 204/1983, 518 e 568 del 1990;
      che pertanto la questione, cosi' come prospettata, va dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.