ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorita' procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo"; che in ordine alla rilevanza della questione il giudice remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la moglie, ha presentato istanza affinche' tale permesso venga accordato dal g.i.p. o, in subordine, affinche' venga sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui tra detenuti e familiari; che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimita' costituzionale prima indicata, perche', in caso di ritenuta fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perche' presentata ad organo incompetente, ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo fosse diversamente indicato"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' della questione; Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione, la questione di legittimita' costituzionale appare essere stata sollevata dopo aver gia' sostanzialmente esaurito il thema decidendum, come puo' anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza, della sospensione del giudizio; che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalita' si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente perseguito (v. analogamente: sentenza n. 30/1983 e ordinanze nn. 204/1983, 518 e 568 del 1990; che pertanto la questione, cosi' come prospettata, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.