ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  562,  primo  e
 secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
 emessa  il  25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata
 di Campi salentina - nel  procedimento  penale  a  carico  di  Grasso
 Nicola,  iscritta  al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Lecce - sezione distaccata di Campi
 salentina - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  562,  primo  e
 secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non
 dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove  accerti  che
 il  fatto  e'  diverso  da  come descritto nel decreto che dispone il
 giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai  sensi
 dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perche'
 emetta  altro  decreto  di citazione a giudizio senza preclusione per
 l'imputato di richiedere, ai  sensi  dell'art.  555,  lett.  e),  del
 codice  di  procedura  penale, il giudizio abbreviato con riferimento
 alla nuova contestazione dell'imputazione";
      che,  secondo  quanto  espone  il  giudice  a  quo,  nel   corso
 dell'udienza  per  il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il
 giudice delle indagini preliminari ha ritenuto  che  il  fatto  fosse
 diverso  da  come  descritto  nel decreto che disponeva il giudizio e
 pertanto,  non  potendo  decidere  "allo  stato  degli  atti"  li  ha
 restituiti    al   pubblico   ministero;   quest'ultimo,   modificata
 l'imputazione  nel  senso  indicato  dal  giudice  per  le   indagini
 preliminari,   ha  emesso  altro  decreto  di  citazione  a  giudizio
 omettendo l'avviso  all'imputato  della  facolta'  di  richiedere  il
 giudizio  abbreviato  sulla  nuova imputazione, cosi' riconducendo la
 fattispecie sotto il  disposto  dell'art.  562,  secondo  comma,  del
 codice di procedura penale;
      che  in  tal  modo,  ad  avviso  del  Pretore di Lecce, la norma
 impugnata   avrebbe   illegittimamente   precluso   all'imputato   la
 possibilita'  di  reiterare  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato,
 ponendosi percio' in contrasto con i parametri  costituzionali  prima
 indicati;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  la  norma  della cui costituzionalita' dubita il
 Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il  decreto  di
 citazione  a  giudizio  - gia' emesso nella fase antecedente a quella
 dibattimentale in cui si trova il giudizio a quo, e pertanto la norma
 stessa  non  puo'  piu'   ricevere   applicazione   se   non   previa
 dichiarazione  di  nullita'  del  decreto  di  citazione per mancanza
 dell'indicazione prevista dall'art. 555,  lett.  e),  del  codice  di
 procedura penale;
     che il secondo comma del citato art. 555 non prevede pero' tra le
 ipotesi  di  nullita' del decreto di citazione a giudizio la mancanza
 della detta indicazione, con la conseguenza che,  anche  in  caso  di
 ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe
 comunque  avere  alcuna  concreta rilevanza nella fase processuale in
 cui si trova il giudice remittente, non essendo stata  impugnata,  in
 parte qua, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.