ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 55 del regio
 decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo  unico  delle
 leggi  sulla  Corte  dei  conti),  promosso con ordinanza emessa il 1
 aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione  giurisdizionale  per  la
 Regione   Sicilia   sul  giudizio  di  responsabilita'  promosso  dal
 Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino,  iscritta  al
 n.  581  del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 41,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 aprile 1993, il Presidente
 della  Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei
 conti - nel corso del giudizio di responsabilita' per danno  erariale
 proposto  dal  Procuratore  regionale  della  Corte  dei conti contro
 Tattaresu  Gavino  -   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
 (Approvazione  del  testo  unico  delle leggi sulla Corte dei conti),
 "nella  parte  in  cui  limita  la  possibilita'  di   determinazione
 presidenziale  del  danno  da risarcire alle sole cause di valore non
 superiore a lire 480.000", in riferimento agli artt.  3  e  97  della
 Costituzione;
      che  il  remittente,  ritenuto di poter far ricorso, su conforme
 richiesta del Pubblico Ministero, per la  determinazione  del  danno,
 alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934,
 ha  rilevato  che  il  limite  monetario previsto dalla norma citata,
 rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato  ed  avulso  da  ogni
 significato  economico,  in  contrasto  con  gli  artt.  3 e 97 della
 Costituzione;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato che, successivamente alla emanazione  della  ordinanza
 di  rimessione,  e'  entrato  in  vigore il decreto-legge 15 novembre
 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
 della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;
      che  l'art.  5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di
 somma di cui  alla  norma  impugnata  a  lire  5.000.000,  prevedendo
 altresi'   l'aggiornamento   di   detto  limite,  in  relazione  alle
 variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita,  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;
      che,  pertanto,  si  rende necessario il riesame della rilevanza
 della questione da parte del giudice a quo, alla stregua di tale  ius
 superveniens.