ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, secondo
 comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
 integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle  istituzioni
 concertistiche  assimilate),  promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4
 dicembre 1992 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale  sui
 ricorsi  proposti dell'Ente Autonomo Lirico Teatro dell'Opera di Roma
 contro Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa, iscritte ai nn. 661 e 662
 del registro ordinanze 1993 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Capilongo Anna Maria e Loreti
 Luisa nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  9  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi.
    Ritenuto  che  il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale
 (giudicando sui ricorsi in appello proposti dall'Ente autonomo lirico
 teatro dell'Opera di  Roma  per  l'annullamento  delle  sentenze  del
 Tribunale amministrativo per il Lazio 11 marzo 1991, n. 479 e n. 483,
 che  hanno dichiarato il diritto delle dipendenti Luisa Loreti e Anna
 Maria  Capilongo  di  essere   trattenute   in   servizio   oltre   i
 sessant'anni,  limite massimo d'eta' previsto dall'accordo collettivo
 di lavoro, e fino  al  sessantacinquesimo  anno  di  eta'),  con  due
 ordinanze  di analogo tenore ha sollevato, in relazione agli artt. 3,
 4 e 38, secondo e quarto  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo comma, della legge
 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai
 dipendenti non artisti degli enti  lirici  autonomi  quanto  disposto
 dall'art.  6 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
 con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
      che secondo il  giudice  a  quo  detta  esclusione  deve  essere
 verificata  alla  luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparita'
 di trattamento, dell'art. 38, secondo e quarto comma, che  garantisce
 ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche
 in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti
 i cittadini il diritto al lavoro;
      che nei due giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
      che sono intervenute in giudizio le parti private,  appellate  e
 appellanti  incidentali  nei  processi innanzi al Consiglio di Stato,
 sostenendo la fondatezza della questione e richiamando in particolare
 le sentenze di questa Corte nn. 282 del 1991, 444 del 1990,  207  del
 1986.
    Considerato  che  i  due  giudizi, in quanto prospettano la stessa
 questione, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
      che questa Corte, con la sent. n. 475 del  1993,  ha  dichiarato
 l'infondatezza  di  questione  identica  a quella in esame, e che non
 sono addotti profili nuovi.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.