Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, contro la regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 169 riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 9 marzo 1994, comunicata al commissario del Governo della regione Lombardia in data 22 marzo 1994 ed intitolata " .. Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti ..". Il testo legislativo, approvato una prima volta dal consiglio regionale, era stato rinviato dal Governo alla regione, con le seguenti osservazioni " .. Governo habet rilevato che disposizioni cui artt. 2 et 3, prevedendo riapertura graduatoria concorso, riformulata at sensi modifiche introdotte da art. 1, et successivo inquadramento in seconda qualifica dirigenziale predetto personale, appaiono contraddittorie determinando incertezze interpretative et possunt creare disparita' trattamento in contrasto con principi buona amministrazione cui art. 97 costituzione, oltreche', intervenuto nuovo ordinamento in materia pubblico impiego, posti in contrasto con principi et limiti recati da artt. 71 e 72 decreto legislativo n. 29/1993 et successive modificazioni. Suesposti motivi Governo habet rinviato provvedimento at nuoto esame consiglio regionale". La regione Lombardia ha pero' disatteso tali osservazioni riapprovando integralmente il testo della legge. Non sfugge, pero', la legge alla censura di incostituzionalita'. La stessa infatti intende modificare il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984, concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria del concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, prevedendo la valutazione del servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione, al fine di adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 339/1988, che ha sancito l'illegittimita' costituzionale del richiamato art. 36, quarto comma, lettera A, legge regionale n. 60/1984 "nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendenti di altri enti pubblici, compreso lo Stato". Il provvedimento in oggetto, che interviene a distanza di 5 anni dalla pronuncia della Corte costituzionale, oltre a una non chiara revisione della precedente normativa regionale, agli artt. 2 e 3, intenderebbe prevedere la riapertura della graduatoria del concorso effettuato ai sensi del citato art. 36, riformulata ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 1, con il conseguente inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale utilmente inserito nella nuova graduatoria, a decorrere dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti (nella seconda qualifica dirigenziale) successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui al citato art. 36 della legge regionale n. 60/1984. Dette disposizioni, riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre 5 anni, e determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici dirigenziali (la nomina decorre dalle date, che possono essere remote, in cui per qualsiasi motivo si sono determinate vacanze), con lesione dei diritti, anche per disparita' di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, violano, con tutta evidenza, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, consacrato all'art. 97 della Costituzione.