Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i
 cui uffici in Roma ope legis domicilia, contro la regione  Lombardia,
 in   persona   del   Presidente  della  Giunta  pro-tempore,  per  la
 declaratoria di incostituzionalita'  della  legge  regionale  n.  169
 riapprovata  a  maggioranza  assoluta  dal  consiglio regionale della
 regione Lombardia nella  seduta  del  9  marzo  1994,  comunicata  al
 commissario del Governo della regione Lombardia in data 22 marzo 1994
 ed  intitolata  "  ..  Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29
 novembre 1984, n. 60, Norme sullo stato giuridico e  sul  trattamento
 economico del personale regionale e conseguenti adempimenti ..".
    Il  testo  legislativo,  approvato  una  prima volta dal consiglio
 regionale, era stato  rinviato  dal  Governo  alla  regione,  con  le
 seguenti  osservazioni  "  .. Governo habet rilevato che disposizioni
 cui  artt.  2  et  3,  prevedendo  riapertura  graduatoria  concorso,
 riformulata  at  sensi  modifiche introdotte da art. 1, et successivo
 inquadramento in seconda qualifica dirigenziale  predetto  personale,
 appaiono  contraddittorie  determinando  incertezze interpretative et
 possunt creare disparita' trattamento in contrasto con principi buona
 amministrazione cui  art.  97  costituzione,  oltreche',  intervenuto
 nuovo ordinamento in materia pubblico impiego, posti in contrasto con
 principi  et  limiti  recati  da artt. 71 e 72 decreto legislativo n.
 29/1993 et successive modificazioni. Suesposti motivi  Governo  habet
 rinviato provvedimento at nuoto esame consiglio regionale".
    La   regione   Lombardia  ha  pero'  disatteso  tali  osservazioni
 riapprovando integralmente il testo della legge.
    Non sfugge, pero', la legge alla censura di incostituzionalita'.
    La  stessa infatti intende modificare il quarto comma dell'art. 36
 della legge regionale n.  60/1984,  concernente  la  valutazione  dei
 titoli  ai  fini  della  graduatoria  del concorso per l'accesso alla
 seconda  qualifica  dirigenziale,  prevedendo  la   valutazione   del
 servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione, al fine
 di  adeguarlo  alla  sentenza della Corte costituzionale n. 339/1988,
 che ha sancito l'illegittimita' costituzionale  del  richiamato  art.
 36,  quarto comma, lettera A, legge regionale n. 60/1984 "nella parte
 in cui  esclude  qualsiasi  valutazione  dei  servizi  prestati  come
 dipendenti   di   altri   enti   pubblici,  compreso  lo  Stato".  Il
 provvedimento in oggetto, che interviene a distanza di 5  anni  dalla
 pronuncia   della  Corte  costituzionale,  oltre  a  una  non  chiara
 revisione della precedente normativa regionale, agli  artt.  2  e  3,
 intenderebbe  prevedere  la riapertura della graduatoria del concorso
 effettuato ai sensi del citato art. 36, riformulata  ai  sensi  delle
 modifiche  introdotte  dall'art.  1, con il conseguente inquadramento
 nella seconda qualifica dirigenziale del personale utilmente inserito
 nella nuova graduatoria, a  decorrere  dalle  date  in  cui  si  sono
 verificate  vacanze  di  posti (nella seconda qualifica dirigenziale)
 successivamente alle nomine effettuate  in  seguito  all'espletamento
 del  concorso  di  cui  al  citato  art.  36 della legge regionale n.
 60/1984.
    Dette disposizioni, riaprendo una graduatoria ormai consolidata da
 oltre 5 anni, e determinando uno sconvolgimento degli  assetti  degli
 uffici dirigenziali (la nomina decorre dalle date, che possono essere
 remote, in cui per qualsiasi motivo si sono determinate vacanze), con
 lesione  dei  diritti,  anche  per  disparita'  di  trattamento,  dei
 dipendenti che tali assetti occupano, violano, con tutta evidenza, il
 principio  del  buon  andamento   della   pubblica   amministrazione,
 consacrato all'art. 97 della Costituzione.