IL PRETORE
    Letti gli atti e sciolta la  riserva  osserva  quanto  segue:  con
 ricorso depositato in data 6 giugno 1990 la Brocca Vincenzo premesso:
      di  aver  lavorato  alle  dipendenze dell'Ente FF.SS. fino al 13
 settembre 1987, data di collocamento a riposo;
      di  aver svolto compiti di guardiano, maturando un'anzianita' di
 servizio pari a complessivi mesi 269;
      di aver ricevuto dall'O.P.A.F.S. (opera previdenza ed assistenza
 ferrovieri dello Stato)  la  somma  di  L.  18.380.678  a  titolo  di
 indennita' premio fine servizio;
      di   vantare   diritto   ad   una   somma   superiore  a  quella
 corrispostagli  in  quanto  ex  art.  1  della  legge   n.   329/1973
 l'indennita'  di  buonuscita  ai  dipendenti  dell'Ente  e'  data dal
 prodotto dei mesi di servizio utile per 1/2 della percentuale 80  del
 totale  dell'ammontare  dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale
 assegno personale pensionabile e dal compenso per ex combattenti;
    Deducendo  che  di  detta  retribuzione  fa   parte   l'indennita'
 integrativa  speciale  a norma della legge n. 885/1980 e che l'I.I.S.
 utile ai fini dell'ammontare dell'ultimo stipendio, va computata  per
 intero e non nella misura ridotta come determinata dall'O.P.A.F.S.;
    Ricorreva  a questo pretore per sentir condannare parte resistente
 al pagamento in suo favore della somma di L. 29.892.894 o  di  quella
 maggiore  o  minore  che sara' accertata; oltre accessori; rivalsa di
 spese.
    Ritualmente instauratosi il contraddittorio  si  costituiva  parte
 resistente contestando l'avverso dedotto.
    Alla  fissata  udienza comparivano i procuratori delle parti; alla
 discussione  del  17  febbraio  1994  il  difensore  del   ricorrente
 sollevava eccezione di legittimita' costituzionale della norma di cui
 all'art.  4 della legge n. 87/1991 in relazioe agli artt. 3, 24 e 104
 della Costituzione nonche' della norma  di  cui  all'art.  2,  quarto
 comma,  stessa fonte perche' in contrasto con il disposto degli artt.
 3 e 36 della Costituzione.
    Sulla sollevata eccezione questo pretore si riservava.
    A  scioglimento  della  riserva  il  pretore  emette  la  seguente
 ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    La   sollevata   questione   e'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata. Ed invero sotto il primo aspetto va rilevato che l'art.  4
 della  legge  n. 87/1994 recita testualmente "I giudizi pendenti alla
 data di entrata in vigore della presente legge aventi ad  oggetto  la
 riliquidazione  del  trattamento di fine servizio comunque denominato
 con inclusione dell'indennita' integrativa speciale  sono  dichiarati
 estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti".
    La  norma  si  attaglia  al  caso  di specie (non rileva invece il
 secondo comma) nella misura in cui una volta  profilatosi  il  dubbio
 questo  giudice  non  puo' definire la controversia con la prescritta
 declaratoria.
    La norma di legge opera immediatamente sul giudizio estinguendolo,
 essa e' pertanto di  diretta  immediata  applicazione  alla  presente
 controversia,   incidendo  su  di  essa  e  per  aspetti  processuali
 (automatica declaratoria) e aspetti  sostanziali  (regolazione  delle
 spese).
    La  delibazione  sulla  rilevanza conduce all'evidente conclusione
 che il procedimento non puo' essere  decisa  indipendentemente  dalla
 decisione sulla questione di illegittimita' costituzionale.
    Parimenti  la  questione  -  in  relazione all'art. 4 - appare non
 manifestamente infondata, laddove il solo profilarsi di un dubbio  di
 incostituzionalita'  impone  al  giudice,  ex  art. 23 della legge n.
 87/1953, di provocare l'intervento della Corte.
    Nel   caso   di   specie,   la   diretta   incidenza  della  norma
 sull'esercizio della potesta' giurisdizionale, che da essa  ne  resta
 svuotata,  non  puo'  non far dubitare della legittimita' della norma
 stessa soprattutto in relazione agli artt. 102, primo comma,  e  108,
 secondo  comma,  della  Costituzione  per l'avvenuta sottrazione alla
 valutazione del giudice di profili relativi al  rapporto  sostanziale
 dedotto in giudizio.
    La  funzione giurisdizionale e' "affermazione dell'ordinamento nel
 caso concreto" non puo' non profilarsi il dubbio che  il  legislatore
 dopo  aver  connotato  il  diritto  (scandendone  modalita'  e tempi)
 travalichi il limite della  normazione,  sconfinando  nell'attuazione
 del  sancito  diritto, allorche' stabilisce l'automatica estinzione e
 la  declaratoria   di   compensazione   delle   spese.   A   garanzia
 dell'ordinamento  e  del  cittadino:  l'uno,  il legislatore, pone il
 diritto l'altro, il giudice, lo  concretizza,  applicandolo  al  caso
 concreto e procedendo alle valutazioni di merito, influenti e ai fini
 della domanda principale e ai fini della regolazione spese.
    Il  concetto  di  funzione  giurisdizionale espresso dall'art. 102
 della Costituzione ricomprende le attribuzioni  tipiche  del  giudice
 quale  organo indipendente, prima tra tutti l'attuazione della norma,
 indi la valutazione che, un mutato assetto normativo, dispiega su una
 controversia ancora in corso e sottoposta al suo esame.
    Parimenti   rilevante   il   secondo   profilo    relativo    alla
 compatibilita'  tra  l'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 e
 gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Ed invero, la parte in ricorso ha articolato  domanda  relativa  e
 alla sorta capitale e al danno per intervenuta svalutazione monetaria
 e agli interessi legali.
    La  norma  in  questione  sancisce  "le  somme  dovute a titolo di
 prestazioni  ai  sensi  della  presente  legge  non  danno  luogo   a
 corresponsione   di   interessi,   ne'  a  rivalutazione  monetaria";
 pertanto, ove il giudice dubiti  che  sia  legittimo  procedere  alla
 automatica declaratoria (non potendo disapplicare la norma), non puo'
 non  assumere  rilevanza  nell'iter  procedimentale  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, laddove questo
 incide su uno specifico capo della domanda.
    Se da un lato e' rilevante, dall'altro  la  questione  appare  non
 manifestamente  infondata  ove  si rilevi che le clausole di realita'
 sono poste a tutela della giusta retribuzione.
    Nel momento in cui si riconosce natura di  retribuzione  differita
 al  t.f.r.  comunque  lo  si denomini e comunque lo si componga, ogni
 disposizione  che  vulnera  il  diritto  alla  giusta   retribuzione,
 precludendo  l'operativita'  di sistemi di garanzia di realita' della
 retribuzione stessa, finisce con il  porsi,  non  manifestamente,  in
 contrasto  con  il  disposto  dell'art. 36 della Costituzione. Ma ove
 anche voglia  riconoscersi  all'I.I.S.,  riconosciuta  agli  statali,
 natura  previdenziale  non  puo'  dubitarsi  che anche le prestazioni
 previdenziali hanno la funzione di completare un reddito che  con  il
 collocamento  a  riposo  si  e'  ridotto  e  che pertanto ai relativi
 crediti sono applicabili i principi di adeguatezza dall'art. 36 della
 Costituzione per le retribuzioni; e poiche' la rivalutazione prevista
 dall'art. 429 del c.p.c. e' una modalita' di attuazione dell'art.  36
 citato,  essa  deve  essere  estesa  ai crediti previdenziali "per il
 tramite e nella misura dell'art. 38 della  Costituzione"  (Caso  sez.
 lav. 23 giugno 1992, n. 7661) Corte costituzionale n. 156/1991).
    La  norma primaria deve essere conforme ai principi costituzionali
 l'adeguatezza della retribuzione (adeguatezza anche in  relazione  ai
 tempi  di  solutio)  e'  principio costituzionale artt. 36 e 38 della
 Costituzione, si profila contrasto tra norma costituzionale  e  norma
 primaria  quando  quest'ultima esclude espressamente dal diritto alla
 corresponsione di credito retributivo con funzione  previdenziale,  o
 credito previdenziale tout court che sia, il diritto all'adeguamento,
 che di quel credito costituisce una componente.
    Le conseguenze in ordine alla patita disparita' di trattamento tra
 collocati  in pensione negli anni andati e quelli collocati nell'anno
 corrente per effetto del mancato adeguamento appare evidente.
    Ritenuto dunque che le sollevate eccezioni siano rilevanti ai fini
 della definizione del proc. n. 3097/1990 nonche'  non  manifestamente
 infondate.