ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge   della
 Provincia  autonoma  di  Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del
 servizio sanitario provinciale) per mancato adeguamento ai principi e
 norme indicati dal decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
 (Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, notificato il 28 settembre
 1993, depositato in cancelleria il 5 ottobre successivo  ed  iscritto
 al n. 56 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e
 l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Franco  Favara,  per  il  ricorrente,
 l'Avvocato  Sergio  Panunzio  per  la Provincia autonoma di Bolzano e
 l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e   depositato   il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale della legge della Provincia  autonoma  di
 Bolzano  2  gennaio  1981,  n.  1  (Disciplina del servizio sanitario
 provinciale), sul presupposto che la predetta disciplina non  si  sia
 adeguata,  nel  termine  prescritto  ai  nuovi principi contenuti nel
 decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
 disciplina   in   materia   sanitaria),  con  conseguente  violazione
 dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai sensi dell'art. 97, primo  comma,
 dello  stesso  Statuto,  come attuato dall'art. 2, secondo comma, del
 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
 Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
 tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
 la potesta' statale di indirizzo e coordinamento).
    Premesso  che  la  materia  "igiene  e   sanita',   ivi   compresa
 l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera"  sarebbe attribuita in parte
 alla competenza concorrente (art. 9, n.  10,  dello  Statuto)  e  per
 larga  parte  a quella integrativa e di attuazione (art. 117, secondo
 comma, della Costituzione; art.  10  dello  Statuto),  il  ricorrente
 impugna la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, pur
 se  quest'ultima  legge,  a  rigore, dovrebbe essere considerata gia'
 abrogata   nelle  parti  contrarie  ai  nuovi  principi  posti  dalla
 legislazione statale,  direttamente  operanti  anche  nel  territorio
 della Provincia di Bolzano.
    Tuttavia,  il  ricorrente,  allo  scopo di evitare pregiudizievoli
 incertezze  circa  la  disciplina  legislativa  da  applicare   nella
 provincia  stessa,  chiede,  in via subordinata e per tuziorismo, che
 questa Corte dichiari cessata l'efficacia  delle  disposizioni  della
 predetta  legge provinciale divenute costituzionalmente illegittime a
 seguito dell'omesso adeguamento ai nuovi principi posti  dal  decreto
 n.  502  del 1992. Tale omesso adeguamento, ad avviso del ricorrente,
 si riscontra, tra l'altro, laddove si configura un servizio sanitario
 provinciale nominalmente separato, non si delinea l'unita'  sanitaria
 locale  come  azienda  od  ente strumentale della regione e non la si
 conforma all'art. 3 del citato decreto n. 502, non si  disciplina  le
 aziende  ospedaliere e i presidi ospedalieri in coerenza con l'art. 4
 del medesimo decreto, non si tiene conto dell'avvenuto  trasferimento
 dei  beni disposto dall'art. 5 dello stesso decreto e, infine, non si
 affida a un organismo unico  per  tutto  il  territorio  regionale  i
 compiti previsti dall'art. 7 del decreto n. 502 del 1992.
    2.  -  Si  e'  regolarmente  costituita  in  giudizio la Provincia
 autonoma di Bolzano  per  chiedere  l'inammissibilita'  e,  comunque,
 l'infondatezza del ricorso.
    Dopo  aver  affermato  che  la tesi sostenuta dal ricorrente circa
 l'immediata  operativita'  nel  territorio  provinciale  del  decreto
 legislativo n. 502 del 1992 appare palesemente errata, non rientrando
 quella   considerata   in   alcuna   delle   ipotesi   di   immediata
 applicabilita' previste dall'art. 2 del decreto  legislativo  n.  266
 del  1992  (vista  anche  l'insostenibilita' che nel caso si versi in
 materia di competenza "integrativa"), la resistente  ritiene  che  il
 ricorso sia inammissibile per almeno quattro motivi.
    La  prima ragione d'inammissibilita' risiederebbe nel fatto che il
 ricorso sarebbe stato proposto prima della scadenza del  termine  per
 l'adeguamento  stabilito  dal predetto art. 2 del decreto legislativo
 n. 266 del 1992, a norma del quale,  una  volta  stabilito  che  tale
 termine  e' ordinariamente di sei mesi, si fa salvo quello piu' ampio
 eventualmente stabilito dalla legge statale innovatrice.  E,  poiche'
 quest'ultima  (cioe'  il decreto legislativo n. 502 del 1992) prevede
 nel caso che disposizioni correttive possono essere emanate  fino  al
 31  dicembre  1993, e' da tale data che dovrebbe decorrere il termine
 di novanta giorni per la proposizione del ricorso.
    In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile  per  l'estrema
 genericita'  della  delibera del Consiglio dei ministri relativa alla
 proposizione del ricorso, non risultando dalla stessa delibera alcuna
 indicazione sulle disposizioni della legge  statale  comportanti  uno
 specifico  adeguamento  da  parte delle leggi provinciali e su quelle
 oggetto  di  contestazione.  E  cio'  sarebbe  in  palese  contrasto,
 oltreche'  con  i  principi  generali  sul  giudizio  di legittimita'
 costituzionale, con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,
 che   identifica   l'oggetto   dell'impugnativa   governativa   nelle
 "disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate".
    Analogo  vizio  di  genericita'  - e questo e' il terzo profilo di
 inammissibilita' - sarebbe imputabile anche al ricorso, dal quale non
 risulterebbe  specificato  l'atto  impugnato,  ne'  emergerebbero  le
 motivazioni poste a base delle censure e le censure stesse.
    Infine,  il  ricorso  sarebbe inammissibile poiche', per quanto e'
 dato   di   capire,   le   censure   riguarderebbero    la    materia
 dell'organizzazione  del servizio sanitario provinciale, la quale, ai
 sensi dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale,  e'  assegnata  alla
 competenza  (esclusiva)  della  Regione Trentino-Alto Adige, peraltro
 gia' esercitata, e non a quella assegnata alla Provincia, cui  invece
 il ricorso e' stato inammissibilmente indirizzato e notificato.
    Nel   merito,   le   censure   proposte,   oltretutto   a   titolo
 esemplificativo    (e     questo     sarebbe     ulteriore     motivo
 d'inammissibilita'),  sarebbero  infondate  poiche', innanzitutto, il
 servizio sanitario  provinciale  e'  parte  integrante  del  servizio
 sanitario  regionale;  e,  poi, perche' sulla base della legislazione
 primaria regionale la Provincia puo', e non deve, istituire le unita'
 sanitarie locali in aziende ospedaliere; inoltre,  perche'  l'art.  4
 del  decreto  n. 502 non puo' trovare applicazione nella provincia di
 Bolzano, non essendovi nel proprio  territorio  ospedali  di  rilievo
 nazionale  e  di  alta  specializzazione; e, ancora, perche' la nuova
 disciplina dei beni e'  condizionata  all'istituzione  delle  aziende
 ospedaliere,  verso  la  quale non ha optato la Provincia; e, infine,
 perche'  l'organismo  unico  per  l'intero   territorio   provinciale
 esisteva gia' nella provincia di Bolzano prima del decreto n. 502 del
 1992.
    3.  - La Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una "domanda di
 intervento in giudizio",  chiedendo  di  essere  messa  in  grado  di
 difendere  l'integrita'  delle proprie competenze di fronte a censure
 di mancato adeguamento,  che,  in  realta',  concernono  una  materia
 attribuita  alla  propria  competenza esclusiva. Infatti, anche se il
 ricorso e'  stato  proposto  contro  una  legge  della  Provincia  di
 Bolzano,  apparendo  percio'  inammissibile, tuttavia dovrebbe essere
 consentito   l'intervento   della   Regione,   poiche'    l'eventuale
 accoglimento  dello stesso ricorso investirebbe anche la legislazione
 regionale, sulla quale poggia quella provinciale contestata.
    4. - In prossimita' dell'udienza hanno presentato memorie tanto il
 ricorrente quanto la resistente.
    L'Avvocatura    dello    Stato    contesta,    in     particolare,
 l'ammissibilita'  dell'intervento  della  Regione Trentino-Alto Adige
 appellandosi  alla  pregressa  giurisprudenza   costituzionale,   pur
 riconoscendo, peraltro, la peculiarita' della situazione altoatesina.
 Quanto   alle  eccezioni  proposte  dalla  Provincia,  il  ricorrente
 osserva, innanzitutto, che il termine per ricorrere  non  puo'  esser
 spostato  per  effetto  della  prevista possibilita' di "correzioni".
 Riguardo, poi, alla censura di genericita', questa risulterebbe priva
 di valore, ove si considerasse  che  il  Consiglio  dei  ministri  e'
 organo  squisitamente  politico,  le  cui  deliberazioni  non possono
 contenere  indicazioni  tecniche  specifiche.  Piu'  in  particolare,
 l'Avvocatura  dello  Stato  osserva  che  la controparte non terrebbe
 conto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2  del  decreto
 legislativo n. 266 del 1992, oggetto del giudizio sarebbe divenuto un
 comportamento  di  non  adeguamento, e non - almeno direttamente - le
 singole  disposizioni,  sicche'  non  si  potrebbe  richiedere   alla
 deliberazione  governativa  la  stessa  specificita' che si esige per
 l'ipotesi del rinvio ai  sensi  dell'art.  127,  terzo  comma,  della
 Costituzione.    Del    resto,    avendo   la   Provincia   resistito
 pertinentemente  nel  merito, cio' significherebbe che, quantomeno il
 ricorso, era sufficientemente chiaro.
    La Provincia di Bolzano, nel ribadire  nella  propria  memoria  le
 eccezioni  proposte  e in particolare quella basata sulla genericita'
 della delibera governativa, ricorda a favore delle  proprie  tesi  la
 sentenza  n.  496  del 1993 di questa Corte. Alla stessa decisione la
 resistente si richiama laddove la Corte ha affermato che  il  termine
 per  ricorrere  contro  un  decreto-legge decorre dalla pubblicazione
 della legge di conversione, poiche' e' a partire da quest'ultima  che
 gli   effetti  prodotti  divengono  stabili.  Secondo  la  Provincia,
 allorche' si prevede la possibilita' di  provvedimenti  "correttivi",
 peraltro  effettivamente  adottati  nelle  more del giudizio, a egual
 ragione  si  dovrebbe  far  decorrere  il  predetto   termine   dalla
 pubblicazione  di  questi  ultimi  provvedimenti, poiche' non avrebbe
 senso pretendere dalla Provincia un adeguamento a norme  statali  che
 lo  stesso  legislatore nazionale ha successivamente modificato anche
 nei loro principi fondamentali.
    5. - Nel corso dell'udienza tanto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  quanto  la  Provincia  di  Bolzano  hanno  insistito sulle
 posizioni espresse nelle  memorie.  Anche  la  Regione  Trentino-Alto
 Adige,  autorizzata  a  discutere  soltanto  dell'ammissibilita'  del
 proprio intervento, ha ribadito la propria richiesta  affermando  che
 il  ricorso  governativo investe implicitamente le competenze ad essa
 attribuite  in  materia  di  ordinamento  degli   enti   sanitari   e
 ospedalieri.  Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in
 camera  di  consiglio  tale  questione  procedurale   rigettando   la
 richiesta  con  un'ordinanza  letta nel corso dell'udienza stessa. La
 Corte ha, infatti, ritenuto che, avendo il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri impugnato una legge della Provincia di Bolzano, spettava
 soltanto  a  quest'ultima  la  legittimazione  a  stare  in giudizio,
 poiche', per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi  di
 legittimita'  costituzionale  in  via  principale  non  e' ammessa la
 presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente  e  dal  titolare
 della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  ricorso  proposto  ai sensi dell'art. 97, primo comma,
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.  31  agosto
 1972,  n.  670),  come attuato dall'art. 2 del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
 statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
 di indirizzo  e  coordinamento),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale nei
 confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano  2  gennaio
 1981,  n.  1  (Disciplina  del  servizio  sanitario provinciale), per
 violazione dell'art. 9, n.  10,  del  citato  Statuto  speciale,  non
 essendosi  la  Provincia  adeguata  nei  termini  di  legge  ai nuovi
 principi introdotti nella materia dal decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    In attuazione dell'art. 97, primo comma,  dello  Statuto  speciale
 per  il  Trentino-Alto Adige, l'art. 2 del decreto legislativo n. 266
 del 1992 prevede eccezionalmente per le leggi delle Province autonome
 di Trento e di Bolzano e per quelle della Regione Trentino-Alto Adige
 un  particolare  sistema  di  adeguamento  ai  principi  e alle norme
 statali costituenti limiti alla legislazione provinciale e  regionale
 di  tipo  esclusivo  o concorrente. Questo sistema comporta, non gia'
 l'immediata  applicabilita'  delle  ricordate   norme   statali   nel
 territorio  della  Regione e delle Province, ma l'insorgere in capo a
 queste ultime, all'entrata in vigore di quelle disposizioni  statali,
 di  un  obbligo  di  adeguamento  della propria legislazione ai nuovi
 principi  introdotti   nell'ordinamento   nazionale.   Tale   obbligo
 dev'essere  soddisfatto,  ai  sensi dell'art. 2, primo comma, entro i
 sei mesi  successivi  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
 dell'atto  legislativo  recante i nuovi principi ovvero, nel caso che
 tale atto disponga diversamente, nel termine piu' ampio eventualmente
 fissato dal medesimo atto. Nel frattempo, precisa lo stesso articolo,
 continuano ad essere applicate le disposizioni legislative  regionali
 o  provinciali  preesistenti.  Nel  caso  che  il termine di sei mesi
 concesso per l'adeguamento trascorra inutilmente, entro i  successivi
 novanta  giorni  dalla  scadenza del medesimo termine le disposizioni
 legislative regionali o provinciali preesistenti non adeguate possono
 essere impugnate dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  via
 diretta  davanti  alla Corte costituzionale, previa deliberazione del
 Consiglio dei ministri (art. 2, secondo e terzo comma).
    Ai sensi dell'art.  2,  quarto  comma,  sono  sottratte  a  questo
 sistema  di  adeguamento - e, quindi, sono immediatamente applicabili
 nel territorio della Regione e delle Province  -  soltanto  le  leggi
 costituzionali,  le  leggi statali adottate nelle materie nelle quali
 la Regione e le Province autonome  sono  attributarie  di  delega  di
 funzioni   statali   o  di  potesta'  legislativa  integrativa  delle
 disposizioni statali, nonche' le norme internazionali  e  comunitarie
 direttamente  applicabili.  Lo  stesso  articolo,  al  quinto  comma,
 dispone  altresi'  che  restano   fermi   i   poteri   di   ordinanza
 amministrativa  diretti  a  provvedere  a  situazioni  eccezionali di
 necessita' ed urgenza.
    Diversamente da quel che mostra di supporre il ricorrente, non  si
 puo' dubitare che nel caso in esame venga in questione il particolare
 sistema  di  adeguamento  e  di  impugnazione  appena  descritto, dal
 momento che deve assolutamente escludersi che  ricorra  alcuna  delle
 ipotesi  elencate  nell'art.  2,  quarto  comma,  relative alle leggi
 statali di immediata applicabilita' nel territorio  della  Regione  o
 delle Province autonome. Infatti, la legge della Provincia di Bolzano
 n.  1  del  1981,  oggetto  del  ricorso  esaminato, e' riconducibile
 all'esercizio della competenza di tipo  concorrente  attribuita  alla
 stessa  Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale ("igiene
 e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e  ospedaliera").  Non
 puo',  pertanto,  fondatamente  affermarsi  che  la legge provinciale
 impugnata  sia  stata  abrogata  per  effetto  del  sopravvenire  del
 decreto-legislativo  n.  502  del  1992,  considerato che non puo' in
 alcun modo ritenersi che la materia disciplinata da quella legge  sia
 oggetto  di  potesta' legislativa integrativa o di delega di funzioni
 statali.
    3. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia di  Bolzano
 nella  sua  prima  eccezione  di  inammissibilita',  il  ricorso  del
 Presidente del  Consiglio  dei  ministri  introduttivo  del  presente
 giudizio  e'  stato  proposto  nei  termini  prescritti  dall'art. 2,
 secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992.
    Secondo  l'art.  2, primo comma, del decreto ora citato i sei mesi
 per adempiere l'obbligo di adeguamento  iniziano  a  decorrere  dalla
 pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'atto  legislativo
 contenente i principi e le norme costituenti limiti alla legislazione
 regionale o provinciale, vale a dire,  con  riferimento  al  caso  di
 specie, dal giorno della pubblicazione del decreto legislativo n. 502
 del  1992 (30 dicembre 1992). Come e' stato prima ricordato, ai sensi
 del secondo e terzo  comma  del  medesimo  art.  2,  il  termine  per
 l'impugnazione  diretta,  da  parte  del  Governo, delle disposizioni
 legislative regionali o provinciali non adeguate e' di novanta giorni
 dalla scadenza  del  precedente  termine  semestrale.  E  poiche'  il
 ricorso  e' stato notificato a quest'ultima il 28 settembre 1993, non
 v 'e' dubbio che siano stati  rispettati  i  termini  prescritti  dal
 ricordato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
    Ne'  puo' ritenersi fondato l'argomento addotto dalla Provincia di
 Bolzano, secondo il quale - poiche' l'art.  1,  quarto  comma,  della
 legge  delega  23  ottobre 1992, n. 421, stabilisce che "disposizioni
 correttive" dei decreti delegati emessi sulla base della stessa legge
 (quindi  del  decreto  n.  502  del  1992)  possono  essere  emanate,
 ovviamente  nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal
 medesimo art. 1, con ulteriori decreti legislativi da adottarsi  fino
 al 31 dicembre 1993 - e' da quest'ultima data che dovrebbe iniziare a
 decorre il termine semestrale per l'adeguamento delle leggi regionali
 o provinciali.
    In  realta',  il  31  dicembre  1993  e' il termine ultimo dato al
 Governo per l'esercizio della delega prevista dall'art. 1 della legge
 n. 421 del 1992 in relazione a eventuali ulteriori  decreti  volti  a
 correggere   disposizioni   emanate,  nell'esercizio  della  medesima
 delega, con precedenti decreti delegati. Si  tratta  di  un'evenienza
 del  tutto concepibile nell'ambito della delegazione legislativa, che
 tuttavia non puo' condurre a ipotizzare  che  i  decreti  soggetti  a
 eventuali correzioni, entro i limiti temporali ultimi concessi per lo
 svolgimento  del  potere delegato, possano esser considerati per cio'
 stesso  come  atti  provvisori.   Al   contrario,   ciascun   decreto
 legislativo delegato, una volta emanato, e' un atto legislativo a se'
 stante,  potenzialmente  idoneo  a produrre effetti normativi stabili
 nell'ordinamento giuridico, allo stesso  modo  di  una  comune  legge
 ordinaria.  Pertanto, poiche' l'art. 2 del decreto legislativo n. 266
 del 1992, prima ricordato, fa  decorrere  il  termine  semestrale  di
 adeguamento  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei singoli
 atti legislativi, e' dal 30 dicembre 1992, data di pubblicazione  del
 decreto  legislativo n. 502 del 1992, che deve iniziare la decorrenza
 della sequenza dei  termini  per  l'impugnazione  effettuata  con  il
 ricorso in esame.
    Le  argomentazioni  ora  svolte dimostrano la netta differenza del
 caso ora esaminato con quello oggetto della decisione n. 496 del 1993
 di questa Corte,  invocata  dalla  Provincia  di  Bolzano  nella  sua
 memoria  di udienza. Allora, avendo di fronte a se' il problema della
 tempestivita' di un adeguamento delle leggi  provinciali  a  principi
 posti  con  un  decreto-legge,  questa Corte ha affermato che "non si
 puo'  ragionevolmente  sostenere  che,  quando  il  nuovo   principio
 limitativo   delle  competenze  provinciali  sia  introdotto  con  un
 decreto-legge,  il termine per l'adeguamento da parte del legislatore
 provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione,
 debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale del medesimo  decreto-legge.  Infatti,  sarebbe  del  tutto
 irragionevole   pretendere  che  il  legislatore  provinciale  faccia
 affidamento,  ai  fini  dell'opera  di  adeguamento   delle   proprie
 discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge,
 che  sono  efficaci  soltanto  in  via provvisoria e che, per effetto
 dell'eventuale   mancata    conversione    in    legge,    potrebbero
 successivamente  perdere  ogni  efficacia sin dalla loro origine". E'
 evidente che queste considerazioni, riferibili a un atto  provvisorio
 e  di  per  se'  non  idoneo  a  produrre  norme  stabilmente vigenti
 nell'ordinamento, non possono  essere  estese  a  un  atto,  come  il
 decreto  legislativo,  al  quale  non sono minimamente attribuibili i
 predetti caratteri.
    4. - L'inammissibilita' del ricorso deriva, invece, dal fatto che,
 con riguardo al testo della delibera del Consiglio dei ministri posta
 a  base  del   ricorso   stesso,   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale   non   risultano  sufficientemente  determinate,  ne'
 determinabili, nella loro sostanza.
    Questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n. 496 del  1993),
 in conformita' a una giurisprudenza costante, che, collocandosi in un
 quadro  connotato  dal carattere tassativo delle competenze di ordine
 costituzionale, la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  da
 adottare in previsione del ricorso di legittimita' costituzionale nei
 confronti  di  leggi regionali o provinciali, ha il suo fondamento in
 un'esigenza,  non  di  natura  formale,  ma  di  sostanza,   connessa
 all'importanza  dell'atto  di impugnativa della legge e alla gravita'
 dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. La stessa  Corte
 ha,  anzi,  precisato nella medesima sentenza che "trattandosi di una
 decisione  dell'organo  costituzionale  investito   della   direzione
 politica  nazionale,  al quale nella specie spetta, in rappresentanza
 dell'unita' dell'ordinamento statale, il  potere  di  sollecitare  la
 reintegrazione  dell'ordine  costituzionale che si assume leso da una
 legge regionale (o provinciale), la deliberazione del  Consiglio  dei
 ministri  comporta  una  scelta  di  politica istituzionale diretta a
 prefigurare, quantomeno nelle sue  linee  essenziali,  la  violazione
 ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto
 della  questione  che  si intende sollevare e che verra' definita nei
 suoi termini di legge  nel  successivo  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni
 legislative sospettate  d'incostituzionalita'  e  delle  disposizioni
 costituzionali  che si assumono violate (art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87).
    Se si applicano questi principi al caso di specie, risulta che  la
 delibera  del  Consiglio  dei  ministri  posta  a  base  del  ricorso
 introduttivo del presente giudizio omette gli elementi minimi in base
 ai  quali  sia  possibile  determinare  con   sufficiente   chiarezza
 l'oggetto  della  questione  che  si  intendeva  sollevare.  Infatti,
 dall'estratto conforme al verbale, depositato  in  giudizio,  risulta
 che  il  Consiglio  dei  ministri,  in  data  24  settembre  1993, ha
 approvato la "determinazione di promuovere ricorso  per  legittimita'
 costituzionale avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2
 gennaio  1981,  n.  1,  recante  disciplina  del  servizio  sanitario
 provinciale".  E' agevole osservare che, a differenza del caso deciso
 con la sentenza n. 496 del  1993  di  questa  Corte,  nella  delibera
 appena  citata  manca  del  tutto  qualsiasi riferimento al parametro
 costituzionale o,  piu'  precisamente,  alle  disposizioni  di  legge
 statale  contenenti  i  principi o le norme cui occorreva adeguare la
 legislazione  provinciale  contestata.   Inoltre,   non   si   rivela
 sufficientemente    chiara    neppure    l'indicazione   dell'oggetto
 dell'impugnazione, sia perche' la legge provinciale  n.  1  del  1981
 consta  di  molteplici  articoli dal contenuto assai diverso fra loro
 (ripartizione delle funzioni tra Provincia e  comuni,  organizzazione
 dei  servizi gestiti dalla provincia e di quelli gestiti dalle Unita'
 sanitarie locali, procedure di programmazione, prestazioni  sanitarie
 e  livelli di assistenza, etc.), sia perche' la stessa legge e' stata
 sottoposta a numerose modificazioni succedutesi in un arco  di  tempo
 oscillante  fra il 1982 e il 1993. In altri termini, sotto il profilo
 da ultimo accennato, la semplice indicazione della legge  provinciale
 "non  adeguata"  non  rende  sufficientemente  determinabile nei suoi
 elementi  essenziali  l'oggetto  della  questione   di   legittimita'
 costituzionale  che  si  era deciso di sollevare in sede di Consiglio
 dei ministri.
    Questa conclusione non si basa su una  pretesa  equiparazione  dei
 requisiti  di  determinatezza richiesti per la delibera del Consiglio
 dei ministri susseguente al rinvio della  legge  regionale  ai  sensi
 dell'art.  127,  terzo  e  quarto  comma, della Costituzione (o delle
 corrispondenti norme contenute in altri Statuti  speciali).  Come  ha
 osservato   l'Avvocatura   dello   Stato,   quest'ultima  ipotesi  e'
 particolarmente connotata  dall'inserimento  della  promozione  della
 questione  di  costituzionalita'  nell'ambito  di  un procedimento di
 formazione di una determinata legge regionale e,  pertanto,  comporta
 una  puntuale  definizione dei termini del giudizio in relazione alle
 singole  disposizioni  che  si  intendono  censurare.  Tuttavia,   la
 particolare  disciplina  dell'impugnazione delle leggi delle Province
 autonome di Trento e di Bolzano e della Regione  Trentino-Alto  Adige
 prevista  dall'art.  2  del  decreto  legislativo n. 266 del 1992 non
 modifica - ne' potrebbe modificare - il principio secondo il quale il
 giudizio di legittimita' costituzionale promosso  direttamente  dallo
 Stato  o  dalle  regioni  (o  dalle province autonome) e' un giudizio
 basato  sulla  domanda  o,  piu'  propriamente,  in  via  di  azione.
 Pertanto,  se  pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio
 dei ministri volta a promuovere il giudizio di costituzionalita'  nei
 modi  previsti  dal  citato  art.  2  deve indicare, oltre alla legge
 regolante la materia di competenza delle province  autonome  o  della
 Regione  Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le
 disposizioni statali innovatrici comportanti  la  predetta  attivita'
 legislativa di adeguamento.
    In   conseguenza   di   cio'   non  puo'  riconoscersi  fondamento
 all'osservazione formulata dall'Avvocatura dello  Stato,  secondo  la
 quale,  a  seguito  dell'entrata  in vigore delle norme di attuazione
 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art.
 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio  di
 legittimita'  costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non
 adeguate"  sarebbe  divenuto,  piu'  propriamente,  il  comportamento
 omissivo tenuto dal legislatore regionale o provinciale. Infatti, per
 quanto    sia    indubitabile   che   l'individuazione   dell'oggetto
 dell'impugnazione  comporti  una maggiore elasticita' nel caso in cui
 questo  consiste  nelle   "disposizioni   legislative   regionali   o
 provinciali  non  adeguate",  per  usare l'espressa dizione contenuta
 nell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del  1992,
 tuttavia  cio'  non puo' condurre fino al punto di ritenere che, allo
 stesso modo del conflitto di attribuzione, l'oggetto del giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  possa  essere dato da un comportamento.
 Sulla base dei principi costituzionali posti a base di tale giudizio,
 puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
 controllo di legittimita'  costituzionale  di  competenza  di  questa
 Corte  non  puo'  avere  ad  oggetto  altro che atti legislativi e le
 disposizioni normative in essi contenute, tanto se il giudizio e'  in
 via incidentale, quanto se e' in via principale.