ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'Interno e Trifone Maria, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Maria Trifone contro il Ministero dell'Interno per il pagamento dell'indennita' di accompagnamento, piu' interessi legali e rivalutazione monetaria, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza dell'8 luglio 1992, pervenuta a questa Corte il 6 dicembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtu' della sentenza n. 156 del 1991, e' previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale; che, secondo il giudice remittente, la norma denunziata determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale, gia' affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Considerato che la questione e' gia' stata sottoposta a questa Corte la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.