ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa  l'8  luglio  1992
 dal  Tribunale  di  L'Aquila  nel procedimento civile vertente tra il
 Ministero dell'Interno e  Trifone  Maria,  iscritta  al  n.  758  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 aprile 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di  un  procedimento  civile  promosso  da
 Maria  Trifone  contro  il  Ministero  dell'Interno  per il pagamento
 dell'indennita'  di  accompagnamento,   piu'   interessi   legali   e
 rivalutazione  monetaria,  il  Tribunale  di  L'Aquila, con ordinanza
 dell'8 luglio 1992, pervenuta a questa Corte il 6 dicembre  1993,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3, primo comma, e 38, primo
 comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.  442
 cod.  proc.  civ.,  nella  parte  in  cui  non  prevede l'obbligo del
 giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di  somme
 di  denaro  per  crediti  relativi  a  prestazioni  di assistenza, di
 determinare, oltre gli interessi  nella  misura  legale,  il  maggior
 danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore
 del  suo  credito, analogamente a quanto, in virtu' della sentenza n.
 156 del 1991, e' previsto per i crediti  relativi  a  prestazioni  di
 previdenza sociale;
      che,   secondo   il  giudice  remittente,  la  norma  denunziata
 determina una ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  crediti
 previdenziali    e    crediti   assistenziali,   in   contrasto   con
 l'equiparazione delle due categorie,  sotto  il  profilo  funzionale,
 gia' affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;
      che   nel   giudizio   davanti   alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile.
    Considerato che la questione e' gia'  stata  sottoposta  a  questa
 Corte  la  quale,  con  sentenza  n.  196  del  1993,  ha  dichiarato
 "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.  nella
 parte  in  cui  non  prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di
 condanna al pagamento di somme  di  denaro  per  crediti  relativi  a
 prestazioni   di   assistenza   sociale   obbligatoria,  il  medesimo
 trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza  sociale
 in  ordine  agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno
 sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.