ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-
 legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in  materia  di  imposte
 sui  redditi,  sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
 termini per la definizione  agevolata  delle  situazioni  e  pendenze
 tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
 ed  altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
 nonche' altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa
 il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di
 Reggio  Calabria  sul  ricorso proposto da Abenavoli Carmelo ed altre
 contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritta al n. 728  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  13  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria di primo grado di Reggio
 Calabria, con ordinanza del 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il
 22 novembre 1993), ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  53
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455, nella parte in
 cui dispone che  fino  al  31  dicembre  1993  restano  in  vigore  e
 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite gia' deter-
 minate  in  esecuzione  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 20
 gennaio 1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio  1990),  che
 fa  riferimento  al  valore  unitario  di  mercato  ritraibile in via
 ordinaria dall'immobile invece che al valore della  locazione,  cosi'
 determinando  "una disarmonia del sistema tributario" e la violazione
 del  "principio  generale  della   proporzionalita'   rispetto   alla
 capacita' contributiva";
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
 giudizio, ha rilevato la inammissibilita'  della  questione  per  non
 essere stato convertito in legge il decreto-legge n. 455 del 1992, di
 cui fa parte la norma impugnata;
    Considerato  che  il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non e'
 stato convertito in legge entro il termine prescritto,  come  risulta
 dal  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 23
 gennaio 1993;
      che, quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa  Corte
 (v.,  ex plurimis, ordinanze n. 133 e 32 del 1994 e 389 del 1993), la
 questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;