IL PRETORE Sentite le parti e letti gli atti; Rilevato che Casarin Vittorino e' stato tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per aver effettuato uno scarico di reflui da insediamento produttivo superante i limiti di accettabilita' previsti dal d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, colonna "acque correnti" ("Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque"); Rilevato altresi' che prima dell'apertura del dibattimento l'imputato ha formulato richiesta di applicazione di pena ex art. 444 del c.c.p. subordinando tale richiesta alla sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e che la difesa, nel caso la richiesta di cui sopra fosse ritenuta non accoglibile per il divieto contenuto nell'art. 60, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, ha eccepito l'incostituzionalita' di tale divieto per lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dell'imputato stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione; O S S E R V A Indubbiamente l'art. 60 della legge n. 689/1981 esclude la possibilita' di applicare le sanzioni sostitutive per il reato oggetto del presente procedimento. E' altresi' pacifico che vi sono altre leggi antinquinamento che prevedono reati sanzionati piu' gravemente di quello per cui oggi si procede (facendo quindi ritenere la sussistenza di una lesione piu' rilevante del medesimo bene giuridico) ma che non subiscono il medesimo divieto di applicazione di sanzioni sostitutive. Bastera' ricordare i decreti legislativi del 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, che, regolamentando gli scarichi industriali di alcune sostanze pericolose, prevedono sanzioni piu' severe di quelle stabilite dalla "legge Merli". Ci si trova quindi in presenza di una situazione di irragionevolezza normativa che provoca una lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e una limitazione del diritto di difesa dell'imputato tutelato dall'art. 24 della Costituzione. La questione, comunque, e' gia' stata proposta con ordinanza datata 22 novembre 1993 dal pretore di Genova con ampie argomentazioni pienamente condivisibili. A cio' si deve aggiungere che nel caso in esame, trattandosi di uno scarico indiretto nella laguna di Venezia, si contesta all'imputato di aver superato i limiti previsti dal d.P.R. n. 962/1973 e cioe' quegli stessi limiti che se vengono superati dagli scarichi diretti in laguna comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 ("Interventi per la salvaguardia di Venezia") che non soggiaciono al divieto di sostituzione della pena prevista dall'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981. Si verifica cosi' una ulteriore e ingiustificata disparita' di trattamento in relazione a lesioni del medesimo bene giuridico.