IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di appello, iscritta a ruolo con il n. 5521.92 e promossa dall'I.N.P.S. con il proc. avv. Marco Cavallari, appellante, contro Bettin Antonietta con il proc. dom. avv. Bruno Bertolo, appellata. Oggetto: riforma della sentenza del pretore di Padova n. 436/1991. Con la sentenza impugnata il pretore di Padova, uniformandosi ad un costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione, ha riconosciuto il diritto di Antonietta Bettin di ottenere l'integrazione al minimo su una della pensioni di cui gode e di mantenere per l'altra pensione di cui fruisce l'importo dell'integrazione in godimento alla data del 30 settembre 1983 "cristallizzato" e destinato ad essere assorbito per effetto delle perequazione automatica, ai sensi dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che all'art. 11, ventiduesimo comma, ha disposto: "l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione". Cio' comporta in linea di principio che la cristallizzazione dell'integrazione soppressa opera con esclusivo riferimento all'ipotesi, di cui al sesto e settimo comma del citato art. 6, di concorso di una sola pensione e di reddito eccedente il limite di legge. Nel caso in esame nel consegue in concreto la perdita della cristallizzazione su una delle due pensioni della Bettin a far data dal 1$ ottobre 1983. Sulla disposizione in esame appaiono consistenti i dubbi di legittimita' costituzionale che inducono a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione relativa sollevata dall'odierna appellata con riguardo alla denunciata violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il legislatore, invero, con l'introduzione di una norma falsamente interpretativa ha in realta' radicalmente innovato nella materia venendo ad incidere retroattivamente sulla disciplina del cumulo delle pensioni integrabili che era stato garantito da tutta una serie di pronunce della Corte costituzionale, mosse dall'intento di razionalizzazione il sistema vigente anteriormente alla legge n. 638/1983, che avevano avuto l'effetto di far venir meno sino al 1$ ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione rendendo possibile la titolarita' di piu' integrazioni al minimo (cosi' espressamente di legge nella sentenza n. 184/1988). E con specifico riferimento alla nuova generale disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 la Corte (con la stessa sentenza citata) aveva respinto il sospetto che la norma contrastasse con la necessita' di assicurare al pensionato il soddisfacimento di fondamentali bisogni ed esigenze di vita, non mancando di evidenziare come la disposizione consentisse comunque la perequazione automatica del trattamento non integrato e di sottolineare come il nuovo regime uniforme si collocasse in prospettiva temporalmente operante a far data dal 1$ ottobre 1983. E ancora con la nota sentenza n. 418/1991 la Corte ha ribadito come, in considerazione degli effetti della precedente sentenza n. 314/1985 "il principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1$ ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente". Alla luce dei principi richiamati la norma impugnata nella parte in cui, per le pensioni anteriori al 1$ ottobre 1983, consente di mantenere l'integrazione al minimo con limitato riferimento al cumulo tra pensione e reddito, con esclusione immotivata ed irrazionale dell'ipotesi in cui la perdita dell'integrazione sia dovuta al cumulo tra piu' pensioni, appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione creando irragionevole discriminazione nel trattamento pensionistico con riguardo ad un meccanismo di conservazione di livelli economici gia' attribuiti nel vigore di un regime che, nella discrezionalita' del legislatore del tempo, risultava comunque volto ad assicurare al lavoratore il rispetto di fondamentali esigenze di vita.