IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  di
 appello, iscritta a ruolo con il n. 5521.92 e promossa  dall'I.N.P.S.
 con   il  proc.  avv.  Marco  Cavallari,  appellante,  contro  Bettin
 Antonietta con il proc. dom. avv. Bruno Bertolo, appellata.
    Oggetto: riforma della sentenza del pretore di Padova n. 436/1991.
    Con la sentenza impugnata il pretore di Padova,  uniformandosi  ad
 un costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione,
 ha   riconosciuto   il  diritto  di  Antonietta  Bettin  di  ottenere
 l'integrazione al minimo su una della  pensioni  di  cui  gode  e  di
 mantenere   per   l'altra   pensione   di   cui   fruisce   l'importo
 dell'integrazione in  godimento  alla  data  del  30  settembre  1983
 "cristallizzato"  e  destinato  ad essere assorbito per effetto delle
 perequazione automatica,  ai  sensi  dell'art.  6,  quinto,  sesto  e
 settimo  comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
 legge 11 novembre 1983, n. 638.
    Nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge 24  dicembre
 1993,  n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che
 all'art. 11, ventiduesimo comma,  ha  disposto:  "l'art.  6,  quinto,
 sesto   e  settimo  comma  del  d.l.  12  settembre  1983,  n.  463,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
 si  interpreta  nel  senso  che  nel  caso  di concorso di due o piu'
 pensioni integrate al trattamento minimo,  liquidate  con  decorrenza
 anteriore  alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge,
 il trattamento  minimo  spetta  su  una  sola  delle  pensioni,  come
 individuata  secondo  i  criteri previsti al terzo comma dello stesso
 articolo,  mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a
 calcolo  senza  alcuna  integrazione".  Cio'  comporta  in  linea  di
 principio  che la cristallizzazione dell'integrazione soppressa opera
 con esclusivo riferimento all'ipotesi, di  cui  al  sesto  e  settimo
 comma  del  citato  art.  6,  di  concorso  di una sola pensione e di
 reddito eccedente il limite di legge. Nel caso in esame nel  consegue
 in  concreto  la  perdita  della  cristallizzazione  su una delle due
 pensioni della Bettin a far data dal 1$ ottobre 1983.
    Sulla disposizione  in  esame  appaiono  consistenti  i  dubbi  di
 legittimita'    costituzionale    che   inducono   a   ritenere   non
 manifestamente infondata l'eccezione relativa sollevata  dall'odierna
 appellata  con  riguardo  alla  denunciata  violazione  dei  principi
 costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    Il legislatore, invero, con l'introduzione di una norma falsamente
 interpretativa ha in  realta'  radicalmente  innovato  nella  materia
 venendo  ad  incidere  retroattivamente  sulla  disciplina del cumulo
 delle pensioni integrabili che era stato garantito da tutta una serie
 di  pronunce  della  Corte  costituzionale,  mosse  dall'intento   di
 razionalizzazione  il  sistema  vigente  anteriormente  alla legge n.
 638/1983, che avevano avuto l'effetto di far venir meno  sino  al  1$
 ottobre  1983 ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni
 a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
 dipendenti  in  presenza  di  altra  pensione  rendendo  possibile la
 titolarita' di piu' integrazioni al minimo  (cosi'  espressamente  di
 legge  nella  sentenza n. 184/1988). E con specifico riferimento alla
 nuova generale disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 la  Corte
 (con  la  stessa  sentenza  citata) aveva respinto il sospetto che la
 norma contrastasse con la necessita' di assicurare al  pensionato  il
 soddisfacimento  di  fondamentali  bisogni  ed  esigenze di vita, non
 mancando di evidenziare come la disposizione consentisse comunque  la
 perequazione   automatica   del   trattamento   non  integrato  e  di
 sottolineare  come  il  nuovo  regime  uniforme  si   collocasse   in
 prospettiva  temporalmente operante a far data dal 1$ ottobre 1983. E
 ancora con la nota sentenza n. 418/1991 la Corte ha ribadito come, in
 considerazione degli effetti della precedente  sentenza  n.  314/1985
 "il  principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal
 legislatore del 1983, deve intendersi  validamente  operante  solo  a
 partire dal 1$ ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente".
    Alla  luce  dei principi richiamati la norma impugnata nella parte
 in cui, per le pensioni anteriori al 1$  ottobre  1983,  consente  di
 mantenere l'integrazione al minimo con limitato riferimento al cumulo
 tra  pensione  e  reddito,  con  esclusione immotivata ed irrazionale
 dell'ipotesi in cui la perdita dell'integrazione sia dovuta al cumulo
 tra piu' pensioni, appare in contrasto con i  principi  di  cui  agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione creando irragionevole discriminazione
 nel  trattamento  pensionistico  con  riguardo  ad  un  meccanismo di
 conservazione di livelli economici gia' attribuiti nel vigore  di  un
 regime   che,  nella  discrezionalita'  del  legislatore  del  tempo,
 risultava comunque volto ad assicurare al lavoratore il  rispetto  di
 fondamentali esigenze di vita.