IL PRETORE Rilevato che la difesa ha sollevato nel presente procedimento penale n. 21070/93 r.g. a carico di Arienti Renato, imputato del reato ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, lett. b), 4, lett. b), e 22 della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per violazione degli artt. 117, 25 e 3, della Carta fondamentale, nella parte in cui sottrae alla sezione penale ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 uno scarico in acque superficiali di reflui di collettore fognario eccedenti i limiti massimi previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 ma rientrante in quelli, meno rigorosi, previsti dalle tabelle allegate alla cennata legge regionale; Rilevato altresi' che il risultato delle analisi effettuate sul campione delle acque di scarico del depuratore del comune di Pecetto Torinese prelevato dal servizio di igiene pubblica ha evidenziato - come emer so a dibattimento - un effettivo supero dei limiti massimi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 relativamente al parametro azoto ammoniacale rientrando peraltro il valore accertato nei limti massimi fissati con la tabella 2.IV allegata alla legge regionale piu' volte citata; Vista l'ordinanza 26 novembre 1992 di quest'ufficio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1993, n. 14, nonche' quella 18 marzo 1993 del pretore di Torino, sede circondariale, in procedimento n. 1374/1993 e quella 18 agosto 1992 del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Reggio Emilia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1992, n. 47, prima serie speciale, in materia analoga; O S S E R V A La questione sollevata dalla difesa appare rilevante e non manifestamente infondata. La legge n. 319/1976, con successive modifiche, ha introdotto nell'ordinamento - come palesata dal tenore dei suoi art. 1, 2, 9, primo e ultimo comma, e 21 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice (Cassazione, sezioni unite, 31 maggio 1991), una disciplina generale degli scarichi estesa a tutto il territorio nazionale e a qualsiasi tipo di scarico nonche' fondata, da un lato, sull'obbligo di autorizzazione per ogni scarico, eccetto quelli da insediamenti civili in pubblica fognatura e quelli preesistenti al maggio 1976 da insediamenti civili non recapitanti in pubblica fognatura; dall'altro sulla osservanza per tutti (fatta eccezione per i soli scarichi civili in fognatura) dei limiti di accettabilita' di cui alle tabelle A e C allegate alla legge n. 319/1976. Ha poi previsto, la legge stessa, agli artt. 14, secondo comma, seconda parte, e 4, primo comma, lett. a), un intervento legislativo regionale sulla regolamentazione di dettaglio degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature. Trattasi peraltro di potesta' legislativa di mera attuazione e integrazione della legislazione statale non rientrando la tutela dei corpi recettori e delle acque superficiali tra le materie elencate nell'art. 117, primo comma, della Costituzione e oggetto di potesta' legislativa "concorrente" o "ripartita" delle regioni. Del resto, la legge n. 319/1976 non ha dettato meri principi generali ma ha introdotto una disciplina variegata e immediatamente cogente in ambito nazionale. La successiva legislazione regionale doveva informarsi dunque ai limiti massimi tabellari sanciti con la legge statale, la cui osservanza costituisce principio fondamentale in materia. Tale conclusione e' stata fatta propria dalla stessa Corte regiolatrice con sentenza n. 20/2-2 aprile 1990, Armuzzi, secondo cui le regioni possono prevedere solo un abbassamento dei limiti di accettabilita' dei reflui e non anche un innalzamento oltre i tetti indicati dalla legge penale. Si veda, anche (Cassazione, sezioni unite, 12 febbraio 1993, Tognetti). Orbene, la legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, non si e' conformata a tale principio poiche' le tabelle allegate alla medesima legge prevedono per alcuni parametri, tra cui quello relativo all'azoto ammoniacale il cui supero forma oggetto del presente giudizio, limiti meno rigorosi di quelli della legge statale. In particolare, mentre il limite massimo previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e' pari a mg/l 15 relativamente al parametro azoto ammoniacale, quello previsto dalla legge regionale n. 13/1990 (tabella 2.IV applicabile nel comune di Pecetto Torinese, e pari a mg/l 60. La cennata normativa regionale (artt. 4, lett. b), e 10, lett. b) della l.r. n. 13/1990) sembra dunque porsi in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, della Costituzione, rappresentando esercizio di una potesta' legislativa che alla Regione non competeva in quanto modificativa dei principi fondamentali della legislazione statale e incidente nella sfera sanzionatoria penale parimenti riservata allo Stato con violazione inoltre - almeno sotto il profilo concreto - del principio di eguaglianza conseguendone di fatto discipline penali differenziate rispetto al rimanente territorio nazionale e alla generalita' dei consociati rimanendo vulnerato il disposto dell'art. 3 della Carta fondamentale. Si osserva che l'art. 22 della legge regionale richiama, in punto sanzione, gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 319/1976. Trattasi peraltro di richiamo per un verso pleonastico, se riferito a fattispecie identicamente disciplinate dalla legge statale e regionale, per altro verso integrante comunque illegittima ingerenza della legislazione regionale nella sfera riservata alla potesta' punitiva dello Stato, ingerenza estrinsecabile vuoi con la sottrazione totale o parziale, di talune fattispecie al rigore della sanzione penale in virtu' dei precetti piu' tolleranti della legge regionale, vuoi con l'assoggettamento a sanzione penale di fattispecie non sanzionate (o sanzionate diversamente) dalla legge statale vuoi, infine, con la mera previsione di sanzioni penali. In ordine alla rilevanza della dedotta questione di costituzionalita' basti ricordare che le risultanze della istruttoria sinora esperita hanno suffragato gli estremi obiettivi del reato contravvenzionale contestato e in particolare l'effettuazione di scarichi del collettore fognario di Pecetto Torinese (qualificabile, per la portata, nella categoria b di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/1990) eccedenti i limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 relativamente al parametro "azoto ammoniacale" nonche' la riconducibilita' di tali scarichi all'imputato (o, quanto meno, anche all'imputato) quale responsabile della ditta all'epoca incaricata della costruzione e manutenzione del depuratore comunale della sussumibilita' della condotta contestata nella previsione ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 osta peraltro la citata normativa regionale che legittima, per se', scarichi eccedenti i limiti massimi tabellari fissati con legislazione statale purche' rientranti in quelli meno rigorosi fatti propri dalla legge regionale. Questa, d'altro canto, non puo' essere disciplina dall'a.g.o. occorrendo specifica pronuncia del giudice delle leggi (Corte costituzionale n. 285/1990). Da ultimo non giova addurre la possibilita' di una pronuncia terminativa che esluda la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato poiche' detta pronuncia postula comunque l'astratta configurabilita' dell'illecito in esame.