IL TRIBUNALE Ha pronuncianto la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 8/1993 reg. cont. not. a carico del notaio Guarino Aldo di Maniago; Premesso che a seguito della ordinaria ispezione biennale da parte dell'archivio notarile di Pordenone venivano rilevate due violazioni previste dall'art. 51 n. 10 legge notarile, quattro violazioni previste dall'art. 53 l.n., sette violazioni previste dall'art. 62 l.n., violazioni tutte sanzionate disciplinamente con l'ammenda dall'art. 137 l.n. (verbale di ispezione del 15 luglio 1993 in atti); che il notaio Guarino avvalendosi delle facolta' di cui all'art. 151 l.n., provvedeva al pagamento delle somma di L. 2.700, corrispondente al quarto del massimo della ammenda stabilita dall'art. 137 l.n. per tutte le violazioni riscontrate, chiedendo con specifica istanza ai sensi dell'art. 95 delle istruzioni sul notariato approvate con d.m. 23 maggio 1916 la declaratoria di estinzione dell'azione disciplinare per intervenuta oblazione; che alla istanza risulta allegata la corrispondente ricevuta di pagamento; che, conseguentemente, con atto 8 novembre 1993 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone territorialmente competente chiedeva a questo tribunale l'emissione di sentenza di non doversi procedere nei confronti del notaio Guarino in relazione alle contravvenzioni di cui al citato verbale di ispezione per intervenuta oblazione; che il notaio non risulta recidivo come attestato in data 16 dicembre 1993 dall'archivio notarile di Pordenone; che in relazione alla richiesta declaratoria, dovendosi accertare la invocata sussistenza della causa di estinzione dell'azione disciplinare con riferimento al pagamento del quarto del massimo della somma indicata dall'art. 137 l.n., tale ultima norma risulta di immediata e diretta rilevanza e applicazione; R I L E V A T O