ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 78, primo
 comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-
 Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
 pianificazione  territoriale  ed  urbanistica),  promossi  con  n.  3
 ordinanze emesse il 5 febbraio e l'11 ed il 29 marzo 1993 dal Pretore
 di  Trieste  nei  procedimenti penali a carico di Gustin Carlo, Saule
 Albano e Golja Paolo, iscritti ai nn. 114, 208  e  237  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 12, 19 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il pretore di Trieste, nel corso di  un  procedimento
 penale  a  carico di Gustin Carlo, imputato, fra gli altri, del reato
 previsto e punito dell'art. 20, lett. c),  della  legge  28  febbraio
 1985,  n.  47,  per  avere costruito o fatto costruire, in assenza di
 concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio  liquefatto  su
 piattaforma  di  cemento  e  relativa recinzione in zona sottoposta a
 vincolo  paesaggistico  di  cui  alla  legge  n.  1497  del 1939, con
 ordinanza emessa il 5  febbraio  1993  (R.O.  n.  114  del  1993)  ha
 sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della
 Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia
 Giulia  (legge  costituzionale  31  gennaio 1963, n. 1), questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68,  terzo
 comma,  lett.  f)  della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19
 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in  materia  di  pianificazione
 territoriale ed urbanistica);
      che  la  medesima  questione  e'  stata sollevata dal pretore di
 Trieste con altre due ordinanze di  contenuto  analogo,  emesse,  nel
 corso  di altrettanti procedimenti penali, rispettivamente in data 11
 marzo 1993 (R.O. n. 208/1993) e 29 marzo 1993 (R.O. n. 237/1993);
      che le  questioni  sollevate  dalle  ordinanze  menzionate  sono
 identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  fonda  i  propri  dubbi  di
 legittimita' costituzionale sull'asserito contrasto tra la  normativa
 regionale,  la  quale  prevede che la realizzazione di nuovi impianti
 tecnologici sul patrimonio edilizio gia' esistente -  anche  in  zona
 sottoposta a vincolo paesistico o di interesse storico ai sensi delle
 leggi  n. 1089 e n. 1497 del 1939 - sia soggetta ad autorizzazione, e
 la normativa statale, che contemplerebbe invece la concessione;
      che  identica  questione  e'  stata  dichiarata  infondata   con
 sentenza n. 178 del 1994;
      che  le  ordinanze  di rimessione non prospettano motivi nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.