ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale
 a  carico  di  Ouarch  Abdel  Ilah,  iscritta  al n. 694 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del  13  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
 della Costituzione,  dell'art.  34,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 del giudice del dibattimento che  abbia  rigettato  la  richiesta  di
 applicazione   della  pena  ex  art.  444  c.p.p.  a  partecipare  al
 giudizio";
    Considerato che  con  la  sentenza  n.  186  del  1992  -  il  cui
 dispositivo  e'  stato  corretto  con l'ordinanza n. 313 dello stesso
 anno - questa Corte ha  dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma, del codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del   giudice   del
 dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
 concordata  di  cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
 giudizio";
      che  pertanto  la  questione  e' manifestamente inammissibile in
 quanto gia' decisa con la predetta sentenza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.