IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  all'udienza  del  19  aprile  1994,  ascoltato il
 relatore dott.  Alessandro  Iacobini,  la  seguente  ordinanza  nella
 controversia    previdenziale   intentata   in   grado   di   appello
 dall'I.N.P.S. (avv. I. Pierdominici) nei confronti di: Leoni  Angelo,
 Modesti  Siro,  Poduti  Luciano,  Magrini  Adolfo,  Cambi  o  Gianni,
 Moscatelli Guglielmina  e  Bartocci  Pietro  (avv.  S.  Manfroci),  e
 avverso  la sentenza del pretore di Camerino in data 29 novembre 1993
 con cui l'istituto appellante veniva condannato  a  corrispondere  ai
 ricorrenti  la  differenza  tra quanto erogato a titolo di indennita'
 ordinaria di disoccupazione e  quanto  dovuto,  allo  stesso  titolo,
 sulla base del 15% della retribuzione.
                            FATTO E DIRITTO
    Con  separati  ricorsi  depositati  in cancelleria il 24 settembre
 1993 gli  attuali  appellati  adivano  il  pretore  di  Camerino,  in
 funzione  di giudice del lavoro, al fine di ottenere la rivalutazione
 del  trattamento  ordinario  di  disoccupazione  -  come   da   Corte
 costituzionale n. 491/1988 e legge n. 169/1991 - avverso la contraria
 determinazione dell'I.N.P.S. che, costituendosi in giudizio, eccepiva
 l'avvenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 del
 d.l.  n.  384/1992 (conv. in legge n. 438/1992) e comunque resisteva
 alla domanda allegando che al lavoratore agricolo  gia'  beneficiario
 del  trattamento  speciale di disoccupazione (come nella fattispecie)
 non spettava alcuna forma di adeguamento del trattamento ordinario.
    Riuniti i ricorsi il pretore, con sentenza del 29  novembre  1993,
 accoglieva i medesimi rigettando l'eccezione di decadenza (atteso che
 i  ricorsi  amministrativi  risultavano  essere stati introdotti il 3
 agosto  1993)  e  affermando  che  il  regime  previdenziale  per  la
 disoccupazione agricola non poneva affatto regole di incompatibilita'
 tra rivalutazione del trattamento ordinario e trattamento speciale in
 capo  allo  stesso  assicurato,  relativamente  a  periodi  temporali
 diversi ancorche' nello stesso anno.
    Avverso la decisione svolgeva appello l'istituto prevdenziale che,
 in buona sostanza, si  doleva  della  decisione  impugnata  sotto  il
 profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza.
    Si  costituivano  gli  appellati  che  resistevano al gravame e ne
 chiedevano il rigetto.
    Nelle more sopravveniva la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che
 all'art.  11,  ventitreesimo  comma, recava interpretazione autentica
 dell'art. 7, quarto comma, del  d.l.  n.  86/1988  (convertito,  con
 modificazioni, nella legge n. 160/1988), nel senso che "ai lavoratori
 agricoli  aventi  diritto  ai  trattamenti speciali di disoccupazione
 l'indennita' ordinaria di disoccupazione per  le  giornate  eccedenti
 quelle  di  trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire
 800 giornaliere".
    Su tale ius superveniens fa  leva,  in  sede  di  discussione,  la
 difesa dell'appellante ai fini dell'accoglimento del gravame.
    Ritiene,  peraltro,  il  collegio,  che  la  norma  or  richiamata
 esibisca profili di illegittimita' costituzionale che ne impongono la
 denuncia al giudice delle leggi.
    Dubbi, per vero, potrebbero gia'  nutrirsi  sull'effettiva  natura
 della  norma  menzionata che, ad onta del letterale tenore adoperato,
 pare introdurre di fatto una nuova disciplina, e cio' per la  ragione
 che  il  presupposto  fondamentale  della  norma  di  interpretazione
 autentica (idest  il  contrasto  ermeneutico  ovvero  la  non  chiara
 portata  del disposto normativo interpretato) non ricorre certo nella
 materia oggetto della norma  denunciata,  apparendo,  viceversa,  del
 tutto pacifico l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto e
 cui ha aderito il primo giudice.
    Manifesto sarebbe, allora, l'eccesso di potere del legislatore.
    Parimenti  ricorre,  peraltro,  il sospetto di incostituzionalita'
 ove  la  norma  in  questione  sia  da  intendersi   come   meramente
 ricognitiva  dell'effettiva  portata  dell'art.  7, quarto comma, del
 d.l. n. 86/1988, poiche' per il tramite di essa si introdurrebbe una
 disciplina nuova del trattamento  di  disoccupazione  dei  lavoratori
 agricoli rispetto all'ormai affermato principio della rivalutabilita'
 dell'indennita'  giornaliera  pari a lire 800, gia' ritenuto da Corte
 costituzionale n. 497/1988.
    A cospetto di cio' deve il tribunale rilevare che la disciplina in
 questione  collide  sia  con  l'art.  3   della   Costituzione   (per
 l'irrazionale  e  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  che si
 verrebbe a costituire a cospetto del trattamento di  altre  categorie
 di  lavoratori)  sia con l'art. 38 cpv. della Costituzione, apparendo
 in  tal  caso  tutt'altro  che  garantita  l'adeguatezza  dei   mezzi
 previdenziali  di  cui  al  parametro costituzionale, se si considera
 l'esiguita'  in  se'  del  trattamento  riconosciuto  ai   lavoratori
 agricoli, nonche' l'obiettiva carenza di tutela in genere riservata a
 tale settore lavorativo.
    Non  puo', in contrario, affermarsi che la disciplina in questione
 sia frutto di scelta discrezionale e  insindacabile  del  legislatore
 (anche  perche'  dettata da esigenze di bilancio), atteso che nessuna
 regola di ragionevolezza appare seguita in una scelta  di  tal  fatta
 che  finisce  per  privare  un settore del lavoro obiettivamente poco
 fortunato di mezzi appena adeguati alle esigenze previdenziali.
    Indubbia, appare, altresi'  la  rilevanza  della  questione  sulla
 fattispecie  dedotta  in  giudizio, attese le ragioni di fatto dianzi
 esposte.