IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronuziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 267/1992 proposto da Pallozzi dott. Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dragogna, presso il cui studio in Bolzano, corso Liberta', 36, e' elettivamente domiciliato contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Gernot Roessler, presso il cui studio in Bolzano, via Perathoner, 31, e' elettivamente domiciliata, giusta deliberazione della giunta provinciale 31 agosto 1992, n. 4968, resistente, e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, non costituito, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri in carica, non costituita, per l'annullamento: 1) della deliberazione della giunta provinciale n. 2985 di data 1 giugno 1992 ad oggetto: "Dirigenti con incarico a tempo indeterminato, conferimento della direzione di una ripartizione indicata nell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (art. 26, sesto comma)" nella parte relativa alla preposizione a tempo indeterminato del ricorrente alla neocostituita ripartizione provinciale "Intendenza scolastica italiana"; 2) della deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 3162 di data 9 giugno 1992 ad oggetto: "Indizione di un corso-concorso per la copertura di 15 posti della sezione A) dell'albo per aspiranti dirigenti e copertura per chiamata di strutture dirigenziali vacanti" in parte qua relativamente alla copertura della ripartizione "Scuola e cultura italiana" per chiamata, in applicazione dell'art. 25, secondo comma, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma di Bolzano; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 1993, relatore il cons. Hugo Demattio, i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato il 25 agosto 1992, depositato il 12 settembre successivo, il dott. Osvaldo Pallozzi, direttore della ripartizione decima "Istruzione e cultura in lingua italiana" della amministrazione provinciale ha impugnato tra l'altro la deliberazione n. 2985 del 1 giugno 1992, della giunta provinciale con la quale gli e' stata conferita la titolarita' della ripartizione "Intendenza scolastica italiana", istituita ex novo dalla legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10, quale ripartizione n. 17 dell'allegato A) di detta legge. Lamenta in sostanza il ricorrente che l'amministrazione provinciale abbia completamente disatteso la sua richiesta di essere invece preposto alla neocostituita ripartizione n. 15 ("Scuola e cultura italiana"), quale ripartizione esattamente corrispondente alla ripartizione decima retta a tutt'oggi da esso ricorrente. A sostegno del gravame, il dott. Pallozzi deduce tra l'altro l'illegittimita' costituzionale dell'allegato A) punto 17 della citata legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 ("Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano") per violazione degli artt. 115, 116, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 19 dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, in quanto con l'istituzione di una "Intendenza scolastica italiana", sarebbero sottratte alla sovrintendenza scolastica competenze istituzionalmente conferite ad essa da normativa di rango costituzionale. Resiste la provincia autonoma di Bolzano che reputa infondato il ricorso. D I R I T T O La sollevata questione di illegittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed e' rilevante nella presente controversia. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, si rileva che l'art. 19 dello statuto, di autonomia al quarto comma (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e le rispettive norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) prevedono che, per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine sia nominato un sovrintendente scolastico, per l'amministrazione delle scuole meterne, elementari e secondarie in lingua tedesca e per l'amministrazione della scuola delle localita' ladine intendenti scolastici, i quali esercitano le stesse attribuzioni che a norma delle vigenti disposizioni spettano ai provveditori agli studi. In corrispondenza a tali funzioni con l.p. 21 maggio 1981, n. 11, sono stati istituiti i rispettivi uffici scolastici della sovrintendenza scolastica, dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca e dell'intendenza scolastica per le scuole delle valli ladine ai quali sono preposti rispettivamente ed in conformita' alla norma statutaria il sovrintendente scolastico, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle valli ladine. Cio' posto, ritiene il collegio che con l'impugnata norma provinciale, che istituisce la riparizione n. 17 "intendenza scolastica italiana" sia stata istituita una quarta intendenza scolastica statutariamente non prevista con competenze che, quasi interamente coincidono con quelle che, le norme di attuazione statutarie di cui agli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, attribuiscono al sovrintendente scolastico preposto come detto, alla amministrazione della scuola in lingua italiana ed inoltre alla vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine. Con la norma censurata la provincia equivoca sulla situazione statutaria prevista ed esula dalla propria competenza quando con legge provinciale crea una intendenza scolastica italiana che si pone in conflitto di competenza con la sovrintendenza di lingua italiana istituita in base alle norme surrichiamate. In conclusione il collegio ritiene di dover chiedere la verifica della costituzionalita' dell'allegato A) punto 17 della legge della provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, con riferimento all'art. 9 della legge provinciale medesima, per contrasto con l'art. 116 della Costituzione e con l'art. 19 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonche' con gli artt. 1, 21, 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89. La rilevanza della questione sollevata e' evidente in quanto investe la norma sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, onde la sua illegittimita' comporterebbe la illegittimita' del provvedimento impugnato per violazione di legge, fatto valere con il secondo motivo di ricorso. Deve essere pertanto sospeso il giudizio con conseguente trasmissione degli atti della Corte costituzionale.