ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del  R.D.  30
 gennaio  1933,  n.  1611  (Approvazione  del T.U. delle leggi e delle
 norme giuridiche sulla rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dello
 Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con
 ordinanza emessa il 21  ottobre  1993  dal  Pretore  di  Venezia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Salin Maria ed il Ministero degli
 Interni, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  27  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto   che   nel   corso   del   giudizio   promosso  (per  il
 riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento) da Salin Maria nei
 confronti del Ministero degli interni - quest'ultimo  costituitosi  a
 mezzo  di  un  funzionario  della  locale  Prefettura - il Pretore di
 Venezia, con ordinanza del 21 ottobre 1993,  ha  sollevato  questione
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  R.D.  30
 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme
 giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
 sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello Stato) per contrasto con gli
 artt. 3, 24 e 33, comma 5, della Costituzione;
      che il Pretore rimettente - premesso che  (ex  art.  3  r.d.  n.
 1611/33   cit.)   le  amministrazioni  dello  Stato  possono,  intesa
 l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri  funzionari
 innanzi  alle  preture  e  agli uffici di conciliazione - osserva che
 tale  rappresentanza  dell'Amministrazione  corrisponde   all'ipotesi
 della  parte  che sta in giudizio personalmente, senza pero' i limiti
 che la legge processuale (art. 82 c.p.c. e, per  le  controversie  di
 lavoro,  art.  417  c.p.c.)  impone alle parti diverse dalla pubblica
 amministrazione;
      che  tale  indiscriminata  ammissione  della  difesa   personale
 contrasta  sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la
 pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi  dell'art.  24
 della   Costituzione   (soprattutto   nelle  controversie  di  lavoro
 concernenti, in prospettiva, anche  il  pubblico  impiego),  sia  con
 l'esigenza   che  per  tutti  senza  discriminazioni  (art.  3  della
 Costituzione)  resti  prescritto  il  previo  esame  di   Stato   per
 esercitare lo jus postulandi (art. 33, comma 5, della Costituzione);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
 che la questione sollevata sia dichiarata  inammissibile  e  comunque
 non fondata;
    Considerato   che   la   disposizione  censurata  prevede  che  le
 amministrazioni dello Stato possano - intesa l'Avvocatura dello Stato
 - essere rappresentate dai propri funzionari innanzi al pretore e  al
 giudice conciliatore;
      che  in  tale  previsione  non  e'  ravvisabile violazione della
 prescrizione dell'esame di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
 professionale   (art.   33,   comma   5,   della  Costituzione)  -  e
 conseguentemente la norma censurata neppure rappresenta, sotto questo
 profilo, una disciplina ingiustificatamente  differenziata  e  lesiva
 del  principio  di  eguaglianza (art. 3 della Costituzione) - perche'
 nella fattispecie non vi e' affatto una  generale  ed  indiscriminata
 autorizzazione  all'esercizio  dello  jus  postulandi senza il previo
 esame di Stato, bensi' - come ritiene  la  giurisprudenza  (Cass.  22
 gennaio  1980  n.  485) - si ha che l'Amministrazione sta in giudizio
 personalmente e cio' avviene a mezzo dei suoi funzionari  in  ragione
 del rapporto organico con essi intercorrente;
      che  non  vi  e' violazione del diritto di difesa (art. 24 della
 Costituzione)  perche'  la  disposizione  censurata,  ammettendo   in
 generale (e non gia' in forza di specifica autorizzazione del giudice
 adito)  la  rappresentanza  in  giudizio  delle amministrazioni dello
 Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie affidate alla
 competenza del pretore e del  giudice  conciliatore  senza  i  limiti
 previsti  dalla  legge  processuale (artt. 82 e 417 c.p.c.), assicura
 non di meno alle stesse un adeguato patrocinio;
      che infatti  da  una  parte  la  difesa  personale  e'  comunque
 limitata perche' non rileva indifferenziatamente il rapporto organico
 in  genere,  ma  e'  necessario  che  l'Amministrazione  pubblica sia
 rappresentata da suoi funzionari,  che  in  ragione  sia  della  loro
 qualifica     sia     dell'incardinamento    nel    ruolo    organico
 dell'Amministrazione stessa esprimono una elevata professionalita' ed
 una particolare esperienza;
      che d'altra parte e' previsto che sia "intesa l'Avvocatura dello
 Stato"  perche'  l'Amministrazione  possa  determinarsi   di   essere
 rappresentata   da   propri  funzionari  sicche'  vi  e'  una  previa
 valutazione in ordine alla non indefettibile necessita' della  difesa
 tecnica  da  parte  dell'organo  che  istituzionalmente e' deputato a
 difendere in giudizio lo Stato;
      che comunque la  norma  censurata  non  esclude  certo  che  nei
 giudizi  suddetti  l'Amministrazione  possa  avvalersi del patrocinio
 dell'Avvocatura  dello  Stato  sicche'   la   difesa   personale   e'
 espressione di una libera scelta;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  29,  secondo  comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.