ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Salin Maria ed il Ministero degli Interni, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso del giudizio promosso (per il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento) da Salin Maria nei confronti del Ministero degli interni - quest'ultimo costituitosi a mezzo di un funzionario della locale Prefettura - il Pretore di Venezia, con ordinanza del 21 ottobre 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 33, comma 5, della Costituzione; che il Pretore rimettente - premesso che (ex art. 3 r.d. n. 1611/33 cit.) le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione - osserva che tale rappresentanza dell'Amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che sta in giudizio personalmente, senza pero' i limiti che la legge processuale (art. 82 c.p.c. e, per le controversie di lavoro, art. 417 c.p.c.) impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione; che tale indiscriminata ammissione della difesa personale contrasta sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (soprattutto nelle controversie di lavoro concernenti, in prospettiva, anche il pubblico impiego), sia con l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 della Costituzione) resti prescritto il previo esame di Stato per esercitare lo jus postulandi (art. 33, comma 5, della Costituzione); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che la disposizione censurata prevede che le amministrazioni dello Stato possano - intesa l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari innanzi al pretore e al giudice conciliatore; che in tale previsione non e' ravvisabile violazione della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, comma 5, della Costituzione) - e conseguentemente la norma censurata neppure rappresenta, sotto questo profilo, una disciplina ingiustificatamente differenziata e lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) - perche' nella fattispecie non vi e' affatto una generale ed indiscriminata autorizzazione all'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato, bensi' - come ritiene la giurisprudenza (Cass. 22 gennaio 1980 n. 485) - si ha che l'Amministrazione sta in giudizio personalmente e cio' avviene a mezzo dei suoi funzionari in ragione del rapporto organico con essi intercorrente; che non vi e' violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perche' la disposizione censurata, ammettendo in generale (e non gia' in forza di specifica autorizzazione del giudice adito) la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie affidate alla competenza del pretore e del giudice conciliatore senza i limiti previsti dalla legge processuale (artt. 82 e 417 c.p.c.), assicura non di meno alle stesse un adeguato patrocinio; che infatti da una parte la difesa personale e' comunque limitata perche' non rileva indifferenziatamente il rapporto organico in genere, ma e' necessario che l'Amministrazione pubblica sia rappresentata da suoi funzionari, che in ragione sia della loro qualifica sia dell'incardinamento nel ruolo organico dell'Amministrazione stessa esprimono una elevata professionalita' ed una particolare esperienza; che d'altra parte e' previsto che sia "intesa l'Avvocatura dello Stato" perche' l'Amministrazione possa determinarsi di essere rappresentata da propri funzionari sicche' vi e' una previa valutazione in ordine alla non indefettibile necessita' della difesa tecnica da parte dell'organo che istituzionalmente e' deputato a difendere in giudizio lo Stato; che comunque la norma censurata non esclude certo che nei giudizi suddetti l'Amministrazione possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sicche' la difesa personale e' espressione di una libera scelta; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.