IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 263/92 R.G.A.C.
 ex art. 442 del C.p.c., promosso da  Petrella  Domenico  +  9  contro
 l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV).
    Sciogliendo  la  riserva di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo
 1994;
    Visto l'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87;
    Premesso che  i  ricorrenti,  dipendenti  della  unita'  sanitaria
 locale,  -  vigente la normativa di cui alla legge del 12 aprile 1991
 n. 136 - si sono avvalsi della facolta' di rinunciare alla iscrizione
 all'Enpav presentando la  dichiarazione  prevista  del  primo  comma,
 dell'art. 24 della legge citata;
      che, nonostante l'espressa rinuncia, l'ente di previdenza non ha
 operato  lo  sgravio  per  quella  parte  dei  contributi per i quali
 avrebbe dovuto operare la dichiarazione  suddetta  e  che,  pertanto,
 hanno  adito questo Pretore per l'accertamento della insussistenza di
 tale  obbligo  contributivo  nei  confronti  dell'Enpav,   con   ogni
 conseguenza di legge;
      che  l'Ente  convenuto,  rilevato  il difetto di giurisdizione e
 l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 9  della  legge
 del  6  ottobre  1967,  n.  949  -  questioni  superate nel corso del
 giudizio, quanto alla competenza per effetto della  sentenza  n.  369
 dell'11  giugno  7/ottobre  1993  della  Corte  costituzionale  -, ha
 concluso per la dichiarazione  della  cessazione  della  materia  del
 contendere,  avendo  provveduto  all'accoglimento  della  domanda  di
 rinuncia inoltrata dai ricorrenti;
      che nelle more del processo  e'  intervenuta  la  norma  di  cui
 all'art.  11,  ventiseiesimo  comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537 che, attraverso la  interpretazione  autentica  del  primo  comma
 dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ha reso obbligatoria
 l'iscrizione   dell'E.N.P.A.V.   per  quei  veterinari  che,  come  i
 ricorrenti, gia' iscritti alla data della  entrata  in  vigore  della
 legge  n. 136 del 1991, esercitano esclusivamente attivita' di lavoro
 dipendente;
      che il procuratore di parte ricorrente ha sollevato la questione
 di costituzionalita' della norma interpretativa per contrasto con gli
 artt. 3, 38 e 53 della Costituzione;
    Osserva quanto segue:
     L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge del 24 dicembre 1993,
 n. 537 va sottosposto all'attenzione della Corte costituzionale nella
 parte  in cui sancisce che "la disposizione contenuta nel primo comma
 dell'art.  32,  della  legge  12  aprile  1991,  n.  136,   dev'esser
 interpretata   nel  senso  che  l'iscrizione  all'Ente  nazionale  di
 previdenza ed assistenza per i veterinati (E.N.P.A.V.)  non  e'  piu'
 obbligatoria  soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima
 volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in
 vigore della  predetta  legge  e  che  si  trovano  nelle  condizioni
 previste   del   secondo   comma,  dell'art.  24  della  medesima;  i
 provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente  nei  confronti  di
 veterinari,  gia'  obbligatoriamente  iscritti  all'Ente stesso, sono
 nulli di diritto" per le seguenti motivazioni:
       A) sottopone la categoria  dei  veterinari  dipendenti  ad  una
 doppia imposizione contributiva;
       B) crea una evidente disparita' di trattamento tra i veterinari
 iscritti  alla cassa in epoca anteriore alla legge n. 136/1991, per i
 quali e' stato reintrodotto l'obbligo di iscrizione, ed i  veterinari
 iscritti  per  la prima volta successivamente alla data di entrata in
 vigore della stessa legge, per i quali non e' previsto  l'obbligo  in
 questione;
       C)  crea  ulteriore  disparita' di trattamento fra la categoria
 dei veterinari dipendenti ed altre categorie di liberi professionisti
 dipendenti per i quali non e' previsto l'obbligo di  iscrizione  alle
 rispettive  casse  di  previdenza  qualora  non esercitino, ancorche'
 lavoratori dipendenti, anche  l'attivita'  libero  professionale  con
 carattere  di  continuita' (ad es. ex art. 22 della legge n. 576/1980
 per gli avvocati e procuratori).
    Dalla norma oggetto  delle  paventate  censure,  infatti,  non  si
 evince  in  base  a  quale criterio si impone l'obbligo di iscrizione
 alla cassa di  previdenza  e  assistenza  di  categoria,  atteso  che
 difetta  il necessario presupposto economico derivante dall'esercizio
 continuativo dell'attivita' professionale corrispondente.
    Non si comprende, altresi', in base a quale logica giuridica e nel
 rispetto di  quale  coerenza,  ex  art.  3  della  Costituzione,  sia
 possibile  operare divergenti trattamenti, nell'ambito della medesima
 categoria, riferendosi esclusivamente a  criteri  temporali,  facendo
 venir  meno  il  necessario collegamento fra capacita' contributiva e
 presupposto di fatto e cosi' impedendo a priori  il  riscontro  della
 proporzionalita'  della imposizione rispetto a tale capacita', mentre
 il  precetto  costituzionale  richiamato   impone   che   trattamenti
 diversificati  siano giustificati tramite la possibilita' di verifica
 delle divergenze di fatto presupposte agli stessi.
    Tali  motivazioni  inducono  questo  Pretore  a  ritenere  la  non
 manifesta  infondatezza  della sollevata questione in quanto la norma
 di cui all'art. 11 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993,
 n. 537 ingenera dubbi di costituzionalita' in relazione al  principio
 di  eguaglianza  e capacita' contributiva, ponendosi in contrasto con
 gli artt. 3, 38 e 53  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della
 garanzia   della   coerenza   nell'esame   della  razionalita'  delle
 divergenze di trattamenti -  parametro  cosi'  indicato  dalla  Corte
 costituzionale  nelle  sentenze  nn.  3/1973 e 2/1978, in riferimento
 all'art. 3 Costituzione -; nonche' a ritenerne la rilevanza, ai  fini
 della    decisione,    in   quanto   pregiudiziale   all'accertamento
 dell'obbligo contributivo  dei  ricorrenti  nei  confronti  dell'Ente
 convenuto.