LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1520/93 r.g. promossa da Nata Ida Angela, elettivamente domiciliata in Torino, corso di Francia, 58, presso gli avv.ti Enrico Fioretta e Chiara Gariglio, che la rappresentano come da procura di atti, ricorrente, contro l'I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Roma, 222, presso l'Ufficio legale - avv. P. Prato, che lo rappresenta come da procura in atti, resistente. Con ricorso, depositato il 29 ottobre 1993, Nata Ida Angela proponeva reclamo avverso la sentenza 11 gennaio 1993, con la quale il tribunale di Torino respingeva la sua istanza, diretta ad ottenere la pensione di reversibilita'. Lamentava la reclamante che il tribunale non aveva dato il giusto rilievo alla circostanza che, nonostante la sentenza di divorzio 21 giugno 1989 resa tra i coniugi, non avesse attribuito al coniuge superstite l'assegno di cui all'art. 5 legge n. 398/1970, di fatto la stessa godesse di un contributo al mantenimento in forza di scrittura privata 23 dicembre 1988, registrata a Torino ufficio atti privati il 14 febbraio 1990. Ribadiva che, con cio', doveva ritenersi soddisfatto il requisito di cui all'art. 9 legge n. 898/1970, ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilita', atteso che l'espressione "sempre che il coniuge rispetto al quale sia stato pronunciato il divorzio sia titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5" (art. 9 della legge citata), deve interpretarsi in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza, nel senso della titolarita' in astratto e non in concreto del diritto all'assegno. Replicava l'I.N.P.S. che non poteva ritenersi equivalente la titolarita' di un diritto alla prestazione di un assegno, pattuito convenzionalmente tra le parti, a quella attribuita giudizialmente ai sensi del citato art. 5 della legge n. 898 del 1970. Cio' premesso, si pone questione di costituzionalita' dell'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, cosi' come risulta dal testo novellato prima dall'art. 2 legge 1 agosto 1978, n. 436 e poi dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di reversibilita' alla titolarita' di assegno, attribuita giudizialmente e non anche alla titolarita' di assegno, attribuita convenzionalmente, come nel caso di specie. La questione appare rilevante, perche' questa Corte deve stabilire se attribuire o meno la pensione di reversibilita' alla titolare dell'assegno, pattuito tra i coniugi prima della sentenza di divorzio. Inoltre, la questione non e' manifestamente infondata, atteso che la mancata previsione dell'assegno convenzionale, come presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilita', si pone in netto contrasto con i principi enunciati nell'art. 3 della Costituzione. Infatti l'omissione del legislatore contrasta con il principio di ragionevolezza, giacche' non sussiste un ragionevole motivo di esclusione del diritto alla pensione di reversibilita', perche' l'assegno non e' stato attribuito giudizialmente, atteso che tale attribuzione puo' rivelarsi meramente casuale, quando i coniugi, durante il processo di divorzio raggiungono un accordo sulla corresponsione e l'entita' dell'assegno e, di comune accordo, limitano la pronunzia del giudice alla questione del divorzio, avendo gia' disciplinato convenzionalmente le questioni patrimoniali.