IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1195/1993 proposto da D'Auria Gaetano, Tretola Angelo, Werzi' Rosa, Vivenzio Matteo, Vettori Lina, Biagioli Luciana, Bellucci Emilio, Pandolfi Alberto, Francesconi Assuntina Maria, Mezzullo Maria Luisa, Laganella Maria Ermelinda, D'Andrea Giuseppe, Petrillo Anna Maria, Solazzo Elena, Parenti Rita, Cubeddu Patrizia, Benedetti Paola, Casini Susanna, Pisanu Giovanni Antonio, De Naro Calogero, Ciappi Paolo, Gazzeri Bandinelli Grazia, Fazzari Pietro, Pievaioli Maria Cristina, Sterrantino Giovanni, Eusepi Tiziana, Vezzani Mara, Serafini Bruno, Pollera Marcella, Fulciniti Laura, Castellano Carmelina, Nannetti Giuseppe, Reni Raul, Giuliani M. Grazia, Agostinelli Vincenzo, Bianco Raffaele, Manescalchi Grazia, Napolitano Elvira, Angeleri Anna Maria, Venturini Marco, Calvanelli Vairo, Laccu Luciano, Focardi Sonia, Romiti Patrizia, Gandon Alessandro, Catalano Isabella, Gnagnetti Patrizia, Frenus Maria Aurora, Cappelli Giovanna, Totarelli Stefania, Paoletto Luciana, Bianchini Fiorella, Di Tommaso Lucia, Focardi Fernando, Messero Luca, Dionisio Luigi, Vadi Manuela, Frullini Gabriella, Guadagno Patrizia, Moni Federico e Crimiti Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Iammarino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, piazza Indipendenza n. 11, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, e la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affati generali del Ministero di grazia e giustizia, in persona del direttore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, via degli Arazzieri, n. 4, Firenze, per l'annullamento della nota della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia n. GF/te 2819 in data 1 marzo 1993 e di ogni altro atto presupposto, pradromico, connesso e conseguente, nonche' per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'adeguamento ed il pagamento dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, con le variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione di grazia e giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza dell'8 febbraio 1994 il consigliere dott. Ottorino Mazzuca; Uditi, altresi', l'avv. R. Iammarino per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato L. Andronio per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato il 1 aprile 1993, ritualmente depositato, gli interessati, dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, hanno chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere l'adeguamento ed il pagamento dell'indennita' di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, con le variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' l'annullamento del provvedimento di diniego dell'anzidetta Amministrazione, motivato con la circostanza che l'art. 1 della citata legge n. 221/1988 avrebbe ancorato l'importo dell'indennita' in questione alla misura vigente al 1 gennaio 1988, senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, seconda parte, della legge n. 27/1981 che, viceversa, prevede il triennale adeguamento di diritto contestualmente all'adeguamento degli stipendi. Nel gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 221/1988 e 3 della legge n. 27/1981; eccesso di potere per evidente contraddittorieta',palese illogicita' ed ingiustizia manifesta. I ricorrenti affermano, attesa la portata letterale e logica dell'art. 1 della citata legge n. 221/1988, il loro diritto a percepire l'indennita' ivi prevista maggiorata degli incrementi percentuali previsti dall'art. 3 della legge n. 27/1981. Letteralmente, infatti, il riferimento temporale alla "misura vigente al 1 gennaio 1988" non viene a modificare l'essenza dell'istituto, ma quantifica a tale data l'importo dell'indennita' che, inizialmente fissato al 1 luglio 1980 nella misura di L. 4.400.000, venne notevolmente incrementato proprio nell'anno 1988. Per il principio di non contraddizione tale adeguamento deve essere, pertanto, operativo anche per gli anni successivi. La ratio della norma in esame, poi, impone di superare l'asserito blocco del suo importo al 1988, in relazione alla svalutazione del potere d'acquisto della moneta, che porta alla conseguente inadeguatezza del compenso. Dai lavori preparatori risulta, infatti, che l'indennita' in esame compensa i maggiori rischi e responsabilita' dell'attivita' dei magistrati e, quindi, attesa la stretta connessione con l'opera svolta dal personale giudiziario nel comune contributo al servizio-giustizia, gli analoghi oneri del personale addetto al servizio stesso. Del resto, l'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, ha esteso integralmente l'indennita' in questione, tra l'altro, oltre che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, anche agli avvocati e Procuratori dello Stato, non appartenenti all'ordine giudiziario. In relazione ai normali canoni ermeneutici occorreva, quindi, un'espressa disposizione normativa non gia' per attribuire il richiesto adeguamento retributivo, bensi' per toglierlo. L'asserito "vuoto normativo" del citato art. 1 della legge n. 221/1988 trova, infatti, un riferimento interpretativo nell'art. 3 della legge n. 27/1981 e nell'art. 2 della citata legge n. 425/1984. Del resto la giurisprudenza recente (t.a.r. del Lazio, sezione prima, n. 1001 del 27 maggio 1992 e 107 del 18 novembre 1992) si e' espressa, sulla stessa questione di diritto, in senso favorevole ai ricorrenti. L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto, nella sua memoria difensiva, l'infondatezza del gravame, chiedendone pertanto il rigetto. In prossimita' dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva sollevando eccezione di costituzionalita' della normativa sopravvenuta (art. 1, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) per violazione dei principi costituzionali di equita', di armonia, di giustizia e di certezza, nonche' in particolare dei principi di eguaglianza e di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione. All'udienza dell'8 febbraio 1994, sulle conclusioni dei difensori delle parti, il ricorso e' passato in decisione. D I R I T T O