IL TRIBUNALE
    Ritenuto che la decisione della presente controversia promossa  in
 grado  di  appello  dall'I.N.P.S. (il quale ritiene che il Pretore di
 Ravenna abbia erroneamente deciso che nel caso di doppia integrazione
 al  minimo  il  titolare  di  pensione  diretta  e  di  pensione   di
 riversibilita'  abbia  diritto, ai sensi dell'art. 6, quinto, sesto e
 settimo comma del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463  recante
 "Misure  urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e  per il
 contenimento della spesa  pubblica,  disposizioni  per  vari  settori
 della   pubblica   amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini",
 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638,  alla
 conservazione  dell'importo  erogato  alla  data  di  cessazione  del
 diritto  alla  integrazione)  dipende  "in  toto"   dall'applicazione
 (comportante      l'automatico      accoglimento     del     gravame)
 dell'interpretazione autentica della predetta norma fornita dall'art.
 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  secondo
 il  quale detta disposizione "si interpreta nel senso che nel caso di
 concorso di due o  piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo
 liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
 predetto  decreto-legge,  il  trattamento  minimo  spetta su una sola
 delle pensioni come individuata secondo i criteri previsti  al  comma
 terzo  dello  stesso  articolo,  mentre  l'altra  o le altre pensioni
 spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione";
    Ritenuto che  tale  disposizione  e'  sostanzialmente  identica  a
 quella fornita dall'art. 4, primo comma del d.l. 21 gennaio 1992, n.
 14  in  ordine  alla  quale  gia' vari organi giudiziari (fra i quali
 questo tribunale con ordinanza  19  marzo  1992)  avevano  sollevato,
 sotto   profili   parzialmente  diversi,  questione  di  legittimita'
 costituzionale per violazione degli artt. 3, 38, secondo  comma,  77,
 secondo   comma   (con   riferimento   questo   allo   strumento  del
 decreto-legge in quel caso prescelto), 101, secondo comma, 104, primo
 comma  della  Costituzione),  questione  dalla  Corte  costituzionale
 dichiarata  con  sentenza  13  novembre  1992,  n. 447 manifestamente
 inammisibile (in conformita' alla sua pregressa giurisprudenza)  solo
 in  quanto l'indicata interpretazione autentica e' venuta meno con la
 decadenza per mancata conversione in legge nei termini del  d.l.  20
 maggio  1992, n. 293, che aveva sostituito il d.l. 20 marzo 1992, n.
 237 a sua volta sostitutivo del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14;
    Ritenuto che con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 418 (poi ribadita
 con decisione 22-24 gennaio 1992, n. 21) la Corte  costituzionale  ha
 interpretato la norma in senso opposto;
    Ritenuto  che  la  Corte costituzionale ha contribuito a formare e
 consolidare l'esatto significativo (diritto vivente) della  normativa
 di  cui  al d.l. n. 463/1983, stabilendo con la sentenza n. 314/1985
 che  il  principio  dell'unica  pensione  integrata  al  minimo  deve
 intendersi validamente operante solo a partire dal 1 ottobre 1983, ma
 non  per  il  periodo  antecedente, affermando poi con la sentenza n.
 418/1991: "Ne consegue che successivamente  alla  data  indicata,  il
 titolare  di  due  pensioni  integrate  al minimo conserva su un solo
 trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura
 dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla  data
 del  30  settembre  1983  ed  e'  destinata  ad  essere  gradatamente
 sostituita  per  riassorbimento,  in  virtu'  degli  aumenti  che  la
 pensione-base   viene   a   subire  per  effetto  della  perequazione
 automatica";
    Ritenuto che, solo in base a tale interpretazione del  significato
 della norma la Corte costituzionale l'ha ritenuta conforme al dettato
 costituzionale (in particolare con riferimento agli artt. 3, 38 della
 Costituzione)   in  quanto  la  "cristallizzazione"  del  trattamento
 economico vigente al momento della  cessazione  dell'integrazione  al
 minimo sulla seconda pensione, con graduale riassorbimento dell'ormai
 vietata  doppia  integrazione al minimo permette ai pensionati di non
 subire brusche variazioni dell'essenziale reddito previdenziale e non
 si pone, quindi, in radicale contrasto con il precetto costituzionale
 che ai lavoratori siano garantiti mezzi adeguati alle  loro  esigenze
 di  vita  in  caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia e
 disoccupazione   involontaria,   mentre   tale   conformita'    viene
 necessariamente  meno  (e la Corte costituzionale lo ha espressamente
 indicato nella citata sentenza  n.  418/1991)  con  l'interpretazione
 sostenuta dall'INPS e ora fatta propria dal legislatore;
    Ritenuto che se le considerazioni fin qui svolte sembrano avere di
 per  se'  carattere  decisivo  tuttavia  la  norma in esame appare in
 contrasto con il dettato costituzionale anche per altri aspetti e  in
 particolare  con  riferimento  agli  artt.  101  c.p.v.  e  104 della
 Costituzione, in quanto viola le prerogative della  magistratura  cui
 compete l'interpretazione delle leggi, al quale proposito ha statuito
 la  Corte  costituzionale  con  sentenza n. 187/1981 come "non faccia
 buon uso della sua potesta' il  legislatore  che  si  sostituisca  al
 potere  cui  e' riservato il compito istituzionale di interpretare la
 legge, dichiarandone mediante  altra  legge  l'autentico  significato
 obbligatorio  per  tutti  e  quindi  vincolante  anche per il giudice
 quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi
 ed  insuperabili  anfibologie  o  abbia  dato  luogo  a  contrastanti
 applicazioni specie in sede giurisprudenziale giacche' in tal caso la
 legge   avrebbe   solo   il   nome   di  interpretazione  autentica";
 considerazioni queste che perfettamente  si  attagliano  al  caso  di
 specie,  nel  quale  la  cosiddetta  interpretazione  autentica viene
 fornita a oltre dieci anni di distanza  dall'emanazione  della  norma
 originaria  ed  in  presenza  di  una  ormai  consolidata  ed univoca
 giurisprudenza della giurisprudenza di  merito,  della  Cassazione  e
 della stessa Corte costituzionale;
    Ritenuto  che  la  questione  e',  come  prima  detto, rilevante e
 determinante ai fini della decisione della presente controversia;