IL TRIBUNALE
Ritenuto che la decisione della presente controversia promossa in
grado di appello dall'I.N.P.S. (il quale ritiene che il Pretore di
Ravenna abbia erroneamente deciso che nel caso di doppia integrazione
al minimo il titolare di pensione diretta e di pensione di
riversibilita' abbia diritto, ai sensi dell'art. 6, quinto, sesto e
settimo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 recante
"Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini",
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, alla
conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del
diritto alla integrazione) dipende "in toto" dall'applicazione
(comportante l'automatico accoglimento del gravame)
dell'interpretazione autentica della predetta norma fornita dall'art.
11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
il quale detta disposizione "si interpreta nel senso che nel caso di
concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo
liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola
delle pensioni come individuata secondo i criteri previsti al comma
terzo dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni
spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione";
Ritenuto che tale disposizione e' sostanzialmente identica a
quella fornita dall'art. 4, primo comma del d.l. 21 gennaio 1992, n.
14 in ordine alla quale gia' vari organi giudiziari (fra i quali
questo tribunale con ordinanza 19 marzo 1992) avevano sollevato,
sotto profili parzialmente diversi, questione di legittimita'
costituzionale per violazione degli artt. 3, 38, secondo comma, 77,
secondo comma (con riferimento questo allo strumento del
decreto-legge in quel caso prescelto), 101, secondo comma, 104, primo
comma della Costituzione), questione dalla Corte costituzionale
dichiarata con sentenza 13 novembre 1992, n. 447 manifestamente
inammisibile (in conformita' alla sua pregressa giurisprudenza) solo
in quanto l'indicata interpretazione autentica e' venuta meno con la
decadenza per mancata conversione in legge nei termini del d.l. 20
maggio 1992, n. 293, che aveva sostituito il d.l. 20 marzo 1992, n.
237 a sua volta sostitutivo del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14;
Ritenuto che con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 418 (poi ribadita
con decisione 22-24 gennaio 1992, n. 21) la Corte costituzionale ha
interpretato la norma in senso opposto;
Ritenuto che la Corte costituzionale ha contribuito a formare e
consolidare l'esatto significativo (diritto vivente) della normativa
di cui al d.l. n. 463/1983, stabilendo con la sentenza n. 314/1985
che il principio dell'unica pensione integrata al minimo deve
intendersi validamente operante solo a partire dal 1 ottobre 1983, ma
non per il periodo antecedente, affermando poi con la sentenza n.
418/1991: "Ne consegue che successivamente alla data indicata, il
titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo
trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura
dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data
del 30 settembre 1983 ed e' destinata ad essere gradatamente
sostituita per riassorbimento, in virtu' degli aumenti che la
pensione-base viene a subire per effetto della perequazione
automatica";
Ritenuto che, solo in base a tale interpretazione del significato
della norma la Corte costituzionale l'ha ritenuta conforme al dettato
costituzionale (in particolare con riferimento agli artt. 3, 38 della
Costituzione) in quanto la "cristallizzazione" del trattamento
economico vigente al momento della cessazione dell'integrazione al
minimo sulla seconda pensione, con graduale riassorbimento dell'ormai
vietata doppia integrazione al minimo permette ai pensionati di non
subire brusche variazioni dell'essenziale reddito previdenziale e non
si pone, quindi, in radicale contrasto con il precetto costituzionale
che ai lavoratori siano garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia e
disoccupazione involontaria, mentre tale conformita' viene
necessariamente meno (e la Corte costituzionale lo ha espressamente
indicato nella citata sentenza n. 418/1991) con l'interpretazione
sostenuta dall'INPS e ora fatta propria dal legislatore;
Ritenuto che se le considerazioni fin qui svolte sembrano avere di
per se' carattere decisivo tuttavia la norma in esame appare in
contrasto con il dettato costituzionale anche per altri aspetti e in
particolare con riferimento agli artt. 101 c.p.v. e 104 della
Costituzione, in quanto viola le prerogative della magistratura cui
compete l'interpretazione delle leggi, al quale proposito ha statuito
la Corte costituzionale con sentenza n. 187/1981 come "non faccia
buon uso della sua potesta' il legislatore che si sostituisca al
potere cui e' riservato il compito istituzionale di interpretare la
legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato
obbligatorio per tutti e quindi vincolante anche per il giudice
quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi
ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti
applicazioni specie in sede giurisprudenziale giacche' in tal caso la
legge avrebbe solo il nome di interpretazione autentica";
considerazioni queste che perfettamente si attagliano al caso di
specie, nel quale la cosiddetta interpretazione autentica viene
fornita a oltre dieci anni di distanza dall'emanazione della norma
originaria ed in presenza di una ormai consolidata ed univoca
giurisprudenza della giurisprudenza di merito, della Cassazione e
della stessa Corte costituzionale;
Ritenuto che la questione e', come prima detto, rilevante e
determinante ai fini della decisione della presente controversia;