Ricorre per conflitto  di  attribuzioni  la  Regione  Campania,  in
 persona   del   presidente   della  giunta  regionale  (pro-tempore),
 autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2375 in  data
 26  aprile  1994,  rapp.to  e  difeso, in forza di mandato speciale a
 margine, dall'avv. prof. Michele Scudiero, con il quale elettivamente
 domiciliara in Roma presso l'avv. prof. Salvatore Cattaneo  alla  via
 Giunio  Bazzoni,  15, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri
 pro-tempore, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 31 marzo 1994, notificato il 20 aprile 1994, con il quale e'
 stata disposta la sostituzione dell'amministrazione  regionale  della
 Campania  con  il  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali nel
 compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del
 piano territoriale paesistico nella regione Campania.
    1.  -  Come  e'  noto,  l'art. 1-bis della legge 3 agosto 1985, n.
 431, impone alle  regioni,  con  riferimento  ai  beni  e  alle  aree
 elencati  dal  quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, come
 integrato,  di  sottoporre  a  specifica   normativa   d'uso   e   di
 valorizzazione  ambientale  il  loro territorio; e prevede allo scopo
 due possibili strumenti di pianificazione: i  piani  paesistici  e  i
 piani   urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei
 valori paesistici ed ambientali. Fissa per l'approvazione il  termine
 del  31  dicembre 1986, e consente al Ministro per i beni culturali e
 ambientali l'esercizio dei poteri "di cui agli art. 4 e 82 del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616", in caso di inutile decorso del termine.
    Il letterale richiamo ai poteri di cui all'art. 4  del  d.P.R.  n.
 616/1977   evidentemente  comporta  che  l'esercizio  dei  poteri  di
 sostituzione da parte del Ministro deve rispettare le  condizioni,  i
 requisiti   e   le   modalita'   stabiliti  in  questa  disposizione:
 condizioni, requisiti  e  modalita'  che,  in  virtu'  dell'ulteriore
 richiamo contenuto nel predetto art. 4, sono quelli posti nell'art. 2
 della  legge  22  luglio  1975,  n. 382. E questo articolo esige come
 insuperabile   presupposto   della   sostituzione   "la   persistente
 inattivita' degli organi regionali".
    1.  - Si insiste sul punto che, ai fini della tutela ambientale di
 cui all'art. 1-bis  della  legge  n.  431/1985,  le  regioni  possono
 scegliere  tra  i piani paesistici e i piani urbanistico-territoriali
 con considerazione specifica dei valori ambientali e paesistici.
    Ora,  l'alternativita'  tra  i  due  strumenti  di  pianificazione
 territoriale,  espressamente  voluta in sede di conversione del d.l.
 n. 312/1985, riflette la tendenza alla connessione funzionale, se non
 alla  integrazione,  tra   le   competenze   regionali   in   materia
 paesaggistica e quelle in materia urbanistica.
    Tendenza  che,  senza  disconoscere  l'autorevolezza di precedenti
 decisioni di codesta ecc.ma Corte (si hanno presenti le decisioni nn.
 151 e 153 del 1986), appare ormai  sostenersi  agli  insegnamenti  di
 decisioni  successive  in  tema  di  delega  a carattere devolutivo e
 integrativa di funzioni proprie delle regioni (sentenza 11-19  maggio
 1988,  n.  559)  e,  ancora, nella materia dei piani paesistici e dei
 piani urbanistico-territoriali (sentenze (26 giugno) 13 luglio  1990,
 n. 327; (11 luglio) 20 luglio 1990, n. 344). In particolare, assumono
 rilievo,  per  un  verso, i criteri ritenuti idonei ad individuare le
 fattispecie di delega devolutiva (stabilita' desunta dal carattere di
 delega a tempo  indeterminato;  ulteriore  delegabilita'  ai  livelli
 infraregionali;  preponderante  finalizzazione all'esercizio organico
 delle funzioni trasferite); e per l'altro  verso,  il  riconoscimento
 dell'esigenza  che  sia fatta "salva una visione organica dell'intero
 territorio  regionale"  e  si  provveda  "alla  tutela   dei   valori
 paesistici  nel  quadro  di  una  valutazione  complessiva dei valori
 sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico".
    3. - Le considerazioni  che  precedono  inducono  a  lamentare  la
 menomazione   della   sfera   delle  attribuzioni  costituzionalmente
 assegnata alla regione Campania, prodotta dal  d.P.C.M.  in  data  31
 marzo  1994  che  ha  disposto  la  sostituzione dell'amministrazione
 regionale per la redazione  e  approvazione  del  piano  territoriale
 paesistico  nella  regione  Campania; ed a chiedere l'annullamento di
 tale decreto.
    3.1.  -  Invero,  l'atto  che ha disposto la sostituzione e' stato
 adottato in assenza del fondamentale  presupposto  della  persistente
 inattivita' degli organi regionali.
    Come  risulta  dalla  documentazione  versata  in atti, la regione
 Campania ha fin dall'Inizio esercitato le funzioni di cui all'art. 1-
 bis della legge n. 431/1985.
    Con legge 27 giugno 1987,  n.  35,  ha  gia'  approvato  il  piano
 urbanistico-territoriale   dell'area   sorrentino-amalfitana;  ed  ha
 proseguito  nella  stessa  linea  di   impegno,   avvalendosi   anche
 dell'apporto  della  societa'  Iritecna  (gia' Infrasud); sicche' nel
 novembre  1992  era  in  grado  di  porre  in  approvazione  i  piani
 paesistici  relativi  a dieci vasti ambiti territoriali, e provvedeva
 agli atti di adozione con deliberazioni di giunta.
    Peraltro,  nel  marzo  1993  gli  elaborati  dei  piani   venivano
 sequestrati  dall'autorita'  giudiziaria  per  motivi  attinenti alla
 convenzione stipulata dalla regione  con  l'Iritecna.  E  il  custode
 giudiziario  nominato  nella  persona del soprintendente ai bb.aa. di
 Napoli e provincia, con nota in data 24  agosto  1993,  prot.  21153,
 dava  atto  che  la  regione  Campania  aveva  condotto  a buon punto
 l'elaborazione dei piani territoriali paesistici; e che  anzi  alcuni
 erano  tecnicamente  a  posto  e  attendevano  solo  un completamento
 procedurale.
    Pervenuto l'invito del Ministro per i bb.cc.aa. a porre in  essere
 gli   atti   di  redazione  e  approvazione  del  piano  territoriale
 paesistico nel termine di sessanta giorni dalla  "data  di  effettiva
 disponibilita' degli elaborati esistenti", il presidente della giunta
 regionale  chiedeva  al  g.i.p.  presso  il  tribunale  di  Napoli il
 dissequestro degli atti e degli elaborati prodotti dall'Iritecna.  E,
 al   rigetto   dell'istanza  di  dissequestro,  la  giunta  regionale
 costituiva   subito   un   gruppo   di    lavoro    interdisciplinare
 (deliberazione n. 6564 del 16 novembre 1993).
    Tale  gruppo  sta procedendo all'elaborazione dei piani. E gia' il
 piano paesistico di Posillipo e' stato proposto all'approvazione  del
 consiglio  con deliberazione di giunta regionale n. 20 del 9 febbraio
 1994.
    Peraltro, nonostante l'impegno  ininterrotto  dell'amministrazione
 regionale,  e i risultati verificabili di tale attivita', il Ministro
 per i bb.cc.aa. con atto del 16 febbraio 1994  diffidava  la  regione
 Campania a redigere ed approvare il piano territoriale paesistico nel
 termine di quindici giorni dalla diffida.
    Con nota del 24 febbraio 1994 prot. 14009/GAB, il presidente della
 giunta,  in riscontro dell'atto di diffida, illustrava al Ministro le
 difficolta' incontrate, i risultati ad onta di queste  raggiunti,  le
 iniziative  in  avanzato  stato  di  compimento della Regione, con la
 richiesta di un termine piu' congruo.
    Inopinatamente, con il d.P.C.M. notificato il 20  aprile  1994  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ha disposto la sostituzione
 dell'amministrazione regionale per la Campania con il Ministero per i
 bb.cc.aa. per il compimento degli atti  necessari  alla  redazione  e
 approvazione   del   piano   territoriale  paesistico  della  regione
 Campania.
    Risulta per  tabulas  che  l'atto  governativo  de  quo  e'  stato
 adottato  in  palese  difetto  del presupposto imprenscindibile della
 persistente inattivita' degli organi regionali. E la sua invalidita',
 determinata dalla non corrispondenza alla fattispecie  normativa  che
 lo  prevede e lo fonda, concreta una grave menomazione della sfera di
 attribuzioni costituzionalmente assegnata alla regione.
    3.2. - Invero, i caratteri che si sono venuti  delineando  per  le
 funzioni   devolute   alla   regione  in  materia  paesaggistica  (la
 stabilita' della loro assegnazione, la stretta integrazione  di  esse
 con  le  attribuzioni  in  materia urbanistica) portano chiaramente a
 collocare  tali  funzioni  in  una  logica  e   in   un   ambito   di
 ricomposizione  in  testa  alla  regione  delle competenze in tema di
 pianificazione del territorio per il governo organico  di  tutti  gli
 interessi che vi sono allocati.
    Ne  segue  che  l'irruzione del potere statale nell'ambito di tali
 attribuzioni  a  titolo  di   sostituzione,   fuori   dalle   ipotesi
 consentite,   menoma   la   consistenza   costituzionale  gia'  della
 competenza regionale in materia  paesaggistica  come  interpretata  e
 attuata in particolare con la legge n. 431/1985.
    Ma  la  tensione e' ancora piu' evidente, ove si tenga presente la
 rilevata   alternativita'    fra    piano    paesistico    e    piano
 urbanistico-territoriale  con  protezione ambientale, posta nell'art.
 1-bis della legge n. 431/1985.
    Invero,  col   disporre   la   sostituzione   dell'amministrazione
 regionale  per  l'approvazione  del piano territoriale paesistico, il
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ha  precluso  alla  regione
 l'esercizio  delle  competenze  urbanistiche di cui e' espressione il
 piano urbanistico-territoriale, competenze pacificamente "proprie".
    E' palese, dunque, la violazione degli artt. 5, 117  e  118  della
 costituzione.
    4. - Istanza di sospensione.
    Le  gravi ragioni per la sospensione dell'atto impugnato, ai sensi
 di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  consistono  non
 solo   nella  rilevante  menomazione  inferta  alla  autonomia  della
 regione,  ma  altresi'  nella  vanificazione  di  tutto   il   lavoro
 istruttorio  e  di  elaborazione  progettuale  finora  compiuto dalla
 regione per la redazione dei piani  ex  art.  1-bis  della  legge  n.
 431/1985,  che  restano  da approvare. Ed e' paradossale che, in nome
 dell'urgenza e per porre rimedio ai non voluti ritardi della regione,
 si renda inutile il lavoro prossimo al compimento  di  questa,  e  si
 chiami  il Ministro dei bb.cc.aa. a cominciare daccapo una ricerca ed
 una elaborazione  complessa,  che  richiede  tempi  non  brevi:  come
 conferma il fatto che nessuna regione ha potuto rispettare il termine
 del  31  dicembre  1986, ma tutte sono andate di piu' anni oltre tale
 termine.