Ricorre per conflitto di attribuzioni la Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale (pro-tempore), autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2375 in data 26 aprile 1994, rapp.to e difeso, in forza di mandato speciale a margine, dall'avv. prof. Michele Scudiero, con il quale elettivamente domiciliara in Roma presso l'avv. prof. Salvatore Cattaneo alla via Giunio Bazzoni, 15, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1994, notificato il 20 aprile 1994, con il quale e' stata disposta la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico nella regione Campania. 1. - Come e' noto, l'art. 1-bis della legge 3 agosto 1985, n. 431, impone alle regioni, con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, come integrato, di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il loro territorio; e prevede allo scopo due possibili strumenti di pianificazione: i piani paesistici e i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Fissa per l'approvazione il termine del 31 dicembre 1986, e consente al Ministro per i beni culturali e ambientali l'esercizio dei poteri "di cui agli art. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", in caso di inutile decorso del termine. Il letterale richiamo ai poteri di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 evidentemente comporta che l'esercizio dei poteri di sostituzione da parte del Ministro deve rispettare le condizioni, i requisiti e le modalita' stabiliti in questa disposizione: condizioni, requisiti e modalita' che, in virtu' dell'ulteriore richiamo contenuto nel predetto art. 4, sono quelli posti nell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. E questo articolo esige come insuperabile presupposto della sostituzione "la persistente inattivita' degli organi regionali". 1. - Si insiste sul punto che, ai fini della tutela ambientale di cui all'art. 1-bis della legge n. 431/1985, le regioni possono scegliere tra i piani paesistici e i piani urbanistico-territoriali con considerazione specifica dei valori ambientali e paesistici. Ora, l'alternativita' tra i due strumenti di pianificazione territoriale, espressamente voluta in sede di conversione del d.l. n. 312/1985, riflette la tendenza alla connessione funzionale, se non alla integrazione, tra le competenze regionali in materia paesaggistica e quelle in materia urbanistica. Tendenza che, senza disconoscere l'autorevolezza di precedenti decisioni di codesta ecc.ma Corte (si hanno presenti le decisioni nn. 151 e 153 del 1986), appare ormai sostenersi agli insegnamenti di decisioni successive in tema di delega a carattere devolutivo e integrativa di funzioni proprie delle regioni (sentenza 11-19 maggio 1988, n. 559) e, ancora, nella materia dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali (sentenze (26 giugno) 13 luglio 1990, n. 327; (11 luglio) 20 luglio 1990, n. 344). In particolare, assumono rilievo, per un verso, i criteri ritenuti idonei ad individuare le fattispecie di delega devolutiva (stabilita' desunta dal carattere di delega a tempo indeterminato; ulteriore delegabilita' ai livelli infraregionali; preponderante finalizzazione all'esercizio organico delle funzioni trasferite); e per l'altro verso, il riconoscimento dell'esigenza che sia fatta "salva una visione organica dell'intero territorio regionale" e si provveda "alla tutela dei valori paesistici nel quadro di una valutazione complessiva dei valori sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico". 3. - Le considerazioni che precedono inducono a lamentare la menomazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente assegnata alla regione Campania, prodotta dal d.P.C.M. in data 31 marzo 1994 che ha disposto la sostituzione dell'amministrazione regionale per la redazione e approvazione del piano territoriale paesistico nella regione Campania; ed a chiedere l'annullamento di tale decreto. 3.1. - Invero, l'atto che ha disposto la sostituzione e' stato adottato in assenza del fondamentale presupposto della persistente inattivita' degli organi regionali. Come risulta dalla documentazione versata in atti, la regione Campania ha fin dall'Inizio esercitato le funzioni di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985. Con legge 27 giugno 1987, n. 35, ha gia' approvato il piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentino-amalfitana; ed ha proseguito nella stessa linea di impegno, avvalendosi anche dell'apporto della societa' Iritecna (gia' Infrasud); sicche' nel novembre 1992 era in grado di porre in approvazione i piani paesistici relativi a dieci vasti ambiti territoriali, e provvedeva agli atti di adozione con deliberazioni di giunta. Peraltro, nel marzo 1993 gli elaborati dei piani venivano sequestrati dall'autorita' giudiziaria per motivi attinenti alla convenzione stipulata dalla regione con l'Iritecna. E il custode giudiziario nominato nella persona del soprintendente ai bb.aa. di Napoli e provincia, con nota in data 24 agosto 1993, prot. 21153, dava atto che la regione Campania aveva condotto a buon punto l'elaborazione dei piani territoriali paesistici; e che anzi alcuni erano tecnicamente a posto e attendevano solo un completamento procedurale. Pervenuto l'invito del Ministro per i bb.cc.aa. a porre in essere gli atti di redazione e approvazione del piano territoriale paesistico nel termine di sessanta giorni dalla "data di effettiva disponibilita' degli elaborati esistenti", il presidente della giunta regionale chiedeva al g.i.p. presso il tribunale di Napoli il dissequestro degli atti e degli elaborati prodotti dall'Iritecna. E, al rigetto dell'istanza di dissequestro, la giunta regionale costituiva subito un gruppo di lavoro interdisciplinare (deliberazione n. 6564 del 16 novembre 1993). Tale gruppo sta procedendo all'elaborazione dei piani. E gia' il piano paesistico di Posillipo e' stato proposto all'approvazione del consiglio con deliberazione di giunta regionale n. 20 del 9 febbraio 1994. Peraltro, nonostante l'impegno ininterrotto dell'amministrazione regionale, e i risultati verificabili di tale attivita', il Ministro per i bb.cc.aa. con atto del 16 febbraio 1994 diffidava la regione Campania a redigere ed approvare il piano territoriale paesistico nel termine di quindici giorni dalla diffida. Con nota del 24 febbraio 1994 prot. 14009/GAB, il presidente della giunta, in riscontro dell'atto di diffida, illustrava al Ministro le difficolta' incontrate, i risultati ad onta di queste raggiunti, le iniziative in avanzato stato di compimento della Regione, con la richiesta di un termine piu' congruo. Inopinatamente, con il d.P.C.M. notificato il 20 aprile 1994 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la sostituzione dell'amministrazione regionale per la Campania con il Ministero per i bb.cc.aa. per il compimento degli atti necessari alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania. Risulta per tabulas che l'atto governativo de quo e' stato adottato in palese difetto del presupposto imprenscindibile della persistente inattivita' degli organi regionali. E la sua invalidita', determinata dalla non corrispondenza alla fattispecie normativa che lo prevede e lo fonda, concreta una grave menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla regione. 3.2. - Invero, i caratteri che si sono venuti delineando per le funzioni devolute alla regione in materia paesaggistica (la stabilita' della loro assegnazione, la stretta integrazione di esse con le attribuzioni in materia urbanistica) portano chiaramente a collocare tali funzioni in una logica e in un ambito di ricomposizione in testa alla regione delle competenze in tema di pianificazione del territorio per il governo organico di tutti gli interessi che vi sono allocati. Ne segue che l'irruzione del potere statale nell'ambito di tali attribuzioni a titolo di sostituzione, fuori dalle ipotesi consentite, menoma la consistenza costituzionale gia' della competenza regionale in materia paesaggistica come interpretata e attuata in particolare con la legge n. 431/1985. Ma la tensione e' ancora piu' evidente, ove si tenga presente la rilevata alternativita' fra piano paesistico e piano urbanistico-territoriale con protezione ambientale, posta nell'art. 1-bis della legge n. 431/1985. Invero, col disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale per l'approvazione del piano territoriale paesistico, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha precluso alla regione l'esercizio delle competenze urbanistiche di cui e' espressione il piano urbanistico-territoriale, competenze pacificamente "proprie". E' palese, dunque, la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della costituzione. 4. - Istanza di sospensione. Le gravi ragioni per la sospensione dell'atto impugnato, ai sensi di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consistono non solo nella rilevante menomazione inferta alla autonomia della regione, ma altresi' nella vanificazione di tutto il lavoro istruttorio e di elaborazione progettuale finora compiuto dalla regione per la redazione dei piani ex art. 1-bis della legge n. 431/1985, che restano da approvare. Ed e' paradossale che, in nome dell'urgenza e per porre rimedio ai non voluti ritardi della regione, si renda inutile il lavoro prossimo al compimento di questa, e si chiami il Ministro dei bb.cc.aa. a cominciare daccapo una ricerca ed una elaborazione complessa, che richiede tempi non brevi: come conferma il fatto che nessuna regione ha potuto rispettare il termine del 31 dicembre 1986, ma tutte sono andate di piu' anni oltre tale termine.