IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato il 28 febbraio 1994 da Fazzini Uberto, Prandi Alberto e Livon Giorgio, con proc. e dom. avvocati Carlo Bottari, Michele Miscione e Mario Marino, ricorrenti, contro l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza e di assistenza veterinari) con proc. e dom. avvocati Paolo de Camelis e Gabriele Agrizzi, resistente. Con ricorso 28 febbraio 1994 Fazzini Uberto, Prandi Alberto e Livon Giorgio, medici veterinari, di Udine e provincia, esercitanti esclusivamente attivita' di lavoro dipendente e cioe' senza reddito libero professionale, premesso che si erano avvalsi della facolta', prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136, di iscriversi all'albo senza essere iscritti all'E.N.P.A.V., fatto questo che li obbligava a pagare all'ente previdenziale solo un minimo contributo di solidarieta' previsto dall'art. 11, quarto comma, della legge n. 136/1991 e non gia' quelli maggiori pur previsti dal primo e secondo comma dello stesso articolo (con minimale sostanzioso), lamentavano che, a seguito dell'art. 11, punto 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretativo dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991, che, in coerenza con la previsione dell'art. 24, sopra richiamato, aveva abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65 iscritti all'albo professionale, si erano visti richiedere dall'ente previdenziale i contributi soggettivi obbligatori arretrati maturati fino al 31 dicembre 1993. In buona sostanza l'E.N.P.A.V. aveva interpretato l'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993, come reintroducente, retroattivamente, l'obbligo di iscrizione, gia' previsto dall'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, per tutti i veterinari di eta' inferiore ai 65 anni iscritti all'albo professionale, e quindi l'obbligo di pagare i contributi soggettivi obbligatori, con minimale sostanzioso (la iscrizione all'E.N.P.A.V. rimanendo non piu' obbligatoria solo per i veterinari che si sarebbero iscritti agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/1991 e che si trovassero nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della legge n. 136/1991, tra le quali quella di esercizio esclusivo di attivita' di lavoro dipendente). Sostenevano invece i ricorrenti che l'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993 non aveva eliminato la loro facolta' di non iscriversi all'E.N.P.A.V. e che comunque detto articolo, se interpretato nel senso voluto da tale ente, era palesemente in contrasto con la Costituzione (artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 53); chiedevano conseguentemente al pretore di Udine che, previo sequestro liberatorio della somma da essi dovuta per contributi E.N.P.A.V. degli anni 1991, 1992 e 1993, accertasse l'inesistenza del loro obbligo contributivo verso l'ente, previa, se del caso, dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata. L'E.N.P.A.V., costituitosi, resisteva al ricorso solo in punto sequestro liberatorio. Non concesso il sequestro, all'udienza 4 maggio 1994 questo pretore si riservava di decidere in ordine alla prospettata questione di costituzionalita'. Questa e' rilevante e non manifestamente infondata. Va premesso che sicuramente l'art. 11, punto 26, della legge 24 novembre 1993, n. 537, ha reintrodotto l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V., originariamente previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, di tutti i veterinari, anche di quelli, come i ricorrenti iscritti agli albi professionali e svolgenti esclusivamente attivita' di lavoro dipendente, e che si erano avvalsi della facolta' di non iscriversi all'E.N.P.A.V. prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che, col suo art. 32, primo comma, aveva coerentemente abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962. Cosi' facendo, l'articolo in commento ha, nel contempo, reintrodotto retroattivamente per la categoria dei veterinari dipendenti l'obbligo di pagare i contributi obbligatori soggettivi previsti dall'art. 11, primo e secondo comma, della legge n. 136/1991, con minimale sostanzioso, al posto del contributo di solidarieta' sugli stessi gravante ex art. 11, quarto comma, della stessa legge. Basta infatti leggere l'art. 11, punto 26, per convincersi di cio'. Questo, infatti, oltre a disporre, nella sua prima parte, che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (abrogativa del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che sanciva l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali compilati e tenuti dagli ordini provinciali, compresi cioe' i veterinari lavoratori dipendenti) deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima" precisa, nella sua seconda parte, che "i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto" e aggiunge, nell'ultima, che "gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136/1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione, debbono essere adempiuti salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge .." (termine poi prorogato con rateizzazione del dovuto dall'art. 70 del d.l. 29 aprile 1994, n. 257). Cosi' precisato il quadro normativo, la prospettata questione di costituzionalita' appare, per tutta evidenza, rilevante, sol che si pensi che, vigendo l'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993, i ricorrenti si vedrebbero costretti a pagare, retroattivamente all'E.N.P.A.V., i contributi obbligatori, dall'onere dei quali si erano invece svincolati, non iscrivendosi all'E.N.P.A.V. in base all'art. 24, secondo comma, della legge n. 136/1991, piu' volte citato. La medesima questione appare poi non manifestamente infondata. Va premesso che l'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993 costituisce, al di la' del formale contenuto interpretativo del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, una norma sicuramente innovativa, perche' ha modificato notevolmente la disciplina precedente (art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991), che aveva, abrogando l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962, eliminato l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari, lasciando a quelli dipendenti la facolta' di rimanere iscritti all'albo professionale, senza iscriversi all'E.N.P.A.V. L'averne il legislatore attribuito una funzione di interpretazione autentica, che essa non ha, denota gia' di per se' il superamento dei limiti di ragionevolezza, che la fa confliggere con l'art. 3 della Costituzione o, se si preferisce, il legislatore ha oltrepassato i limiti della ragionevolezza, definendo interpretativa una legge che ha invece natura innovativa (e cio' al solo scopo di riconoscere alla disposizione efficacia retroattiva v. Corte costituzionale, sentenze nn. 155/1990 e 39/1993). Poiche' la norma interpretativa e' quella che, fermo restando il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo e' espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi idonee ad essere modificate separatamente (v. Corte costituzionale, sentenza n. 155/1990), poiche' tale e' la funzione tipica della interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione) con il suo naturale effetto retroattivo, facile e' ritenere che nella specie il legislatore abbia arbitrariamente distorto la funzione tipica della interpretazione autentica, definendo, irrazionalmente, interpretativa una disciplina che ha, invece, natura innovativa. Peraltro, anche ammettendo per pura ipotesi che la norma in questione sia interpretativa (con effetti retroattivi), sussisterebbe pur sempre un suo contrasto con l'art. 38 della Costituzione, perche', incidendo con effetto retroattivo sulle situazioni sostanziali poste in essere nel vigore della precedente (quelle cioe' dei veterinari dipendenti che avevano optato per la non iscrizione all'E.N.P.A.V.), la nuova disciplina frusterebbe l'affidamento di una vasta categoria di cittadini, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (v. Corte costituzionale, sentenza n. 39/1993). Sembra a questo pretore che i citati profili di incostituzionalita' dell'art. 11, punto 26, della legge n. 537/1993 siano sufficienti da soli (senza cioe' l'esame degli ulteriori sollevati dai ricorrenti), per imporne la verifica da parte della Corte costituzionale.