IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nella  causa  previdenziale
 promossa  con  ricorso  depositato  il  28  febbraio  1994 da Fazzini
 Uberto, Prandi Alberto e Livon Giorgio, con  proc.  e  dom.  avvocati
 Carlo  Bottari,  Michele  Miscione e Mario Marino, ricorrenti, contro
 l'E.N.P.A.V.  (Ente  nazionale  di   previdenza   e   di   assistenza
 veterinari)  con  proc.  e  dom. avvocati Paolo de Camelis e Gabriele
 Agrizzi, resistente.
    Con ricorso 28 febbraio 1994  Fazzini  Uberto,  Prandi  Alberto  e
 Livon  Giorgio,  medici veterinari, di Udine e provincia, esercitanti
 esclusivamente attivita' di lavoro dipendente e cioe'  senza  reddito
 libero  professionale,  premesso che si erano avvalsi della facolta',
 prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991,  n.
 136,  di  iscriversi  all'albo  senza essere iscritti all'E.N.P.A.V.,
 fatto questo che li obbligava a pagare all'ente previdenziale solo un
 minimo contributo  di  solidarieta'  previsto  dall'art.  11,  quarto
 comma,  della  legge  n.    136/1991  e  non gia' quelli maggiori pur
 previsti dal  primo  e  secondo  comma  dello  stesso  articolo  (con
 minimale sostanzioso), lamentavano che, a seguito dell'art. 11, punto
 26,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, interpretativo dell'art.
 32, primo comma, della legge n.  136/1991, che, in  coerenza  con  la
 previsione  dell'art.  24, sopra richiamato, aveva abrogato l'art. 2,
 secondo comma, della legge 18 agosto 1962,  n.  1357,  che  prevedeva
 l'obbligatorieta'   dell'iscrizione   all'E.N.P.A.V.   di   tutti   i
 veterinari  di  eta'  inferiore  agli  anni  65   iscritti   all'albo
 professionale,  si  erano  visti richiedere dall'ente previdenziale i
 contributi soggettivi  obbligatori  arretrati  maturati  fino  al  31
 dicembre 1993.
    In buona sostanza l'E.N.P.A.V. aveva interpretato l'art. 11, punto
 26,  della  legge n. 537/1993, come reintroducente, retroattivamente,
 l'obbligo di iscrizione, gia' previsto dall'art.  2  della  legge  18
 agosto  1962, n. 1357, per tutti i veterinari di eta' inferiore ai 65
 anni iscritti all'albo professionale, e quindi l'obbligo di pagare  i
 contributi  soggettivi  obbligatori,  con  minimale  sostanzioso  (la
 iscrizione all'E.N.P.A.V. rimanendo non piu' obbligatoria solo per  i
 veterinari   che   si  sarebbero  iscritti  agli  albi  professionali
 successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.
 136/1991  e  che  si trovassero nelle condizioni previste dal secondo
 comma dell'art. 24 della legge n. 136/1991, tra le  quali  quella  di
 esercizio esclusivo di attivita' di lavoro dipendente).
    Sostenevano  invece  i  ricorrenti  che l'art. 11, punto 26, della
 legge n. 537/1993  non  aveva  eliminato  la  loro  facolta'  di  non
 iscriversi   all'E.N.P.A.V.   e   che  comunque  detto  articolo,  se
 interpretato nel senso  voluto  da  tale  ente,  era  palesemente  in
 contrasto  con  la  Costituzione  (artt.  3,  4,  35,  36,  38 e 53);
 chiedevano conseguentemente al pretore di Udine che, previo sequestro
 liberatorio della somma da  essi  dovuta  per  contributi  E.N.P.A.V.
 degli  anni  1991,  1992  e  1993,  accertasse l'inesistenza del loro
 obbligo contributivo verso l'ente, previa, se del caso, dichiarazione
 di  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
 costituzionale sollevata.
    L'E.N.P.A.V.,  costituitosi,  resisteva  al  ricorso solo in punto
 sequestro liberatorio.
    Non concesso  il  sequestro,  all'udienza  4  maggio  1994  questo
 pretore si riservava di decidere in ordine alla prospettata questione
 di costituzionalita'.
    Questa  e'  rilevante  e non manifestamente infondata. Va premesso
 che sicuramente l'art. 11, punto 26, della legge 24 novembre 1993, n.
 537,  ha  reintrodotto  l'obbligo   di   iscrizione   all'E.N.P.A.V.,
 originariamente  previsto  dall'art. 2, secondo comma, della legge 18
 agosto 1962, n. 1357, di tutti i veterinari, anche di quelli, come  i
 ricorrenti    iscritti    agli   albi   professionali   e   svolgenti
 esclusivamente attivita' di lavoro dipendente, e che si erano avvalsi
 della facolta' di non iscriversi  all'E.N.P.A.V.  prevista  dall'art.
 24,  secondo  comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che, col suo
 art. 32, primo comma, aveva coerentemente abrogato l'art. 2,  secondo
 comma, della legge n. 1357/1962.
    Cosi'   facendo,   l'articolo   in   commento  ha,  nel  contempo,
 reintrodotto  retroattivamente  per  la  categoria   dei   veterinari
 dipendenti  l'obbligo  di  pagare i contributi obbligatori soggettivi
 previsti  dall'art.  11,  primo  e  secondo  comma,  della  legge  n.
 136/1991,  con  minimale  sostanzioso,  al  posto  del  contributo di
 solidarieta' sugli stessi gravante ex art. 11,  quarto  comma,  della
 stessa legge.
    Basta  infatti  leggere  l'art.  11,  punto 26, per convincersi di
 cio'.
    Questo, infatti, oltre a disporre, nella sua prima parte, che  "la
 disposizione  contenuta  nel  primo comma dell'art. 32 della legge 12
 aprile 1991, n. 136 (abrogativa del secondo comma dell'art.  2  della
 legge  18  agosto  1962, n. 1357, che sanciva l'obbligo di iscrizione
 all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni  65,
 iscritti  negli  albi  professionali  compilati e tenuti dagli ordini
 provinciali, compresi cioe' i veterinari lavoratori dipendenti)  deve
 essere  interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di
 previdenza e assistenza per i veterinari  (E.N.P.A.V.)  non  e'  piu'
 obbligatoria  soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima
 volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in
 vigore della  predetta  legge  e  che  si  trovano  nelle  condizioni
 previste  dal  secondo  comma  dell'art.  24 della medesima" precisa,
 nella sua  seconda  parte,  che  "i  provvedimenti  di  cancellazione
 adottati    dall'ente    nei    confronti    dei   veterinari,   gia'
 obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della  precedente
 normativa,  sono  nulli di diritto" e aggiunge, nell'ultima, che "gli
 obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di
 cui all'art. 19 della citata legge n. 136/1991, dovuti per il periodo
 successivo  al  provvedimento  di   cancellazione,   debbono   essere
 adempiuti salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni
 dalla data di entrata in vigore della presente legge .." (termine poi
 prorogato  con  rateizzazione  del  dovuto  dall'art. 70 del d.l. 29
 aprile 1994, n. 257).
    Cosi' precisato il quadro normativo, la prospettata  questione  di
 costituzionalita'  appare,  per tutta evidenza, rilevante, sol che si
 pensi che, vigendo l'art. 11, punto 26, della legge  n.  537/1993,  i
 ricorrenti   si   vedrebbero  costretti  a  pagare,  retroattivamente
 all'E.N.P.A.V., i contributi obbligatori,  dall'onere  dei  quali  si
 erano  invece  svincolati,  non  iscrivendosi  all'E.N.P.A.V. in base
 all'art. 24, secondo comma,  della  legge  n.  136/1991,  piu'  volte
 citato.
    La medesima questione appare poi non manifestamente infondata.
    Va  premesso  che  l'art.  11,  punto  26, della legge n. 537/1993
 costituisce, al di la' del formale contenuto interpretativo del primo
 comma dell'art. 32 della legge 12 aprile  1991,  n.  136,  una  norma
 sicuramente   innovativa,   perche'  ha  modificato  notevolmente  la
 disciplina  precedente  (art.  32,  primo  comma,  della   legge   n.
 136/1991),  che aveva, abrogando l'art. 2, secondo comma, della legge
 n. 1357/1962, eliminato l'obbligo  di  iscrizione  all'E.N.P.A.V.  di
 tutti  i  veterinari,  lasciando  a  quelli dipendenti la facolta' di
 rimanere   iscritti   all'albo   professionale,   senza    iscriversi
 all'E.N.P.A.V.
    L'averne il legislatore attribuito una funzione di interpretazione
 autentica, che essa non ha, denota gia' di per se' il superamento dei
 limiti  di  ragionevolezza,  che la fa confliggere con l'art. 3 della
 Costituzione o, se si preferisce, il legislatore  ha  oltrepassato  i
 limiti  della  ragionevolezza, definendo interpretativa una legge che
 ha invece natura innovativa (e cio' al solo scopo di riconoscere alla
 disposizione efficacia retroattiva v. Corte costituzionale,  sentenze
 nn. 155/1990 e 39/1993).
    Poiche'  la  norma interpretativa e' quella che, fermo restando il
 tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato
 normativo  ovvero  privilegia  una  tra  le   tante   interpretazioni
 possibili,  di  guisa  che  il contenuto precettivo e' espresso dalla
 coesistenza delle due norme (quella precedente e  l'altra  successiva
 che  ne  esplicita  il  significato),  le quali rimangono entrambe in
 vigore e sono quindi idonee ad essere  modificate  separatamente  (v.
 Corte  costituzionale,  sentenza  n.  155/1990),  poiche'  tale e' la
 funzione tipica della interpretazione autentica (alla quale  si  deve
 far  ricorso  con  attenta  e  responsabile  moderazione)  con il suo
 naturale effetto retroattivo, facile e' ritenere che nella specie  il
 legislatore  abbia  arbitrariamente distorto la funzione tipica della
 interpretazione autentica, definendo, irrazionalmente, interpretativa
 una disciplina che ha, invece, natura innovativa.
    Peraltro, anche ammettendo  per  pura  ipotesi  che  la  norma  in
 questione sia interpretativa (con effetti retroattivi), sussisterebbe
 pur  sempre  un  suo  contrasto  con  l'art.  38  della Costituzione,
 perche',  incidendo  con   effetto   retroattivo   sulle   situazioni
 sostanziali poste in essere nel vigore della precedente (quelle cioe'
 dei  veterinari  dipendenti  che avevano optato per la non iscrizione
 all'E.N.P.A.V.), la nuova disciplina frusterebbe l'affidamento di una
 vasta categoria di cittadini, che costituisce  elemento  fondamentale
 dello   Stato  di  diritto  (v.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
 39/1993).
    Sembra   a   questo   pretore   che   i    citati    profili    di
 incostituzionalita'  dell'art.  11, punto 26, della legge n. 537/1993
 siano sufficienti  da  soli  (senza  cioe'  l'esame  degli  ulteriori
 sollevati  dai  ricorrenti),  per  imporne la verifica da parte della
 Corte costituzionale.