IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale pendente a carico di Negrini Agostino, nato a Castel Maggiore il 24 febbraio 1939, residente a Cento (Ferrara), via Piemonte n. 2, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976: a) perche', quale titolare della ditta omonima, scaricava nella fognatura comunale acque di raffreddamento aventi i parametri del ferro e dell'azoto ammoniacale superiori ai limiti fissati dalla tab. A) della legge citata, nonche' acque provenienti dal depuratore biologico aventi i parametri dei materiali in sospensione totali e dell'azoto ammoniacale superiori ai limiti fissati dalla suindicata tabella (accertato in Salara il 19 maggio 1992); b) perche', quale titolare dell'omonima ditta, scaricava acque provenienti dal depuratore biologico aventi il paramentro relativo ai materiali sedimentali e quello relativo all'azoto ammoniacale superiori ai limiti fissati dalla tab. A) (fatti accertati in Salara rispettivamente il 16 dicembre ed il 23 dicembre 1992: scarichi effettuati in corpo recettore destinato ad uso irriguo); Rilevato che, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha fatto richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. (mesi tre di arresto, convertiti in L. 2.550.000 di ammenda), e che il p.m. ha prestato il proprio consenso; Osservato che i difensori dell'imputato hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Preso atto che il p.m. ha aderito alla tesi prospettata dalla difesa; Ritenuto che la questione sia rilevante nel presente giudizio, giacche' il giudicante, ove ritenesse di respingere la richiesta di patteggiamento, dovrebbe fare applicazione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale, la quale per l'appunto esclude oggettivamente l'applicabilita' delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976; Osservato altresi' che la questione appare non manifestamente infondata, per le seguenti considerazioni: 1) il quarto e quinto comma dell'art. 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133 (contenente attuazione di numerose direttive CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) puniscono il superamento dei limiti tabellari nell'effettuazione di scarichi di sostanze pericolose in corpi idrici o ricettori, nonche' gli scarichi di sostanze pericolose in acque sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo in violazione del divieto previsto dall'art. 12 dello stesso decreto. Non esiste alcuna norma che vieti la sostituibilita' della pena detentiva prevista dalle due incriminatrici in parola con le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 (ne' l'esistenza di detto divieto potrebbe inferirsi a posteriori, interpretando analogicamente in malam partem la norma di cui all'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981); 2) sia la legge cd. Merli sia il d.lgs. n. 133/1992 afferiscono alla tutela delle acque dagli scarichi inquinanti: l'ultima legge sembra anzi porsi in rapporto di specialita' con la prima, dato che essa si occupa specificatamente degli scarichi di sostanze dichiarate pericolose; 3) l'evidente disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione) che cosi' si viene a creare tra l'imputato dei reati previsti dal citato art. 18, quarto e quinto comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, che puo' patteggiare chiedendo ed ottenendo la sostituzione della pena dell'arresto con la corrispondente pena pecuniaria dell'ammenda, e l'imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, che - patteggiando la pena - non puo' accedere a detta sostituzione, non puo' che essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi, dato che la stessa non sembra ispirata a criteri di ragionevolezza. La disparita' sembra vieppiu' ingiustificabile ove si pensi che - a parita' di bene giuridico tutelato (ambiente idrico) - i reati di cui al d.lgs. n. 133/1992 sanzionano comportamenti ritenuti piu' gravi dallo stesso legislatore (si guardi alle piu' pesanti pene previste dall'editto); 4) il sospetto di incostituzionalita' che per tale via viene adombrato a carico del secondo comma dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la sostituibilita' della pena dell'arresto comminata dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 non sembra poter essere rimosso ritenendo trattarsi di scelte comunque rimesse alla discrezionalita' del legislatore, atteso che e' lo stesso legislatore, incriminando condotte piu' gravi e consentendo rispetto ad esse la sostituibilita' con la pena pecuniaria, a rendere palese la messa in non cale da parte sua del divieto di cui trattasi; 5) e' poi da ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 19 maggio 1993, a fronte della sua sostituibilita' financo della pena comminata per l'omicidio colposo, sembra essersi posta sulla stessa lunghezza d'onda dichiarando l'illegittimita' dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p., limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del c.p.; 6) numerose altre ordinanze di giudici di merito (v. pret. Asti del 22 novembre 1993, prodotta dalla difesa) hanno sollevato la medesima questione sopra evidenziata, rivelandone l'intrinseca serieta'.