ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  22,  secondo
 comma,  e  21,  sesto  comma,  della  legge della Regione Lombardia 5
 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e  della  gestione
 degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  promosso  con
 ordinanza emessa il  9  ottobre  1993  dal  Pretore  di  Brescia  nel
 procedimento  civile  vertente tra Zandonini Virginia ed il Comune di
 Brescia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1994  e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del  22  giugno  1994  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  civile  instaurato avverso un
 provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione di alloggio  di
 edilizia  residenziale  pubblica,  per essere divenuta l'assegnataria
 proprietaria di altri immobili, il Pretore di Brescia, con  ordinanza
 del  9  ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della
 Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli art. 21,
 sesto comma, e 22, secondo comma, della legge della Regione Lombardia
 5 dicembre 1983 n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della  gestione
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel rinviare la
 seconda   norma   alla   prima   e   quest'ultima   al   tredicesimo,
 quattordicesimo e quindicesimo  comma  dell'art.  11  del  d.P.R.  30
 dicembre  1972  n.  1035  per  il  ricorso  (al  Pretore)  avverso il
 provvedimento amministrativo suddetto, innoverebbero il regime  delle
 competenze   dell'autorita'   giudiziaria  ordinaria,  estendendo  il
 rimedio giurisdizionale previsto nella legge statale ad ipotesi,  non
 solo  non espressamente da quella contemplata, ma rispetto alle quali
 il ricorso all'autorita' giudiziaria  ordinaria  sarebbe  addirittura
 escluso  alla  stregua  del  tradizionale  criterio del riparto delle
 giurisdizioni basato sulla  diversita'  delle  situazioni  soggettive
 tutelate.
                        Considerato in diritto
    1.1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt.  22, secondo comma, e 21, sesto comma, della legge della
 Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 in riferimento all'art.  108
 della  Costituzione.  La  violazione  del  parametro  invocato  viene
 ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto  stabilisce  che
 al  provvedimento  di  decadenza  dall'assegnazione  di  alloggio  di
 edilizia residenziale  pubblica  si  applica  la  seconda,  anch'essa
 impugnata,  in  quanto  prevede,  per  la  diversa ipotesi di ricorso
 contro il provvedimento di annullamento  dell'assegnazione,  che  "si
 applicano   il  tredicesimo,  quattordicesimo  e  quindicesimo  comma
 dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre  1972,  n.  1035",  ovverosia  le
 norme statali che disciplinano il rimedio giurisdizionale del ricorso
 innanzi al Pretore.
    1.2.  -  Preliminarmente  va  considerato  che  il  giudice a quo,
 nonostante  che  all'epoca   della   rimessione   dell'incidente   di
 costituzionalita'  fosse  gia'  intervenuta l'abrogazione delle norme
 denunciate, per effetto della legge regionale 4 maggio  1990,  n.  28
 (rispettivamente,  artt.  23  e  22, secondo comma), ha evidentemente
 ritenuto la perdurante  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  delle  norme impugnate, reputando che il nuovo regime
 determinato  dall'abrogazione  non  esplichi  effetti  sui   rapporti
 pregressi  e  sui  giudizi  in  corso  al  momento  della intervenuta
 modifica legislativa.
    2. - Nel merito la questione e' fondata.
    E'  ormai  giurisprudenza  consolidata  di  questa  Corte  che  e'
 precluso  alle  regioni  (e  alle  province  autonome)  non  solo  di
 riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che
 dispongono  in  materia  di  giurisdizione  e  recano  la  disciplina
 processuale  dei  ricorsi  alle autorita' giurisdizionali ordinaria e
 amministrative, in primo luogo perche',  per  la  loro  natura,  tali
 materie  esulano  dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto
 di riserva di legge statale a termini del parametro invocato. In ogni
 caso qualunque intervento regionale in dette  materie,  anche  se  in
 ipotesi si limitasse, per mere finalita' sistematiche e di chiarezza,
 al  richiamo  di  normativa  statale gia' di per se' applicabile - il
 che, nella specie, non e', avendo per  di  piu'  le  norme  regionali
 impugnate  esteso  il rimedio del ricorso al Pretore ad un'ipotesi di
 decadenza  (a  causa  della  perdita  dei  requisiti  richiesti   per
 l'assegnazione,  per  essere  l'interessata risultata proprietaria di
 altri immobili) diversa da quella disciplinata  dalla  norma  statale
 richiamata  (e  riferita  alla  mancata occupazione dell'alloggio nel
 termine prescritto) - comporta un'inammissibile novazione della fonte
 che, si ripete, e' riservata al legislatore nazionale  (sentenze  nn.
 505 e 589 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 203 del 1987).