IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60.2 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude la applicabilita' delle pene sostitutive al reato ex art. 21.3 della legge n. 319/1976, oggi contestato, proposta dalla difesa; sentito il p.m. che si e' opposto; la materia delle pene sostitutive e in particolare delle esclusioni di cui all'intero art. 60 della legge n. 689/1981 andrebbe riveduta dal legislatore, posto che dopo l'intervento normativo del 1981 non vi e' stato ne' alcun adeguamento espresso ne' vi e' stata autonoma reintroduzione di divieti nelle nuove discipline speciali, soprattutto in materia di inquinamento. Cosi', mentre i successivi provvedimenti di amnistia hanno di volta in volta aggiornato l'elenco delle violazioni escluse dal beneficio, manifestando un'attuale valutazione di merito propria del legislatore sul punto, per quanto riguarda le pene sostitutive vi e' stato uno scollamento tra la previsione originaria (che significativamente prevedeva addirittura le violazioni di ben contenuta gravita' di cui alla legge n. 615/1956) e l'evoluzione normativa. Cio' ha condotto a situazioni di palese irragionevolezza, quindi situazioni in cui la diversita' del trattamento normativo e' priva di razionali collegamenti con la natura dei beni giuridici tutelati e disciplinati, assenza di razionalita' che si manifesta sul piano logico con immediatezza, sicche' la conseguente valutazione non e' frutto di una valutazione discrezionale che si contrappone a quella esplicita del legislatore, ovviamente non ammessa, ma e' determinata dalla mera constatazione di un'assenza di coordinamento normativo. Tale e' anche la situazione normativa relativa ai reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 in relazione, per esempio, a quello di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 132/1992 e, specialmente, dell'art. 18 (in particolare il quarto comma) del decreto legislativo n. 133/1992. Medesimo il bene giuridico tutelato, e qui pare maggiore la sanzione penale prevista, possibile la sostituzione della pena originaria. Tutto cio' determina la non manifesta infondatezza della questione proposta, in relazione all'art. 3 della Costituzione. La questione appare rilevante nel presente giudizio giacche', essendo stato motivato il diniego del p.m. solo con l'esclusione oggettiva ex art. 60 della legge n. 689/1981, ed apparendo a questo Giudice congrua la pena proposta in relazione alla non particolare gravita' del fatto (invero ove mancasse l'adesione sulla congruita' verosimilmente la questione potrebbe essere definita non rilevante), l'accoglimento della stessa, consentirebbe la definizione del processo con rito alternativo alla trattazione dibattimentale. Vanno adottati i conseguenziali provvedimenti di cui al dispositivo.