IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sulla questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60.2 della legge n. 689/1981 nella parte  in
 cui esclude la applicabilita' delle pene sostitutive al reato ex art.
 21.3 della legge n. 319/1976, oggi contestato, proposta dalla difesa;
 sentito  il p.m. che si e' opposto; la materia delle pene sostitutive
 e in particolare delle esclusioni di cui  all'intero  art.  60  della
 legge  n.  689/1981 andrebbe riveduta dal legislatore, posto che dopo
 l'intervento normativo del 1981 non vi e' stato ne' alcun adeguamento
 espresso ne' vi e' stata autonoma  reintroduzione  di  divieti  nelle
 nuove discipline speciali, soprattutto in materia di inquinamento.
    Cosi',  mentre  i  successivi  provvedimenti  di amnistia hanno di
 volta in volta  aggiornato  l'elenco  delle  violazioni  escluse  dal
 beneficio,  manifestando un'attuale valutazione di merito propria del
 legislatore sul punto, per quanto riguarda le pene sostitutive vi  e'
 stato   uno   scollamento   tra   la   previsione   originaria   (che
 significativamente  prevedeva  addirittura  le  violazioni   di   ben
 contenuta  gravita'  di  cui  alla  legge n. 615/1956) e l'evoluzione
 normativa.
    Cio' ha condotto a situazioni di palese  irragionevolezza,  quindi
 situazioni in cui la diversita' del trattamento normativo e' priva di
 razionali  collegamenti  con  la natura dei beni giuridici tutelati e
 disciplinati, assenza di razionalita'  che  si  manifesta  sul  piano
 logico  con  immediatezza,  sicche' la conseguente valutazione non e'
 frutto di una valutazione discrezionale che si contrappone  a  quella
 esplicita  del legislatore, ovviamente non ammessa, ma e' determinata
 dalla mera constatazione di un'assenza di coordinamento normativo.
    Tale e' anche la situazione normativa relativa  ai  reati  di  cui
 agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 in relazione, per esempio,
 a  quello  di  cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 132/1992 e,
 specialmente, dell'art. 18  (in  particolare  il  quarto  comma)  del
 decreto legislativo n. 133/1992.
    Medesimo  il  bene  giuridico  tutelato,  e  qui  pare maggiore la
 sanzione  penale  prevista,  possibile  la  sostituzione  della  pena
 originaria.
    Tutto cio' determina la non manifesta infondatezza della questione
 proposta, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    La  questione  appare  rilevante  nel  presente giudizio giacche',
 essendo stato motivato il diniego  del  p.m.  solo  con  l'esclusione
 oggettiva  ex  art. 60 della legge n. 689/1981, ed apparendo a questo
 Giudice congrua la pena proposta in relazione  alla  non  particolare
 gravita'  del  fatto (invero ove mancasse l'adesione sulla congruita'
 verosimilmente la questione potrebbe essere definita non  rilevante),
 l'accoglimento   della   stessa,  consentirebbe  la  definizione  del
 processo con rito alternativo alla trattazione dibattimentale.
    Vanno  adottati  i  conseguenziali   provvedimenti   di   cui   al
 dispositivo.